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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.117
Data decisione, Autorità: 29.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00117
Lugano 29 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
0composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1996 presentato nella forma dell’appello da
patr.
contro
la sentenza 6 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 marzo 1996 da
__________ patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sui beni
oggetto del sequestro no. __________eseguito dall’UEF di Locarno, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 28 marzo 1996, ossia nel termine fissatogli dall’UEF di Locarno, __________ ha promosso nei confronti della Comunione dei comproprietari del Condominio __________ un’azione giudiziaria ex art. 107 LEF con la quale ha rivendicato il suo diritto di proprietà su tutti i beni, mobilio e oggetti vari, menzionati nel verbale di sequestro no. __________A comprova del suo diritto di proprietà l'istante ha sostenuto di aver regolarmente acquistato da __________ , oltre alla quota di PPP n. __________del fondo base __________ __________ (doc. C), anche il mobilio che si trovava al suo interno, per un prezzo complessivo di fr. 230'000.-, mobilio che ha inoltre assicurato per fr. 200’000.- (doc. E).
Al contradditorio la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'avvenuto trapasso di proprietà dei beni che si trovavano nell’appartamento di __________ all’istante, poichè se effettivamente ci fosse stato, sarebbe stato menzionato nell’atto di compravendita o comunque provato mediante produzione di una fattura o della relativa ricevuta di pagamento. A mente della convenuta neppure il richiamo alla polizza di assicurazione mobilio domestico (doc. E) costituisce una prova della proprietà dell’istante sui beni sequestrati, originariamente di __________ e rimasti di sua proprietà anche dopo la vendita dell’appartamento, nel quale egli ha peraltro continuato a vivere in qualità di conduttore.
Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni sottoscritte da __________ (doc. D e G) e della sua deposizione testimoniale, nonchè del certificato di assicurazione stipulato dall'istante per un importo corrispondente a quanto questa sostiene di aver pagato per i beni controversi (doc. E), ha concluso all'esistenza di sufficienti e concomitanti indizi circa il diritto di proprietà di quest'ultima sui beni rivendicati. Il pretore ha quindi accolto l'istanza riconoscendo a __________ il diritto di proprietà su quanto sequestrato presso la sua abitazione.
Il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 settembre 1996 del presidente di questa Camera, deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, dovendosi ritenere quale valore di causa quello attribuito dall’UEF di Locarno ai beni sequestrati (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 215). La Comunione dei comproprietari del Condominio __________ validamente autorizzata a stare in lite, postula l'annullamento del predetto giudizio rimproverando in sostanza al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze isruttorie, in particolare per aver concluso alla prova da parte dell’istante del suo diritto di proprietà sui beni che al momento del sequestro si trovavano in possesso del debitore __________, che ne è presunto proprietario in virtù dell'art. 930 cpv. 1 CC.
Con osservazioni 18 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
L’onere della prova del diritto di proprietà compete al terzo rivendicante (Gilliéron, op.cit., pag. 211; Rep 1982 204).
Nel caso di specie, oggetto di controversia è la questione di sapere se l'istante abbia fornito sufficienti elementi atti a comprovare il suo diritto di proprietà sui beni che al momento del sequestro si trovavano nel suo appartamento ma nella sfera di possesso immediata di un terzo, debitore della parte che ha richiesto il sequestro.
Poichè è pacifico che al momento determinante -ossia quello del sequestro- il debitore __________ era il possessore diretto dei beni oggetto di rivendicazione in quanto abitava nell'appartamento dell'istante, è irrilevante il fatto di sapere a che titolo questi occupasse l'appartamento e con quale frequenza. A questo proposito, a prescindere dall'improponibilità in questa sede ricorsuale delle allegazioni delle parti in merito all'effettivo domicilio e luogo di dimora di __________ (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la tesi della convenuta secondo la quale questi occuperebbe durevolmente e da diversi anni l'apparta-mento dell'istante sulla base di un contratto di locazione, non ha trovato alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e può quindi essere disattesa.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la presunzione di proprietà del possessore di una cosa (art. 930 cpv. 1 CC) non è assoluta, nel senso che può essere inficiata dall'effettivo proprietario (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 1985, pag. 103, n. 402). Nella fattispecie, a comprova del suo diritto di proprietà sui beni sequestrati, l'istante ha allegato le seguenti circostanze:
che il sequestro è avvenuto nell'apparta-mento da lei acquistato da __________ con atto notarile 2 marzo 1993 (doc. C), appartamento al possesso del quale ella non ha mai rinunciato avendolo semplicemente messo a disposizione durante le sue assenze (Steinauer, in FJS 643 pag. 3);
che l'acquisto dell’arredo al prezzo di fr. 230'000.-, è confermato dal venditore __________ nelle sue dichiarazioni scritte del 29 febbraio 1996 (doc. G) e 20 marzo 1996 (doc. D), il cui contenuto è stato dallo stesso ribadito dinanzi al primo giudice. A proposito di queste dichiarazioni rese dal debitore della convenuta, è indubitabile un suo interesse all’esito della lite; esso non basta tuttavia per concludere alla loro irrilevanza probatoria: spetta infatti al giudice valutare secondo il suo libero potere di apprezzamento (art. 90 CPC) la portata di simili dichiarazioni, dalle quali in concreto egli non si è distanziato in quanto suffragate da un ulteriore indizio che è la conclusione da parte dell'istante di un’assicurazione mobilio domestico per un valore di fr. 200'000.-, ossia per un importo molto vicino a quello pagato per i beni controversi.
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, poiché per il trasferimento di proprietà di un bene mobile non è necessaria una forma particolare (art. 714 CC), non vi era motivo per le parti di dover menzionare la vendita dell'arredo nell’atto notarile e tantomeno era necessaria, e comunque non indispensabile, la produzione di una fattura o della relativa ricevuta di pagamento, essendo a tal fine sufficiente l'accordo anche tacito delle parti e il successivo trasferimento del possesso, di fatto avvenuto mediante consegna dell'appartamento e delle cose in esso contenute all'acquirente..
Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato il diritto di proprietà dell'istante sui beni sequestrati non è arbitraria in quanto suffragata dalle risultanze istruttorie, alle quali la convenuta si è peraltro limitata a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti senza evidenziare nessun titolo di cassazione.
Ne discende la reiezione del ricorso con il carico alla parte soccombente delle tasse, spese e ripetibili (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 18 settembre 1996 di Comunione dei comproprietari del Condominio __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________ l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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