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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.132
Data decisione, Autorità: 02.06.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00132
Lugano 2 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 novembre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 11 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 24 settembre 1991 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'360.- oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il veicolo, utilizzato da un conoscente dell’acquirente, __________, durante un viaggio in __________ ha manifestato una serie di inconvenienti tali da renderlo inutilizzabile, tant’è che l’auto ha dovuto essere rimpatriata mediante gli appositi servizi di recupero veicoli. In considerazione della gravità dei difetti riscontrati, con istanza 24 settembre 1991, __________ ha postulato la rescissione del contratto con conseguente restituzione delle reciproche prestazioni oltre al pagamento di fr. 860.- a titolo di risarcimento danni, consistenti nelle spese di rimpatrio e di deposito del veicolo fatturate dal __________ di __________ presso il quale lo stesso è rimasto dal suo rientro dall’Italia, per un totale di fr. 6’360.-. L'istante ha fondato la sua pretesa sulla garanzia verbale concessale dal venditore, per il tramite di __________, in relazione alla copertura dei difetti che si sarebbero potuti verificare durante il viaggio in __________.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per i difetti lamentati dall'istante: al proposito ha osservato che il veicolo, venduto con 75’000 km di percorrenza e con la chiara esclusione della garanzia, è stato provato da un meccanico di fiducia dell'acquirente e da quest'ultima accettato in quanto regolarmente funzionante; in merito al viaggio in Italia ha rilevato che durante quella trasferta il veicolo è stato riparato da terzi, ragione per la quale esclude ogni sua responsabilità per questi interventi.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non ritenendo provata la concessione all’istante di una garanzia per i difetti ancorché limitata alla trasferta in Italia. Per quanto attiene al difetto al motore cagionato dall’errato montaggio della cinghia dentata -difetto accertato dal perito giudiziario- trattandosi di un difetto che l’istante avrebbe potuto facilmente riconoscere già prima di intraprendere il viaggio in __________, il pretore ha addebitato a quest’ultima la mancata tempestiva verifica del medesimo al momento dell’acquisto. Egli ha inoltre escluso l’applicabilità della garanzia legale di cui all’art. 199 CO mancando la prova di un agire doloso da parte del convenuto, non avendo l’istante dimostrato che questi fosse a conoscenza del difetto al motore e lo abbia sottaciuto.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 novembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla deposizione del teste _________ e alle risultanze peritali. Dalla prima risulterebbe provata la concessione di una garanzia per i difetti che si sarebbero potuti verificare durante il viaggio in Italia in deroga all’esclusione di cui al doc. A, deroga della quale ella è legittimata a prevalersi avendo __________, rispettivamente il di lei marito pure presente alla presa in consegna del veicolo, agito quali suoi rappresentanti. Dalle risultanze peritali risulterebbe invece provato che il veicolo è stato venduto con un difetto al motore dovuto all’errato montaggio della cinghia dentata da parte del venditore, difetto che egli ha dolosamente sottaciuto mentre ella ha potuto accorgersene solo dopo aver utilizzato la vettura per la trasferta oltre confine.
Con osservazioni 9 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa nel caso di specie è innanzi tutto la questione relativa all'eventuale concessione di una garanzia per i difetti (limitatamente alla trasferta del veicolo in Italia) in deroga all’esclusione inizialmente pattuita e formalizzata nel doc. A.
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la deposizione __________, correttamente valutata dal primo giudice, non è di nessun conforto alla sua tesi difensiva.
L’allegazione secondo la quale __________, rispettivamente il marito dell’istante che lo ha accompagnato presso il convenuto per il ritiro del veicolo, avrebbero agito quali suoi rappresentanti, non può essere esaminata in quanto proposta per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
In ogni caso, questo preteso rapporto di rappresentanza e, soprattutto, l'agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/ Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349), non sono neppure emersi dalle risultanze istruttorie. Poco importa quindi quali siano state le assicurazioni formulate dal venditore della vettura a __________, data l'estraneità di questi dal negozio che stava per essere concluso.
A fronte di una chiara esclusione della garanzia per difetti, accettata dall’acquirente (doc. A), spettava a quest’ultima provare la pattuizione di una successiva deroga: ciò che non è stato il caso.
A questo proposito va preliminarmente rilevato che poiché le parti hanno inteso escludere la garanzia per i difetti ordinari, ossia quelli che possono subentrare in un veicolo d’occasione di 8 anni e che ha percorso 75’000 km (doc. 3), è irrilevante la questione sollevata dalla ricorrente circa la riconoscibilità o meno del difetto da parte sua. Infatti, se il difetto era facilmente riconoscibile, tesi proposta dal perito giudiziario e fatta propria dal pretore, il venditore ne risponde solo quando ha dichiarato che lo stesso non sussisteva (art. 200 cpv. 2 CO), ciò che non è il caso in concreto. Se per contro il difetto non era facilmente riconoscibile, ipotesi proposta dalla ricorrente, il venditore ne risponde solo se ha dolosamente sottaciuto la sua esistenza. In questo caso esiste infatti una garanzia legale indipendente da un’eventuale esclusione o restrizione pattuita contrattualmente (art. 199 CO). La dissimulazione dolosa del difetto, che spetta al compratore provare, è data unicamente nei casi in cui il venditore, contravvenendo a un dovere di informazione che può derivare dalla legge, dal contratto o dalle regole della buona fede, non indica all’acquirente la presenza di un difetto che se noto lo avrebbe dissuaso dal concludere il contratto o lo avrebbe indotto a concluderlo ad altre condizioni (Honsell, in Comm. di Basilea, 1996, n. 6 ad art. 199 CO).
Nella fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice, l’istante non ha provato che il convenuto fosse a conoscenza del difetto al motore. Al contrario quest’ultimo, nell’ambito del suo interrogatorio formale, a precisa domanda se si fosse accorto di aver rimontato la cinghia dentata in modo non corretto, ha risposto negativamente ritenendo di aver eseguito correttamente il lavoro, così come il teste _________ che lo ha aiutato a eliminare il rumore al motore, unico inconveniente evidenziato al momento dell’acquisto del veicolo (teste __________).
Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere respinto senza che sia necessaria l’ulteriore verifica del benfondato della domanda processuale 10 settembre 1992 tendente all’estensione della domanda.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 6 novembre 1996 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
fr. 400.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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