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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.137
Data decisione, Autorità: 28.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00137
Lugano 28 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 settembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 5 settembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 febbraio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 978.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 5 febbraio 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 978.- oltre accessori a saldo di fatture emesse nel 1992 per lavori di riparazione effettuati sul veicolo di quest’ultimo;
che all’udienza del 22 febbraio 1996 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all’istante l’incarico di procedere all’esecuzione di tutti i lavori oggetto delle fatturazioni controverse, che egli riconosce limitatamente all’importo di fr. 100.-, già soluto;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che le riparazioni eseguite dall’istante - fatturate conformemente alle tariffe di categoria - erano necessarie alla sicurezza del veicolo, ha accolto la pretesa dell’istante;
che con atto ricorsuale 24 settembre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 24 settembre 1996, con il quale il ricorrente si limita a ribadire quanto già esposto in prima sede in merito al mancato conferimento all’istante dell’incarico di eseguire i lavori oggetto delle fatturazioni litigiose, non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice: in particolare il ricorrente non evidenzia il motivo per il quale la conclusione del giudice di pace sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile;
che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
L’atto ricorsuale 24 settembre 1996 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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