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Numero d'incarto:
16.1996.18
Data decisione, Autorità:
20.03.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00018
Lugano
20 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 1994 presentato quale appello
da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 23 settembre 1986
da
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale l’istante ha chiesto venisse fatto obbligo al convenuto di eliminare
la pianta di pino situata sul suo fondo a confine con la proprietà
dell’istante, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ è proprietario
della particella no. __________ RFD __________ mentre __________ è proprietario
della confinante particella no. __________sulla quale si trova una pianta di
pino.
Con istanza 23 settembre
1986 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo l'allontanamento
di questa pianta poiché posta a confine con la sua proprietà, quindi in
contrasto con l’art. 155 LAC che prevede, per le piante d’alto fusto, una
distanza minima di 8 metri.
Il convenuto si è opposto
alla domanda avversaria osservando che il pino si trova in quella posizione da
più di 10 anni e deve quindi essere tollerato dal vicino beneficiando della
protezione decennale di cui all’art. 160 LAC. In ogni caso contesta l’esi-stenza
di una turbativa ai danni dell’istante non trattandosi di un
pianta d’alto fusto bensì
di un arbusto ornamentale che dista circa 6 metri dal confine con il fondo
dell’istante, ossequiando quindi la distanza minima di cui all’art. 157 LAC. Il
convenuto chiede in via riconvenzionale l’allontanamento di alcune piante
dell’istante poste a distanza irregolare nonché l’abbattimento di una
costruzione edificata pure in modo non conforme, domande alle quali ha in
seguito rinunciato.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice, esclusa la possibilità per il convenuto di far valere la
tolleranza decennale di cui all’art. 160 LAC, non essendo stato possibile
stabilire a quando risale la messa a dimora del pino oggetto della presente
controversia, ha applicato nella fattispecie l’art. 156 LAC che limita per
l’appunto a quattro metri la distanza delle piante da frutta, avendo il perito
giudiziario definito la pianta in questione pino montano (o pino mugo) che può
raggiungere l’altezza di un melo o un pero. Il pretore ha quindi parzialmente
accolto l’istanza ordinando al convenuto l’arretramento del pino a 4 metri dal
confine con la proprietà dell’istante.
-
Contro questa decisione
__________ è insorto con tempestivo gravame datato 14 giugno 1994.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie dalle
quali emergerebbe che il pino già si trova a una distanza di 6 metri dal
confine con il fondo dell’istante, affermazione questa che l’istante non ha
smentito. Nel merito l’insorgente ripropone le proprie argomentazioni e
contestazioni, in particolare che il pino è stato messo a dimora già nel 1974 e
sarebbe quindi soggetto alla protezione decennale di cui all’art. 160 LAC.
Argomenta inoltre che l’istante non ha provato una qualsiasi turbativa,
presupposto questo per l’applicazione dell’art. 679 CC sul quale è basata
l’istanza. Lamenta da ultimo che l’istanza è stata promossa in modo contrario
alle regole della buona fede.
- Il presente gravame deve
essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di
cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, ritenuto che il valore di causa fatto accertare
dalla presidente della Prima Camera civile, alla quale il gravame è stato in un
primo tempo sottoposto, è stato fissato in fr. 2’500.- (ordinanza 18 gennaio
1996).
Trattandosi di una
procedura ricorsuale per cassazione da evadere in applicazione degli art. 327
segg. CPC, l’appello adesivo 15 settembre 1994 con il quale l’istante contesta
l’attribuzione della qualifica di pianta ornamentale al pino controverso
anziché considerarlo pianta d’alto fusto non può essere esaminato non ammettendo
la procedura ricorsuale per cassazione simile rimedio di diritto (art. 331 cpv.
3 CPC); altrettanto dicasi per le osservazioni all’appello adesivo.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia
117 consid. a).
- Preliminarmente va rilevato
che a dipendenza dell'irricevibilità dell'appello adesivo, la definizione
botanica del pino oggetto della presente controversia quale pino montano e la
sua assimilazione, per quanto attiene alle distanze, agli alberi da frutta di
cui all'art. 156 LAC, non è più in discussione. Su questo punto la decisione
del primo giudice non potrebbe comunque essere censurata poiché suffragata
dalla perizia giudiziaria, non smentita da altre emergenze processuali.
Controversa è per contro
la valutazione delle risultanze
istruttorie operata dal
primo giudice con riferimento alla distanza effettiva del pino litigioso dal
confine fra i fondi.
Secondo l’art. 155 LAC non
è permesso piantare o lasciar crescere alberi d’alto fusto non fruttiferi e
neppure roveri, castagni e noci se non alla distanza di 8 metri dalle
abitazioni, orti, giardini e vigne e di 6 metri dagli altri fabbricati e fondi
coltivi. Per gli alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz’asta
la distanza è ridotta a 4 metri, rispettivamente a 3 metri (art 156 LAC) mentre
per gli alberi da frutta di basso fusto e gli arbusti ornamentali la distanza è
ridotta a mezzo metro dal confine.
