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Numero d'incarto:
16.1996.124
Data decisione, Autorità:
26.05.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00124
Lugano
26 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 9 settembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud
nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa
con istanza 18 aprile 1990 da
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’074.95
oltre accessori, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 3’266.90,
mentre ha respinto la
pretesa di fr. 6’621.75 fatta valere in via riconvenzionale dalla
convenuta,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ ha
lavorato alle dipendenze di Idrotecnica __________, ditta attiva nel campo del
trattamento delle acque, dal 1° marzo 1988 sino al 17 gennaio 1990, data per la
quale gli è stato notificato il licenziamento con effetto immediato da parte
della datrice di lavoro.
Con istanza 18 aprile
1990, contestando l’esistenza dei presupposti per un licenziamento in tronco,
__________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di
ottenere il pagamento di fr. 5'074.95 a saldo delle proprie pretese salariali
per i mesi di gennaio e febbraio 1990, ossia sino alla scadenza del contratto
da lui regolarmente disdetto il 27 dicembre 1989 per il 28 febbraio 1990.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria ribadendo il benfondato del licenziamento in tronco del
dipendente a causa del comportamento sleale dallo stesso assunto in relazione
alla sua partecipazione professionale e finanziaria a __________, ditta
concorrente costituita il 20 dicembre 1989 e presso la quale si è in seguito
recato a lavorare, e al tentativo si sottrargli clientela e personale avendo
cercato di convincere il collega __________ ad abbandonare il posto di lavoro
per seguirlo nella nuova ditta. In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto
il pagamento di fr. 6'621.75 quale risarcimento dei danni cagionati dal
lavoratore ad un veicolo di sua proprietà in occasione di due incidenti della
circolazione avvenuti nel 1988 e 1989.
- La vertenza è stata
decisa una prima volta con sentenza 19 gennaio 1992 con la quale il pretore,
accertata l’inconsistenza del licenziamento in tronco con riferimento ad uno
solo dei tre addebiti mossi al dipendente, ossia quello della sua
partecipazione finanziaria a __________, ha parzialmente accolto l’istanza
riconoscendo fondate le pretese salariali del lavoratore nella misura di fr.
3’266.90. La domanda riconvenzionale di __________, è stata per contro respinta
in quanto tardiva.
Il giudizio pretorile è
stato confermato da questa Camera con sentenza 17 agosto 1993, annullata dalla
I Corte civile del Tribunale federale il 3 dicembre 1993.
Facendo proprie le censure
contenute nella sentenza federale, questa Camera ha emesso un nuovo giudizio
l’11 marzo 1994 con il quale ha rinviato gli atti al primo giudice affinché
esaminasse gli altri due comportamenti anticontrattuali rimproverati al
dipendente, ossia il tentativo di accaparramento della clientela e del
personale della convenuta.
-
Con sentenza 9
settembre 1996 il pretore ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza non
ritenendo che fossero dati i presupposti per il licenziamento in tronco del
dipendente. Il primo giudice non ha in particolare ritenuto provato l’addebito
mosso all’istante di aver tentato di accaparrarsi clientela della convenuta e
di convincere un suo dipendente ad abbandonare il posto di lavoro per entrare
alle dipendenze della ditta concorrente __________.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________. è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi distanziato dalla
testimonianza __________, terzo estraneo alla lite che ha confermato gli
addebiti mossi al dipendente, senza darne sufficiente spiegazione in sentenza,
ciò che costituirebbe pure una violazione dell’art. 90 CPC.
Con osservazioni 21
ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo che ne
venga accertata la temerarietà.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- In base all’art. 337
cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere
immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. L’onere della prova
circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete
alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il
suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, se queste
circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337
cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Se la parte alla
quale compete l’onere della prova, non riesce a provare le circostanze di fatto
costitutive del suo diritto, il giudice è tenuto a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art.
8 CC).
Nel rispetto di questo
principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale,
secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza
probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza,
se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II
298; Rep 1989 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC).
