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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.152
Data decisione, Autorità: 02.06.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00152
Lugano 2 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 dicembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 22 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 350.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 settembre 1996 lo __________, ovvero gli avvocati __________ e __________ costituenti una società semplice, hanno proceduto nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 350.- e accessori a saldo della nota professionale 28 luglio 1993 relativa a prestazioni professionali effettuate dall’avvocato _________ al quale il convenuto si era rivolto per ottenere informazioni in merito ad un permesso di dimora per __________ (doc. A);
che all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’adempimento del mandato da parte dell’istante;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata l’inconcludenza delle contestazioni sollevate dal convenuto che in precedenza aveva implicitamente riconosciuto la pretesa dell’istante alla quale aveva opposto in compensazione un suo credito, ha accolto l’istanza;
che con scritto 16 dicembre 1996, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la pretesa avversaria in quanto basata su un contratto di mandato mai perfezionatosi tra le parti;
che con osservazioni 24 dicembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nel caso di specie l’impugnazione di __________, con la quale non chiede l’annullamento della sentenza del giudice di pace (art. 327 cpv. 1 CPC), ma si limita a ribadire l’inesistenza di un contratto di mandato tre le parti, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rivelerebbe infondato, ritenuto che in prima sede l’insorgente ha ammesso di essersi rivolto all’avv. __________ le cui prestazioni, salvo diversa pattuizione che spettava al convenuto provare, sono di natura onerosa (art. 394 cpv. 3 CO);
che i rapporti tra l’istante e __________ esulano dalla presente fattispecie;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
L’atto ricorsuale 16 dicembre 1996 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 60.- quale indennità per questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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