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Numero d'incarto:
16.1996.132
Data decisione, Autorità:
02.06.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00132
Lugano
2 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 6 novembre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 11 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 24 settembre 1991
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'360.- oltre
accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 30 maggio 1991
__________ ha acquistato da __________ un veicolo d’occasione Golf GTD al
prezzo concordato di fr. 5’500.-. La vettura è stata venduta “collaudata, come
vista e provata (senza garanzia)” (doc. A).
Il veicolo, utilizzato da
un conoscente dell’acquirente, __________, durante un viaggio in __________ ha
manifestato una serie di inconvenienti tali da renderlo inutilizzabile, tant’è
che l’auto ha dovuto essere rimpatriata mediante gli appositi servizi di
recupero veicoli. In considerazione della gravità dei difetti riscontrati, con
istanza 24 settembre 1991, __________ ha postulato la rescissione del contratto
con conseguente restituzione delle reciproche prestazioni oltre al pagamento di
fr. 860.- a titolo di risarcimento danni, consistenti nelle spese di rimpatrio
e di deposito del veicolo fatturate dal __________ di __________ presso il
quale lo stesso è rimasto dal suo rientro dall’Italia, per un totale di fr.
6’360.-. L'istante ha fondato la sua pretesa sulla garanzia verbale concessale
dal venditore, per il tramite di __________, in relazione alla copertura dei
difetti che si sarebbero potuti verificare durante il viaggio in __________.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per i difetti
lamentati dall'istante: al proposito ha osservato che il veicolo, venduto con
75’000 km di percorrenza e con la chiara esclusione della garanzia, è stato
provato da un meccanico di fiducia dell'acquirente e da quest'ultima accettato
in quanto regolarmente funzionante; in merito al viaggio in Italia ha rilevato
che durante quella trasferta il veicolo è stato riparato da terzi, ragione per
la quale esclude ogni sua responsabilità per questi interventi.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non ritenendo
provata la concessione all’istante di una garanzia per i difetti ancorché
limitata alla trasferta in Italia. Per quanto attiene al difetto al motore
cagionato dall’errato montaggio della cinghia dentata -difetto accertato dal
perito giudiziario- trattandosi di un difetto che l’istante avrebbe potuto
facilmente riconoscere già prima di intraprendere il viaggio in __________, il
pretore ha addebitato a quest’ultima la mancata tempestiva verifica del
medesimo al momento dell’acquisto. Egli ha inoltre escluso l’applicabilità
della garanzia legale di cui all’art. 199 CO mancando la prova di un agire
doloso da parte del convenuto, non avendo l’istante dimostrato che questi fosse
a conoscenza del difetto al motore e lo abbia sottaciuto.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7
novembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett.g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, con
particolare riferimento alla deposizione del teste _________ e alle risultanze
peritali. Dalla prima risulterebbe provata la concessione di una garanzia per i
difetti che si sarebbero potuti verificare durante il viaggio in Italia in
deroga all’esclusione di cui al doc. A, deroga della quale ella è legittimata a
prevalersi avendo __________, rispettivamente il di lei marito pure presente
alla presa in consegna del veicolo, agito quali suoi rappresentanti. Dalle
risultanze peritali risulterebbe invece provato che il veicolo è stato venduto
con un difetto al motore dovuto all’errato montaggio della cinghia dentata da
parte del venditore, difetto che egli ha dolosamente sottaciuto mentre ella ha
potuto accorgersene solo dopo aver utilizzato la vettura per la trasferta oltre
confine.
Con osservazioni 9
dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa nel caso di specie è innanzi tutto la questione relativa
all'eventuale concessione di una garanzia per i difetti (limitatamente alla
trasferta del veicolo in Italia) in deroga all’esclusione inizialmente pattuita
e formalizzata nel doc. A.
Contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, la deposizione __________, correttamente valutata dal
primo giudice, non è di nessun conforto alla sua tesi difensiva.
