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Numero d'incarto:
16.1996.115
Data decisione, Autorità:
20.03.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00115
Lugano
20 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 6 settembre 1996 del Segretario assessore
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 luglio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il
rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice salvo per quanto attiene agli
interessi di mora che sono stati ridotti al tasso
legale del 5%,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 luglio
1996 __________ A, ditta che si occupa tra l’altro di istallazione di impianti
per piscine, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di
fr. 5’003.55 oltre accessori a saldo della fattura 30 settembre 1994 emessa
per prestazioni eseguite presso l’abitazione di quest’ultima a __________
(doc. B);
che a valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il piano di pagamento
sottoscritto dalla convenuta il 23 febbraio 1995 (doc. C) con il quale questa
si riconosce debitrice dell’importo complessivo di fr. 17’000.- corrispondete
alla fattura dell’istante;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante e
considerato il silenzio dell'escussa che ha rinunciato a presenziare al
contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato una norma di
diritto procedurale per non avere accertato la carenza di poteri di
rappresentanza della persona -__________ - che ha sottoscritto l'istanza in
esame e ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante;
che con scritto 8 ottobre
1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che la legittimazione del
rappresentante è un presupposto processuale che il giudice, in caso di dubbio,
deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);
che trattandosi di una
persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64
cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del
consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di
fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale
(organi di fatto) (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117
II 571 consid. 3);
che nella concreta
fattispecie, non solo dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun indizio
che avrebbe dovuto indurre il giudice del rigetto a dubitare della
legittimazione di __________ a rappresentare l’istante nell’ambito della
procedura svoltasi dinanzi a lui, ma simile legittimazione è confortata dal
fatto che quest’ultimo, come risulta dall'estratto del Registro di commercio, è
un organo di diritto della società della quale è presidente con diritto di
firma individuale dal 1991;
che quindi la censura ricorsuale,
oltre ad essere tardiva, si rileva manifestamente infondata;
che alla resistente non
vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il suo scritto 8
ottobre 1996 quale allegato di osservazioni al ricorso,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 16 settembre 1996 __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, anticipati dalla ricorrente,
restano a suo carico.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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