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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.122
Data decisione, Autorità: 14.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00122
Lugano 14 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 19 settembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 aprile 1993 da
patr. dallo Studio Legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’230.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, non avendo egli ordinato la merce controversa, peraltro destinata a un locale notturno gestito dalla __________ e del quale egli non è proprietario contrariamente a quanto preteso da controparte. Egli ha ammesso per contro di disporre di una procura per poter agire in nome e per conto della società menzionata.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’acco-glimento dell’istanza respingendo l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. A mente del primo giudice questi si è infatti comportato in modo tale da lasciar intendere che egli agisse in qualità di proprietario della discoteca alla quale erano destinate le bevande alcoliche, tant’è che ha ordinato personalmente la merce.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso al perfezionamento di un contratto di compravendita tra lo stesso e l'istante, e ciò nonostante quest'ultima abbia chiaramente ammesso che la merce era destinata a un locale pubblico del quale egli non è proprietario né in altro modo responsabile.
Con osservazioni 23 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice che ha ammesso la sua legittimazione passiva, vedendo in quest’ultimo il partner contrattuale dell'istante nell'ambito della compravendita controversa, non è arbitraria poichè trova il giusto riscontro nelle risultanze istruttorie.
Dalle stesse è infatti emerso:
che in occasione del loro primo incontro avvenuto presso __________, il convenuto si è presentato all’istante quale proprietario della discoteca __________ di __________ alla quale la merce era destinata (cfr. risposta no. 9 teste __________);
che la merce è stata ordinata dal convenuto durante un incontro avvenuto con un rappresentante di parte istante e un responsabile della discoteca, incontro che ha avuto luogo presso la discoteca medesima (cfr. risposta no. 7 e 9 teste __________ e teste __________);
che pertanto nessun elemento fattuale poteva indurre l’istante a ritenere che __________ agiva per conto di terzi.
D’altra parte, a queste risultanze il convenuto si limita a contrapporre la propria versione dei fatti, senza apportare validi elementi atti a dimostrare che egli non ha preso parte alle trattative con l’istante, in particolare che la merce sarebbe stata ordinata da terzi oppure che egli avrebbe agito in qualità di rappresentante di , società che gestisce la discoteca “ ”.
Nulla giova a sostegno della tesi del convenuto il fatto che i bollettini di consegna della merce (doc. A e B) non siano stati dallo stesso sottoscritti. Infatti, a prescindere dal fatto di sapere a chi appartenga la firma apposta su questi documenti, ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in discussione non è necessario un accordo scritto ma basta uno scambio di volontà reciproche e concordanti, che può anche essere manifestato in modo tacito o per atti concludenti (art. 1 CO).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 25 settembre __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.--
b) spese fr. 50.--
fr. 300.--
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili di questa sede.
Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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