Nella fattispecie, a
comprova del tentativo dell’istante di accaparrarsi della sua clientela la
convenuta ha richiamato la deposizione del __________, collega dell’istante. Il
primo giudice non ha ritenuto questa prova idonea a sostanziare la tesi di
parte convenuta in quanto smentita dal dipendente stesso nell’ambito del suo
interrogatorio formale. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il
fatto per il primo giudice di aver indicato in sentenza l’esistenza di questa
contraddizione tra le due versioni, costituisce una sufficiente spiegazione dei
motivi che lo hanno determinato a distanziarsi dalla testimonianza __________,
e ciò in conformità con l’art. 90 CPC.
A proposito delle due
prove in discussione, va rilevato che la prova testimoniale così come
l’interrogatorio formale della parte, costituiscono due tra i vari mezzi di
prova offerti dal CPC (art 188 CPC), ai quali deve essere riconosciuto valore
probatorio, senza che si possa di primo acchito attribuire maggiore credibilità
alla prova testimoniale come preteso dalla ricorrente. Se quindi vi sono delle
prove che forniscono versioni discordanti in merito ad una determinata
circostanza, spetta al giudice valutare a quale delle due versioni dare
maggiore credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90), fermo
restando che in difetto di altri indizi o supporti probatori, bisogna ritenere
non provata la circostanza medesima (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 15 e 37
ad. art. 183).
Alla luce di quanto sopra
esposto, la conclusione del pretore che non ha ritenuto provato il tentativo di
accaparramento della clientela da parte del dipendente __________, non potendo
al proposito bastare la deposizione __________ in quanto sconfessata
dall’istante medesimo nel suo interrogatorio formale, le cui risultanze va
detto non sono state contestate dalla convenuta nelle sue conclusioni scritte,
non è arbitraria.
- I principi esposti
al precedente considerando valgono anche per quanto attiene alla valutazione
delle deposizioni testimoniali __________ e __________ in merito all’ulteriore
addebito mosso al dipendente di aver cercato di convincere il collega
__________ a passare alla concorrenza. Il pretore non ha ritenuto provata
l’allegazione della convenuta, poichè confermata dal __________ ma smentita
dalla __________ e, indirettamente, dai __________ e __________. Anche su
questo punto la censura ricorsuale, in quanto si limita a sostituire il proprio
punto di vista a quello del giudice, è infondata.
Confrontato alla versione
__________ secondo la quale “nel mese di giugno o luglio 1989... il sig.
__________ mi ha invitato a seguirlo in questa nuova impresa”, e a quella della
__________ che afferma che alla fine di aprile 1989 “__________ si rivolse al
sig. __________ esprimendogli il desiderio di voler andare a lavorare con lui
nel caso in cui avesse costituito una propria ditta”, il pretore ha scelto di
dar maggior credito a questa deposizione in quanto corroborata dalle
affermazioni dei __________ e __________ che hanno escluso che fosse nelle
intenzioni di __________ assumere altri dipendenti.
Se è pur vero che i __________
e __________ riferiscono di episodi avvenuti a distanza di un paio di mesi, è
altrettanto vero che la versione __________, sulla quale la convenuta basa la
prova della sussistenza del motivo grave legittimante il licenziamento con
effetto immediato, è smentita dall’istante medesimo e, indirettamente, dai tre
testi di parte istante: ciò basta per dire che la conclusione del primo giudice
non è arbitraria non essendo sconfessata da altre risultanze istruttorie (Cocchi/
Trezzini, CPC, n. 4 e 5 ad art. 327).
- L’esito del ricorso,
che deve essere respinto non avendo evidenziato il motivo di cassazione
invocato, non comporta, in assenza dei presupposti dell’art. 152 CPC, la
dichiarazione di temerarietà dello stesso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 7
ottobre 1996 di __________ è respinto.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese.
__________ rifonderà a
__________ fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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