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Numero d'incarto:
16.1996.118
Data decisione, Autorità:
16.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00118
Lugano
16 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 1996 presentato da
contro
la
sentenza 10 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 2 febbraio 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’686.- oltre
accessori, nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________dell’UEF di Locarno,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 febbraio
1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 3’686.- a saldo delle proprie pretese per opere da muratore
eseguite su incarico del convenuto in uno stabile appartenente a __________ a
__________;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva non
avendo egli mai conferito incarico alcuno all’istante, ma di avere solo
favorito l’incontro tra l’istante e __________ debitore della pretesa
litigiosa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un
contratto di subappalto da collocare nell’ambito del contratto di appalto
generale concluso dal convenuto con __________ e avente per oggetto i lavori di
finitura del rustico di proprietà di quest’ultimo a __________, ha riconosciuto
la legittimazione passiva del convenuto ponendo a suo carico il pagamento delle
prestazioni dell’istante,
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento: il ricorrente lamenta innanzi tutto di non aver
potuto far valere le proprie ragioni essendogli stata negata la possibilità di
produrre la necessaria documentazione (doc. da 1 a 16) che ripropone in questa
sede; nel merito ribadisce di non aver concluso nessun tipo di contratto con
l’istante, avendo agito per conto di __________;
che con scritto 24 ottobre
1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che per quanto attiene
alla pretesa limitazione dei diritti di difesa del ricorrente, il fatto per il
primo giudice di aver estromesso dall’incarto la documentazione prodotta in
occasione del dibattimento finale, non può essere censurato;
che secondo l’art. 294 cpv
2 CPC è infatti durante l’udienza di discussione dell’istanza che le parti
espongono i fatti e le loro ragioni, producendo nel contempo i documenti a
sostegno delle loro allegazioni e contestazioni;
che quindi, non assumendo
i documenti prodotti dal convenuto in sede di dibattimento finale, il primo
giudice si è attenuto al disposto di legge sopra menzionato, mentre una diversa
soluzione non sarebbe stata ipotizzabile poichè l’art. 101 CPC vieta alle parti
e al giudice di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla
legge;
che la produzione di
nuovi documenti, estranei a quelli in possesso del primo giudice, è in questa
sede vietata dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, ragione per la quale quelli
prodotti dal ricorrente vengono estromessi dall’incarto così come quello
allegato dal resistente al suo scritto 24 ottobre 1996;
che nel merito il ricorso,
con il quale il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei
fatti, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal primo giudice
sarebbe arbitraria, non può essere accolto;
che del resto per essere
definita arbitraria la decisione deve violare in modo grave e manifesto una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso, o contrastare in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità così da risultare
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo, l’arbitrio non
potendo essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile;
che a prescindere dalla
qualifica dell’istante quale indipendente (questione che non ha nessuna
rilevanza ai fini del presente giudizio avendo il primo giudice escluso il
perfezionamento tra le parti di un contratto di lavoro) la conclusione secondo
la quale le parti sarebbero vincolate da un contratto di subappalto non è
arbitraria in quanto suffragata dalle emergenze processuali;
che in particolare:
l’istante ha affermato di essere già stato parzialmente remunerato dal
convenuto per il suo intervento presso l’abitazione __________ (cfr. verbale 9
maggio 1995); il __________ ha confermato di essere stato contattato dal
convenuto che stava cercando un muratore; il __________ ancorché interessato
all’esito della lite poichè indicato dal convenuto quale debitore della pretesa
litigiosa, ha confermato di aver incaricato il convenuto dei lavori di
rifinitura della sua casa a __________, fermo restando che il conferimento di
eventuali incarichi a terze persone e la loro remunerazione, rientrava nelle
incombenze del convenuto;
che alla luce di queste
risultanze, non avendo __________ provato di aver agito quale rappresentante di
__________ (art. 8 CC), è tenuto al pagamento della pretesa litigiosa, rimasta incontestata
nel suo ammontare;
che il ricorso, che non ha
evidenziato nessun titolo di cassazione, deve pertanto essere respinto con il
carico alla parte soccombente delle tasse e spese di giustizia (art. 148 CPC);
che al resistente non
vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il suo scritto
24 ottobre 1996
quale allegato di
osservazioni al ricorso,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 21 settembre 1996 __________ è respinto
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
- Comunicazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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