AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.114
Data decisione, Autorità: 30.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00114
Lugano 30 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 settembre 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 luglio 1993 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'620.50 oltre accessori nonchè il
rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no__________dell'UE di Lugano,
domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 600.- oltre interessi del 5%
dal 6 agosto 1992,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 22 luglio 1993 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la condanna al pagamento di fr. 6’620.50 a saldo delle proprie prestazioni sulla qualità delle quali il committente non aveva peraltro espresso nessuna lamentela. L’istante ha osservato che il costo approsimativo da lei indicato tra i 4’000.- e i 6’000.- franchi, si riferiva unicamente al lavoro di revisione del motore, mentre per la revisione degli aggregati, intervento sulla necessità del quale ci si è potuti accorgere solo dopo aver smontato il motore, la ditta convenuta non aveva chiesto alcun preventivo, essendosi limitata a ordinare il lavoro poichè necessitava con una certa urgenza della scavatrice.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che al momento della consegna del motore alla ditta istante per le necessarie riparazioni, quest’ultima, dopo aver smontato il motore e verificato il difetto, ha quantificato tra i 4’000.- e 6’000.- franchi il costo della riparazione, intesa quale revisione e messa a punto del motore compresi gli aggregati. Per questi motivi, non essendovi stata nessuna pattuizione su una maggiorazione della mercede e tantomeno sul conferimento dei lavori di revisione degli aggregati a terze ditte, la convenuta ha riconosciuto all’istante una maggiorazione del preventivo del 10%, ossia un ulteriore importo di fr. 600.-.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 600.- riconosciuto dalla convenuta non susisstendo per la differenza rivendicata la prova delle pattuizioni intervenute tra le parti. In particolare il primo giudice non ha ritenuto dimostrato l’accordo in merito alla revisione e riparazione degli aggregati che non fosse già compreso nel contratto iniziale per il quale la ditta istante aveva indicato un costo massimo di fr. 6’000.-.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 settembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provato l’accordo delle parti in merito all’estensione del contratto di appalto alla revisione degli aggregati, intervento non compreso nella mercede inizialmente pattuita e relativa alla sola revisione del motore.
Con osservazioni 17 ottobre 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Al momento della conclusione del contratto di appalto le parti si sono accordate su un costo approssimativo dell’opera, per un importo massimo di fr. 6’000.- sul quale non vi è stata contestazione tant’è che la convenuta lo ha debitamente soluto, ancorchè nella forma dell’acconto. Simile pattuizione può essere assimilata al caso della fissazione di una mercede a corpo (art. 373 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 1036 e 1037), nel quale l'appaltatore è di regola vincolato all'importo pattuito, salvo il caso in cui sia nel frattempo intervenuto un cambiamento del contenuto iniziale del contratto. L’onere della prova circa il successivo accordo delle parti in merito a modifiche del contratto, nonchè i maggiori costi che ne derivano, incombe all'appaltatore (Gauch, op.cit., n. 905 e 906).
La conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non avrebbe provato quest’intervenuto cambiamento del contenuto iniziale del contratto, nel senso di un’estensione dei lavori appaltati anche alla revisione degli aggregati, non compresi nella mercede di fr. 6’000.-, è difforme rispetto alle risultanze istruttorie.
Dalle stesse è infatti emerso che:
Il preventivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in sede di contraddittorio, è stato dalla stessa richiesto telefonicamente all’istante prima della consegna del motore e non dopo il suo smontaggio e verifica del difetto (cfr. teste __________);
l’istante allestisce i propri preventivi in base a quanto necessario alla sola revisione del motore esclusi gli aggregati che non è in grado di riparare e per i quali si rivolge ad altre ditte, nel caso concreto alla ditta __________ di __________ e __________ di __________ (__________e __________);
prima di procedere alla revisione degli aggregati, l’istante ha avvisato telefonicamente la convenuta della necessità di effettuare quest’intervento, indicando pure che “turbo, pompa e iniettori erano da fare” (__________);
la ditta convenuta non ha richiesto nessun preventivo per la revisione degli aggregati poichè necessitava al più presto del motore (__________);
la revisione degli aggregati costituisce un intervento necessario nell’ambito di una revisione generale del motore (__________).
Queste emergenze processuali, in particolare il fatto che il preventivo è stato comunicato alla convenuta prima della consegna del motore all’istante e che solo in una successiva comunicazione è stata evidenziata la necessità di procedere alla revisione degli aggregati -comunicazione che non sarebbe stata necessaria se effettivamente nel costo di fr. 6’000.- era compreso pure quest’intervento- permettono di concludere al benfondato della tesi dell’istante circa l’accordo delle parti in merito all’esecuzione di opere supplementari non comprese nella mercede pattuita di fr. 6’000.-. Accettando l’esecuzione del lavoro senza chiedere un’indicazione del possibile costo, la convenuta ha in sostanza optato per il pagamento di una mercede da calcolarsi in funzione del suo valore (art. 374 CO).
Irrilevante a questo proposito è l’argomentazione della convenuta secondo la quale il contestato accordo per la revisione degli aggregati non sarebbe stato dato da persona legittimata a vincolare la società: trattasi infatti di una questione interna, peraltro non comprovata, non opponibile all’istante che non aveva motivo di dubitare della legittimazione del rappresentante o dipendente della convenuta.
Altrettanto irrilevante è il solo fatto per la ditta istante di aver ordinato a __________ un turbo già revisionato in sostituzione di quello difettoso il giorno stesso in cui gli è stato consegnato il motore (sentenza p. 4). Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, da questa circostanza non può infatti essere dedotto che nella mercede iniziale fosse pure compreso quest’intervento poiché della necessità del medesimo l’istante si è accorta solo in un secondo tempo, ossia dopo aver visionato il motore e avere riscontrato un difetto nel turbo (che in determinati casi l’istante può accertare senza l’ausilio di una ditta specializzata: ), del quale ha dato comunicazione alla convenuta per il tramite del suo dipendente __________ () verosimilmente il giorno stesso della consegna del motore.
Poichè la convenuta non ha in sostanza messo in dubbio la necessità dell’effettuazione dei lavori di revisione degli aggregati ma solo, a torto, l’esistenza del suo consenso alla loro esecuzione, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni dell’istante comprovate dalle fatture agli atti, per un importo complessivo di fr. 12’620.50 (doc A, B , D, 3,4,7,8, 9, 10 e 11). In merito all’ammontare della pretesa dell’istante, con particolare riferimento al costo della revisione degli aggregati, la convenuta non può prevalersi della maggiore economicità della ditta _________ non essendovi nessuna prova che i pezzi fatturati dalla ditta __________ siano gli stessi di quelli per i quali la ditta __________ avrebbe fatturato fr. 4’051.50 anzichè i pretesi fr. 6’215.60.
Per quanto attiene agli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione, gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dal 20 febbraio 1993, data per la quale la convenuta è stata formalmente messa in mora per la prima volta (art. 102 cpv. 1 CO).
Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 13 settembre 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ __________l è
condannata a pagare a __________ l’importo di fr.
6’620.50 oltre interessi del 5 % a far tempo dal 20 febbraio
E’ rigettata in via definitiva, per lo stesso importo,
l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di Lugano.
dall’istante, vanno poste a carico della convenuta con
l’obbligo di rifondere all’istante fr. 700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico della controparte con l’obbligo di rifondere ad __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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