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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.119
Data decisione, Autorità: 15.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00119
Lugano 15 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1996 presentato da
patr.
contro
la sentenza 9 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1995 nei confronti di
__________ e
patr.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’400.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice che ha pure respinto la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti e tendente al pagamento di fr. 840.90 oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 26 aprile 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ e la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’400.- oltre accessori, corrispondenti al danno subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica dell’incidente le versioni fornite dalle parti sono discordanti: l‘istante sostiene che mentre si stava immettendo nell’entrata __________, è stata urtata dal veicolo guidato da __________ che ha intrapreso una manovra di retromarcia senza avvedersi del suo veicolo proveniente da tergo, manovra che ella non è riuscita ad impedire nonostante l’utilizzo dell’avvisatore acustico. Dal canto suo __________ contesta qualsiasi responsabilità e addebita la causa dell’incidente alla disattenzione dell’istante la quale, intenta a cercare un posteggio, non si è accorta del suo veicolo fermo -pure in attesa di trovare un posteggio- investendolo.
I convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’istante, solidalmente con la sua compagnia di __________, al pagamento di fr. 840.90 oltre accessori, pari al danno subito a seguito dell’urto.
Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali che hanno fornito versioni diametralmente opposte circa la posizione dei veicoli al momento dell’urto, ossia quale fosse quello fermo e quale in movimento, senza che queste versioni siano state sostanziate da ulteriori elementi probatori così da permettere di dar maggior credito all’una invece che all’altra, ha ritenuto non provata la dinamica dell’incidente. Di conseguenza, mancando la prova della colpevolezza di un conducente piuttosto che dell’altro, egli ha respinto tanto l’istanza quanto la domanda riconvenzionale.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto quanto emerso in modo univoco e concorde dalle deposizioni dei quattro testi da lei indicati, che hanno assistito
alla collisione e che hanno evidenziato la responsabilità del convenuto, il quale ha intrapreso una manovra di retromarcia senza avvedersi del suo veicolo fermo a tergo, ciò che è pure confermato dalla perizia allestita dall’ing. __________ e dalle deposizioni degli agenti di polizia accorsi sul luogo dell’incidente, prova quest’ultima che il pretore non ha neppure considerato.
Con osservazioni 23 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal coprotagonista, ossia nel fatto per quest’ultimo di aver intrapreso una manovra di retromarcia senza prestare la necessaria attenzione al suo veicolo fermo a tergo.
In quest’ottica, la conclusione del pretore secondo la quale l’istante non ha fornito la prova della colpevolezza di controparte, non è arbitraria.
Confrontato a deposizioni testimoniali tra loro discordanti, il giudice è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste testimonianze debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90), ciò che non gli impedisce evidentemente di distanziarsi da entrambe qualora, come in concreto, nessuna di queste versioni sia suffragata da ulteriori riscontri probatori. In altre parole, il fatto per il pretore di non aver ritenuto determinanti di fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente le versioni dei
quattro testi proposti dall’istante e secondo i quali il veicolo del convenuto avrebbe urtato in retromarcia quello dell’istante fermo, non può essere censurato poichè questa versione, ancorchè univoca, è esattamente contraria a quella fornita dal __________. Ma, al di là di questa inequivocabile contraddizione, non può essere rimproverato al pretore di aver considerato che -nel loro complesso- le risultanze istruttorie non comprovano la colpa del convenuto nel verificarsi dell’incidente. A prescindere dalla carenza di una chiara descrizione dei luoghi e delle circostanze in cui esso è avvenuto (non individuabile né negli atti di causa né nel verbale di sopralluogo), i __________, __________, __________ e __________ -tutti colleghi di lavoro dell’istante e di suo marito- ammettono di aver discusso fra loro la fattispecie e di averne parlato con il signor __________ al fine di allestire le loro precedenti dichiarazioni scritte (doc. B e S), ciò che non esclude l’eventualità di una reciproca influenza, anche involontaria, sul contenuto della testimonianza. D’altra parte essi non ricordano il segnale acustico che l’istante sostiene di aver azionato nel tentativo di arrestare la retromarcia di controparte. Essi poi testimoniano con sicurezza che il veicolo dell’istante fosse fermo, mentre le loro precedenti dichiarazioni scritte potrebbero essere intese diversamente: (punto 2) “La Golf stava entrando __________; l’ Audi era ferma e....” (questionario __________); “Il conducente dell’Audi è indietreggiato proprio nel momento in cui la Golf stava imboccando...” (questionario __________); “... la Golf che intendeva entrare al __________passando dietro l’Audi” (questionario __________) (doc. B).
Di nessun conforto alla tesi di parte istante sono le ulteriori prove dalla stessa indicate, in particolare la perizia dell’ing. __________ (doc. R). Trattasi infatti di una perizia che deve essere valutata alla stregua di una qualsiasi affermazione di parte e che come tale necessiterebbe di essere suffragata da altre emergenze processuali (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 e 15 ad art. 90), ciò che qui non è dato.
Pure irrilevanti sono le dichiarazioni che gli agenti di polizia, intervenuti sul luogo dell’incidente avrebbero reso alla compagnia di assicurazioni dell’istante (doc. G), sia perchè non si tratta di dichiarazioni rese direttamente dagli agenti, sia perchè questi non hanno assistito all’incidente e hanno quindi formulato delle semplici supposizioni sulla dinamica del medesimo, rimaste -in ogni caso- senza riscontri oggettivi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 settembre 1996 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 170.-
b) spese fr. 50.-
fr. 220-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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