L’allegazione secondo la
quale __________, rispettivamente il marito dell’istante che lo ha accompagnato
presso il convenuto per il ritiro del veicolo, avrebbero agito quali suoi
rappresentanti, non può essere esaminata in quanto proposta per la prima volta
in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
In ogni caso, questo
preteso rapporto di rappresentanza e, soprattutto, l'agire del rappresentante
in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n.
2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8.
edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/ Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349), non sono neppure
emersi dalle risultanze istruttorie. Poco importa quindi quali siano state le
assicurazioni formulate dal venditore della vettura a __________, data
l'estraneità di questi dal negozio che stava per essere concluso.
A fronte di una chiara
esclusione della garanzia per difetti, accettata dall’acquirente (doc. A),
spettava a quest’ultima provare la pattuizione di una successiva deroga: ciò
che non è stato il caso.
- Per quanto attiene
alla valutazione delle risultanze peritali, la ricorrente si limita a proporre
una propria personale interpretazione delle stesse, senza che ciò basti a
dimostrare che le conclusioni che ne ha tratto il primo giudice sarebbero
arbitrarie. Al contrario il pretore, attenendosi alle indicazioni del perito giudiziario
dalle quali è effettivamente emerso che già al momento della conclusione del
contratto il motore del veicolo in discussione era difettoso in quanto
"fuori fase" -difetto causato da un errato montaggio della cinghia
dentata da parte del convenuto- ha nondimeno escluso che quest’ultimo fosse a
conoscenza del difetto e lo abbia dolosamente dissimulato.
A questo proposito va
preliminarmente rilevato che poiché le parti hanno inteso escludere la garanzia
per i difetti ordinari, ossia quelli che possono subentrare in un veicolo
d’occasione di 8 anni e che ha percorso 75’000 km (doc. 3), è irrilevante la
questione sollevata dalla ricorrente circa la riconoscibilità o meno del
difetto da parte sua. Infatti, se il difetto era facilmente riconoscibile, tesi
proposta dal perito giudiziario e fatta propria dal pretore, il venditore ne
risponde solo quando ha dichiarato che lo stesso non sussisteva (art. 200 cpv.
2 CO), ciò che non è il caso in concreto. Se per contro il difetto non era
facilmente riconoscibile, ipotesi proposta dalla ricorrente, il venditore ne
risponde solo se ha dolosamente sottaciuto la sua esistenza. In questo caso
esiste infatti una garanzia legale indipendente da un’eventuale esclusione o
restrizione pattuita contrattualmente (art. 199 CO). La dissimulazione dolosa
del difetto, che spetta al compratore provare, è data unicamente nei casi in
cui il venditore, contravvenendo a un dovere di informazione che può derivare
dalla legge, dal contratto o dalle regole della buona fede, non indica
all’acquirente la presenza di un difetto che se noto lo avrebbe dissuaso dal
concludere il contratto o lo avrebbe indotto a concluderlo ad altre condizioni
(Honsell, in Comm. di Basilea, 1996, n. 6 ad art. 199 CO).
Nella fattispecie, come
correttamente concluso dal primo giudice, l’istante non ha provato che il
convenuto fosse a conoscenza del difetto al motore. Al contrario quest’ultimo,
nell’ambito del suo interrogatorio formale, a precisa domanda se si fosse
accorto di aver rimontato la cinghia dentata in modo non corretto, ha risposto
negativamente ritenendo di aver eseguito correttamente il lavoro, così come
il teste _________ che lo ha aiutato a eliminare il rumore al motore, unico
inconveniente evidenziato al momento dell’acquisto del veicolo (teste
__________).
Il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla
valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere respinto senza
che sia necessaria l’ulteriore verifica del benfondato della domanda
processuale 10 settembre 1992 tendente all’estensione della domanda.
- Tassa di giustizia,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 6 novembre 1996 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
350.-
b) spese fr.
50.-
fr.
400.-
già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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