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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.148
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00148
Lugano 14 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 novembre 1996 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 10 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 ottobre 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre accessori, nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di
Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 ottobre 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 900.- a saldo della fattura emessa il 10 febbraio 1995 per la fornitura di un paraurti (doc. C);
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda avendo quest’ultimo sufficientemente comprovato la sussistenza e la consistenza del suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione, erroneamente notificata a _________ -dove egli possiede una residenza secondaria- anziché al suo domicilio in Italia;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nel caso concreto, come risulta dal verbale 30 ottobre 1996, la citazione all’udienza non è effettivamente giunta in possesso del convenuto, tant’è che è stata ritornata alla Giudicatura di pace;
che in applicazione dell’art. 122 CPC, nei rapporti tra Svizzera e Italia la notifica di atti giudiziari a cittadini residenti in Italia deve essere fatta secondo le modalità previste dalla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, in vigore dal 1° gennaio 1995, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RU 0.274.131);
che il mancato ossequio di questa procedura di notifica della citazione al contraddittorio, oltre a comportare la nullità della notifica come tale (art. 124 cpv. 7 CPC), ha impedito al convenuto di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla;
che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che avendo nel frattempo il convenuto designato quali suoi rappresentanti legali gli avv. _________ e __________, la citazione potrà essergli notificata presso quest’ultimi (art. 120 cpv. 4 CPC) salva restando tuttavia la limitazione di cui all'art. 301 CPC per quanto riguarda lo svolgimento dell'udienza;
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità a titolo di ripetibili al ricorrente, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino in considerazione dei motivi che hanno determinato l’accoglimento del ricorso;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 10 novembre 1996 del Giudice di pace del Circolo di Caneggio è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Caneggio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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