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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.130
Data decisione, Autorità: 02.06.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00130
Lugano 2 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 settembre 1992 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’782.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice che ha invece respinto la pretesa fatta valere in via
riconvenzionale dalla convenuta e tendente al pagamento di fr. 3’100.-,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto ed in diritto
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante in considerazione del suo negligente operato risoltosi con la fornitura di una protesi così difettosa da giustificare, oltre che una riduzione della mercede per l'importo fatto valere in giudizio, il risarcimento del danno subito pari a fr. 3’100.-, corrispondenti alla differenza tra quanto da lei complessivamente versato per l’ottenimento di un lavoro a regola d’arte (fr. 7’000.-) rispetto al costo effettivo dell’intervento effettuato con successo dal dott. __________ per fr. 3’900.- (doc. 1).
arbitrale della Società ticinese dei medici-dentisti (STMD).
Con osservazioni 3 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
In considerazione della tardività della tesi proposta dalla ricorrente a sostegno della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria, può rimanere irrisolta la questione relativa alla qualifica del contratto concluso dalle parti, pur rilevando che allo stesso la giurisprudenza attribuisce la qualifica di mandato se diagnosi, decisione sulle diverse modalità di trattamento, pianificazione del modus operandi e sua esecuzione, sono lasciati all’apprezzamento discrezionale del medico dentista, e ciò anche nel caso in cui il suo intervento si risolve che la fornitura di una protesi dentaria (Weber, in Comm. di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 394 CO; DTF 110 II pag. 378; Rep 1989 pag. 154; 1978 pag. 136).
Nell’ambito della valutazione delle prove, non va infatti disatteso che il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), ritenuto che di fronte a prove discordanti egli è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste prove debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90). Nel caso concreto, il primo giudice non si è trovato di fronte a prove del tutto discordanti. La perizia giudiziaria (pur con le riserve indicate dal perito stesso), il parere della Commissione arbitrale della STMD (doc. G) e la deposizione _________ (a conferma della propria dichiarazione, doc. 3), considerate nel loro insieme legittimano la conclusione presa dal pretore.
Risulta infatti che le correzioni suggerite dalla Commissione arbitrale appaiono sostenibili almeno al pari della terapia descritta dal dott. __________. Non si può nemmeno escludere che quest'ultima fosse più indicata per la paziente, ma gli atti di causa non sono affatto univoci in tal senso: in particolare, il perito giudiziario ha ritenuto praticabile la soluzione correttiva cui il dott. _________ aveva dato il suo consenso.
Alla luce di quanto sopra esposto, poiché non è compito di questa Camera mettere in discussione la valutazione delle prove da parte del pretore quando non è contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 327), la sentenza non può essere considerata arbitraria di modo che il ricorso, di carattere essenzialmente appellatorio, deve essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 28 ottobre 1996 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dalla ricorrente restano a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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