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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.124
Data decisione, Autorità: 26.05.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00124
Lugano 26 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 9 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 18 aprile 1990 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’074.95 oltre accessori, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 3’266.90, mentre ha respinto la
pretesa di fr. 6’621.75 fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 18 aprile 1990, contestando l’esistenza dei presupposti per un licenziamento in tronco, __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'074.95 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di gennaio e febbraio 1990, ossia sino alla scadenza del contratto da lui regolarmente disdetto il 27 dicembre 1989 per il 28 febbraio 1990.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il benfondato del licenziamento in tronco del dipendente a causa del comportamento sleale dallo stesso assunto in relazione alla sua partecipazione professionale e finanziaria a __________, ditta concorrente costituita il 20 dicembre 1989 e presso la quale si è in seguito recato a lavorare, e al tentativo si sottrargli clientela e personale avendo cercato di convincere il collega __________ ad abbandonare il posto di lavoro per seguirlo nella nuova ditta. In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di fr. 6'621.75 quale risarcimento dei danni cagionati dal lavoratore ad un veicolo di sua proprietà in occasione di due incidenti della circolazione avvenuti nel 1988 e 1989.
Il giudizio pretorile è stato confermato da questa Camera con sentenza 17 agosto 1993, annullata dalla I Corte civile del Tribunale federale il 3 dicembre 1993.
Facendo proprie le censure contenute nella sentenza federale, questa Camera ha emesso un nuovo giudizio l’11 marzo 1994 con il quale ha rinviato gli atti al primo giudice affinché esaminasse gli altri due comportamenti anticontrattuali rimproverati al dipendente, ossia il tentativo di accaparramento della clientela e del personale della convenuta.
Con sentenza 9 settembre 1996 il pretore ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza non ritenendo che fossero dati i presupposti per il licenziamento in tronco del dipendente. Il primo giudice non ha in particolare ritenuto provato l’addebito mosso all’istante di aver tentato di accaparrarsi clientela della convenuta e di convincere un suo dipendente ad abbandonare il posto di lavoro per entrare alle dipendenze della ditta concorrente __________.
Con il presente tempestivo gravame __________. è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi distanziato dalla testimonianza __________, terzo estraneo alla lite che ha confermato gli addebiti mossi al dipendente, senza darne sufficiente spiegazione in sentenza, ciò che costituirebbe pure una violazione dell’art. 90 CPC.
Con osservazioni 21 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo che ne venga accertata la temerarietà.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).
Nella fattispecie, a comprova del tentativo dell’istante di accaparrarsi della sua clientela la convenuta ha richiamato la deposizione del __________, collega dell’istante. Il primo giudice non ha ritenuto questa prova idonea a sostanziare la tesi di parte convenuta in quanto smentita dal dipendente stesso nell’ambito del suo interrogatorio formale. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto per il primo giudice di aver indicato in sentenza l’esistenza di questa contraddizione tra le due versioni, costituisce una sufficiente spiegazione dei motivi che lo hanno determinato a distanziarsi dalla testimonianza __________, e ciò in conformità con l’art. 90 CPC.
A proposito delle due prove in discussione, va rilevato che la prova testimoniale così come l’interrogatorio formale della parte, costituiscono due tra i vari mezzi di prova offerti dal CPC (art 188 CPC), ai quali deve essere riconosciuto valore probatorio, senza che si possa di primo acchito attribuire maggiore credibilità alla prova testimoniale come preteso dalla ricorrente. Se quindi vi sono delle prove che forniscono versioni discordanti in merito ad una determinata circostanza, spetta al giudice valutare a quale delle due versioni dare maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90), fermo restando che in difetto di altri indizi o supporti probatori, bisogna ritenere non provata la circostanza medesima (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 15 e 37 ad. art. 183).
Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del pretore che non ha ritenuto provato il tentativo di accaparramento della clientela da parte del dipendente __________, non potendo al proposito bastare la deposizione __________ in quanto sconfessata dall’istante medesimo nel suo interrogatorio formale, le cui risultanze va detto non sono state contestate dalla convenuta nelle sue conclusioni scritte, non è arbitraria.
Confrontato alla versione __________ secondo la quale “nel mese di giugno o luglio 1989... il sig. __________ mi ha invitato a seguirlo in questa nuova impresa”, e a quella della __________ che afferma che alla fine di aprile 1989 “__________ si rivolse al sig. __________ esprimendogli il desiderio di voler andare a lavorare con lui nel caso in cui avesse costituito una propria ditta”, il pretore ha scelto di dar maggior credito a questa deposizione in quanto corroborata dalle affermazioni dei __________ e __________ che hanno escluso che fosse nelle intenzioni di __________ assumere altri dipendenti.
Se è pur vero che i __________ e __________ riferiscono di episodi avvenuti a distanza di un paio di mesi, è altrettanto vero che la versione __________, sulla quale la convenuta basa la prova della sussistenza del motivo grave legittimante il licenziamento con effetto immediato, è smentita dall’istante medesimo e, indirettamente, dai tre testi di parte istante: ciò basta per dire che la conclusione del primo giudice non è arbitraria non essendo sconfessata da altre risultanze istruttorie (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4 e 5 ad art. 327).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
__________ rifonderà a __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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