AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.105
Data decisione, Autorità: 16.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00105
Lugano 16 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 agosto 1996 presentato da
contro
la sentenza 5 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 ottobre 1992 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’300.- oltre accessori a saldo delle
proprie prestazioni professionali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 19 ottobre 1992 l’arch. __________ ha convenuto in giudizio i coniugi __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’300.- a saldo della fattura emessa il 15 ottobre 1991 (doc. I) per le prestazioni d'architetto effettuate per loro conto e concretizzatesi nell’allestimento di due progetti per l'edificazione della casa d'abitazione che essi avrebbero dovuto costruire sul fondo acquistato per suo tramite (doc. O, P e Q), progetti rimasti inutilizzati. I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all'istante l'incarico di allestire dei progetti di costruzione della loro casa. Essi hanno sostenuto di aver preso contatto con l'istante unicamente quale mediatore per l'acquisto del terreno e di averlo poi interpellato circa le possibilità edificatorie del medesimo, ragione per la quale non riconoscono le sue spese poiché questi avrebbe proceduto di sua iniziativa all'allestimento di un progetto di massima.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova del conferimento, perlomeno tacito, di un incarico di progettazione da parte dei convenuti all’istante, ha accolto l’istanza. Egli ha basato il proprio convincimento circa la conclusione di un contratto d’architetto, sul fatto per l’istante di aver espressamente manifestato ai convenuti di non agire quale mediatore della compravendita immobiliare o rappresentante del venditore, di modo che doveva essere chiaro che egli si era impegnato a trovare un terreno di loro gradimento con lo scopo di occuparsi in seguito della progettazione. A comprova di ciò indica che le parti hanno avuto diversi incontri, anche dopo che i convenuti si erano accordati con la venditrice su tutti i punti essenziali della compravendita, in occasione dei quali hanno esposto all’istante le loro esigenze e desideri, di fatto concretizzatesi nei piani controversi.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver considerato provata la conclusione di un contratto tra le parti avente per oggetto l’elaborazione da parte dell’istante di progetti di costruzione della loro casa di abitazione, contratto che essi mai hanno inteso concludere avendo semplicemente richiesto all’istante indicazioni circa le possibilità edificatorie del terreno.
Con osservazioni 1° ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare quest’ultima.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel campo specifico dell’intervento dell’architetto, l'onere della prova circa l'ottenimento di un incarico di progettazione a titolo oneroso incombe a quest’ultimo (Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht, 4/92, pag. 93, no. 153 a; Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3.ed. 1995, § 1, n. 14a), incarico di progettazione che, come per qualsiasi contratto, presuppone un accordo delle volontà reciproche e concordanti delle parti (art. 1 cpv. 1 CO).
Tuttavia , a confronto della tesi del primo giudice, vi è la ripetuta affermazione dei convenuti, espressa dal loro patrocinatore nella fase preprocessuale, secondo cui essi avevano richiesto al professionista un’indicazione sulle possibilità edificatorie del fondo “mediante la presentazione di uno schizzo che tenesse conto non solo delle esigenze dei mandanti bensì anche della spesa dell’opera “ (doc. E e H).
A tal proposito si può osservare che colui che intende
farsi assegnare l'esecuzione di un'opera, assume il rischio di sostenere inutilmente le spese di promozione e di elaborazione dell'offerta. Il committente può però essere tenuto al pagamento delle spese di progettazione relative all'offerta quando siano di non indifferente portata tecnica e non possano, in base al principio della buona fede nei rapporti commerciali, essere ritenute semplici informazioni illustranti l'offerta (Rep. 1987, pag. 211).
Il Tribunale federale ha di recente confermato tale giurisprudenza affermando che, salvo accordi contrari, i costi delle trattative preliminari devono essere assunti dall'appaltatore, anche se non gli vengono assegnati i successivi lavori. Tuttavia colui che nell'ambito delle trattative destinate alla conclusione del contratto d'appalto totale, chiede all'appaltatore uno studio preliminare che va oltre i lavori necessari ad allestire una semplice offerta per stabilire il costo dell'opera preventivata, non può sottrarsi all'obbligo di remunerare l'appaltatore sostenendo di non aver poi accettato l'offerta globale (DTF 119 II 41; II CCA 26 agosto 1994 in re G./M. SA, pag. 5 e 13 dicembre 1996 in re K./S.).
Se questi principi giurisprudenziali potrebbero indurre a considerare opinabile la decisione impugnata, essa non appare tuttavia arbitraria sia alla luce delle richieste rivolte all’istante sia di fronte all’attegiamento dei ricorrenti che, conoscendo l’attività professionale del primo, gli hanno esposto le loro esigenze, ne hanno discusso con lui e -senza cautelarsi in alcun modo- hanno accettato le sue prestazioni fino all’allestimento di un progetto elaborato in scala 1:100 (doc. P).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 26 agosto 1996 __________ e __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster