AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.142
Data decisione, Autorità:
16.07.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00142
Lugano
16 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 novembre 1996 presentato da
(patr.
dall’avv. __________)
Contro
la
sentenza 4 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 30 dicembre 1993 nei confronti di
__________ (subentrata a __________ e __________)
(patr.
dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto l'iscrizione in via definitiva
dell'ipoteca legale gravante
in via provvisoria la
PPP n. __________ del fondo base n.__________ RFD __________, oltre al pagamento
di fr. 2’328.80 oltre accessori, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- __________,
ditta che si occupa del commercio e della lavorazione di acciaio per cemento
armato, agendo in qualità di subappaltante della fallita __________ - che il 27
maggio 1991 aveva concluso con __________ un contratto di appalto avente per
oggetto le opere da capomastro per l'edificazione del suo fondo n. __________
RFD _________ sul quale è stata in seguito costituita una proprietà per piani
(doc. C)- sostiene di avere fornito e posato ferro d’armatura per
l'edificazione di questo stabile.
Per
le proprie prestazioni __________ ha emesso fatture per un totale di fr.
134’173.80, importo sul quale __________ ha versato acconti per fr. 86’647.55,
onde un saldo a suo favore di fr. 47’526.25. Non riuscendo a ottenere il
pagamento del dovuto, __________ ha chiesto e ottenuto l'iscrizione in via
provvisoria di un'ipoteca legale a garanzia del suo credito di fr. 2'328.80,
corrispondente alla quota parte dell'importo complessivo a carico della PPP n.
__________ che __________ ha venduto a __________ e __________, contro i quali
la causa è stata inizialmente promossa, per poi riacquistarla.
Con
istanza 30 dicembre 1993 __________ ha chiesto l'iscrizione in via definitiva
dell'ipoteca di cui sopra oltre alla condanna di __________ al pagamento di fr.
2'328.80.
La
causa, inizialmente promossa anche nei confronti di __________, stante la sospensione
della procedura di fallimento per mancanza di attivo e conseguente radiazione
della società dal registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC
(doc. D), è continuata nei confronti di __________ mentre _________ e
__________ sono stati dimessi dalla lite.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un rapporto
contrattuale in virtù del quale ella sarebbe tenuta al pagamento della mercede
controversa. Ha inoltre contestato la sussistenza e consistenza del credito
controverso, non essendovi prova agli atti dell’effettiva esecuzione di
un’opera da parte dell’istante che ha prodotto dei bollettini di lavoro dai
quali risulta unicamente la fornitura di materiale, e non anche l’effettuazione
di prestazioni lavorative delle quali nulla sarebbe dato di sapere. In merito all’
ipoteca legale, ha sottolineato come la stessa non possa essere iscritta a
causa della tardività della richiesta, risultando in data 28 agosto 1992
unicamente la fornitura di materiale (doc. I 10), ma non anche l’esecuzione di
lavoro.
- Con
il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver dichiarato decaduta la
vertenza nei confronti di __________, ha rilevato che la convenuta non sarebbe
debitrice della richiesta mercede, non esistendo un rapporto contrattuale con
l’istante.
In
ogni caso la pretesa, puntualmente contestata dalla conve-nuta, sarebbe da respingere,
non essendo stata adeguatamente comprovata, di modo che anche la richiesta
iscrizione dell’ipo-teca legale definitiva, la cui tempestività non è peraltro
stata sufficientemente comprovata dall’istante (art. 839 cpv. 2 CC), deve
essere disattesa.
- Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 27 novembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è
insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per non avere ritenuto tempestiva la richiesta di iscrizione
dell’ipoteca legale, disattendendo l’esistenza e la portata del doc. I16, dal
quale risulterebbe l’esecuzione di lavori il 28 e il 31 agosto 1992 da parte di
tre operai, due dei quali avrebbero confermato la circostanza in sede
testimoniale. Rimprovera inoltre al primo giudice di non aver ritenuto provato
il suo credito nonostante le sue fatture, relative alla fornitura e posa del
ferro d’armatura nello stabile della convenuta, non siano state da quest’ultima
contestate, né direttamente né tantomeno per il tramite della committente
__________ della direttrice dei lavori __________.
Con
osservazioni 21 gennaio 1997 la controparte ha chiesto la reiezione del
gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid.
3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa nella fattispecie è innanzi tutto la questione di sapere se
la convenuta abbia o meno la legittimazione passiva, in particolare se
l’istante possa pretendere da quest’ultima il pagamento delle fatture rimaste
scoperte.
Dovendo
dare una connotazione giuridica al rapporto venuto in essere tra le diverse
parti interessate alla costruzione dello stabile di proprietà della convenuta,
si ha che quest’ultima, in qualità di committente, ha sottoscritto un contratto
di appalto generale con __________ (doc. C) la quale, dal canto suo, ha concluso
con la ditta __________ un contratto avente per oggetto la fornitura, la
lavorazione e la posa del ferro necessario nell’ambito del cantiere “residenza
__________ ” di cui al fondo n. __________di __________ (doc. A del richiamato
inc. 158/92/G).
Alla
luce di queste risultanze, non contestate dalle parti, non può quindi essere considerata
arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale tra la convenuta
(committente) e l’istante (subappaltatrice) non si è instaurata nessuna
relazione contrattuale (Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 162), la convenuta
essendo vincolata unicamente a __________, ditta che essa sostiene di aver
interamente tacitato.
A
dipendenza di queste considerazioni non è possibile in questa sede nessuna disamina
relativa al credito litigioso.
Per quanto attiene all’ulteriore problematica relativa alla proponibilità
della richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale, la ricorrente rimprovera al
primo giudice di essersi distanziato senza valido motivo dalla cartella di
lavoro di cui al doc. I 16, prova documentale dalla quale risulta la
tempestività della richiesta.
A
questo proposito va preliminarmente rilevato che il diritto dell’artigiano
all’iscrizione di un’ipoteca legale a garanzia del suo credito rimasto
scoperto, sussiste anche nei confronti del proprietario al quale non è contrattualmente
vincolato (Gauch, op.cit., n. 1303). Giusta l’art. 839 cpv. 2 CC
l’iscrizione dell’ipo-teca legale degli artigiani e imprenditori deve essere
fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento dell’opera, cioè da quando
tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l’opera può essere
consegnata. Il termine di tre mesi è perentorio ed è salva- guardato con
l’iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC, e 22 cpv. 4 ORF (Schumacher,
Das Bauhandwerker-pfandrecht, 2. ed.,1982, n. 697 e 739). Determinante ai fini
della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere che
formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF
106 II 25; Schumacher, opera citata, n. 612).
Lavori
di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati deliberatamente
posticipati dall’artigiano o dall’imprenditore, così come ritocchi,
sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed eliminazione di altri
difetti non appartengono al completamento del lavoro principale (DTF 106
II 25, 102 II 208; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., 1996,
n. 2884a).
Determinanti
sono invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell’opera, indipendentemente
dal tempo impiegato e dai relativi costi (I CCA 19 febbraio 1997 in re
T. SA/F.; Schumacher, op. cit., n. 617 e 621; II CCA 27 febbraio
1997 in re B.SA/B. e E.SA).
Nella
fattispecie, dalle prove documentali agli atti, in particolare dal doc. C del richiamato
inc. 158/92/G nonchè dalla documentazione allegata alla fattura 28 agosto 1992
(doc. 10), si evince che il 25 agosto 1992 __________ ha fornito al cantiere
che si occupava dell’edificazione dello stabile della convenuta 1306.26 kg di
ferro, mentre altri 424.20 kg sono stati forniti il successivo 28 agosto. Poichè
il contratto di appalto tra __________ e __________ prevedeva, non solo la
fornitura del ferro ma anche la sua lavorazione e messa in posa (doc. A del
richiamato inc. 158/92/G), è indubbio che alle due forniture di cui si è detto
ha fatto seguito la relativa lavorazione e posa del ferro, ciò che è peraltro
confermato dalla presenza sul cantiere di tre operai dell’istante i giorni 28 e
31 agosto 1992 i quali hanno prestato complessivamente 51 ore lavorative (doc.
16).
Contrariamente
a quanto ritenuto dal primo giudice, questi elementi comprovano la tempestività
della richiesta iscrizione dell’ipoteca legale, avvenuta il 25 novembre 1992,
ossia entro i tre mesi dall’ultimazione dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC).
Su
questo punto, la sentenza pretorile che ha negato all’istante il diritto alla
conferma in via definitiva dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale
mancando la prova della tempestività della richiesta, è pertanto arbitraria in
quanto sconfessata da una corretta lettura delle risultanze istruttorie.
Gli interessi sul credito
dell’artigiano devono essere conteggiati al tasso legale del 5% in difetto di
una diversa pattuizione tra le parti, e ciò a far tempo dal 24 novembre 1992,
data dell’istanza di iscrizione in via supercautelare dell’ipoteca legale.
- Per quanto attiene
alla suddivisione delle spese di giustizia, la parziale soccombenza delle parti
in prima sede (accoglimento della sola domanda d’iscrizione dell’ipoteca
legale) giustifica la ripartizione in parti uguali delle stesse, compensate le
ripetibili.
Gli stessi criteri devono
valere anche per la sede ricorsuale.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 25 novembre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è parzialmente accolta.
E’ fatto ordine all’Ufficio del registro fondiario di Lugano di
procedere all’iscrizione in via definitiva in favore di
__________,della
seguente ipoteca legale dell’artigiano
gravante l’unità di PPP __________ di cui al fondo base n. __________di
________ di proprietà di __________:
fr. 2’328.80 oltre interessi del 5% dal 24 novembre 1992
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare
dall’istante, sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
II.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 250.--
già
anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico delle parti in ragione di 1/2;
compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto Lugano, Sezione 3, e all’Ufficio del registro
fondiario di Lugano.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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