Secondo il principio
generale sull’onere della prova, chi vuole dedurre un diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova (art. 8 CC, 183
CPC); trattandosi in concreto di un’azione volta ad ottenere l’ossequio delle
distanze legali minime prescritte dalla LAC, spettava all’istante provare che
il pino oggetto della controversia non si trovava a una distanza corretta.
Simile accertamento si
imponeva nel caso di specie vista la discordanza tra quanto dichiarato
dall’istante, secondo il quale il pino si trova a confine con la sua proprietà,
e quanto sostenuto dal convenuto che nella sua risposta 7 gennaio 1987 ad. 3
punto c (pag. 3), afferma che “l’arbusto litigioso.....dista circa 6 metri dal
confine con il fondo di proprietà dell’attore “.
In merito a queste
allegazioni divergenti va rilevato, che se è vero che l'istante non ha
l'obbligo di contestare l’impostazione fattuale e giuridica della vertenza così
come esposta dal convenuto nella risposta poiché il nostro codice di rito
impone l’obbligo della contestazione e della motivazione della stessa soltanto
a quest'ultimo in sede di risposta (art. 170 cpv. 2 CPC e Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 2, art. 170), è altrettanto vero
che una questione di
importanza tale come la verifica della distanza del pino litigioso non poteva
essere disattesa dall' istante, rientrando nei suoi obblighi procedurali quello
della prova delle sue affermazioni.
In assenza di simile
fondamentale accertamento non si vede come il primo giudice abbia potuto
concludere all’arretramento di 4 metri del pino quando non si sa neppure a che
distanza la pianta si trovi effettivamente.
Simile informazione non è
mai emersa dalle risultanze istruttorie e ciò nonostante la lunga istruttoria
di causa durante la quale è stato esperito un sopralluogo e allestita una
perizia.
A tal fine non giova
neppure la fotografia di cui al doc. A alla quale fa riferimento il verbale di
sopralluogo ritenuto che dalla stessa non si evince nulla, tantomeno la
distanza tra il pino sito sul fondo del convenuto e la particella di proprietà
dell'istante.
Ne discende che le
conseguenze della mancata prova della distanza effettiva della pianta di pino
controversa, rispettiva-mente del mancato ossequio delle distanze legali
minime, devono essere sopportate dall'istante.
Su questo punto la decisione
pretorile, che ha ordinato l'arretramento della pianta a 4 metri dal confine,
deve essere considerata arbitraria non essendo suffragata da uno stato
accertato (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 15, art. 183).
- Visto l'esito del gravame,
diviene superflua la verifica della data in cui è avvenuta la messa a dimora
del pino, in particolare se siano dati i presupposti dell'art. 160 LAC che
prevede, in caso di mancata opposizione del vicino entro il termine di 10 anni,
la tolleranza delle piante piantate o lasciate crescere senza diritto ad una
distanza minore di quella prevista dalla legge.
Abbondanzialmente si può
comunque rilevare che su questo punto la decisione pretorile non potrebbe
essere censurata.
Quando, come nel caso di
specie, il giudice si trova confrontato a delle emergenze processuali
discordanti, egli è libero di riferirsi a quelle che più lo convincono, senza
che ciò basti per ritenere arbitraria la sua scelta (Cocchi/Trezzini, op.cit.,
n. 18, art. 90).
In altre parole, il fatto
per il pretore di aver dato maggior credito alle risultanze peritali, che
escludono la messa a dimora decennale del pino, anziché a quelle delle
deposizioni dei __________ e __________ che sostengono invece la tesi del
convenuto in merito alla presenza del pino litigioso da altre 10 anni, non può
essere censurato avendo egli agito nei limiti del potere di apprezzamento delle
prove di cui dispone giusta l'art. 90 CPC.
- Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
Spese e ripetibili di
entrambe le sedi sono poste a carico dell’istante quale parte soccombente, con
la cautela, a dipendenza dell’accertato valore di causa, di un’adeguata
riduzione della tassa di giustizia e delle ripetibili ad opera di questo
giudice.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso 14 giugno 1994
__________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.-- e le spese da
anticipare come di
rito dall’istante, rimangono a suo carico,
con l’obbligo di
rifondere al convenuto fr.700.-- a titolo di
ripetibili.
- La domanda riconvenzionale
è stralciata dai ruoli per ritiro
della stessa. La
tassa di giustizia e le spese rimangono a
carico di chi le ha
anticipate.
II. Il ricorso adesivo 15
settembre 1994 __________ è irricevibile.
III. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, anticipate dal ricorrente, vanno
poste a carico __________ il quale verserà a __________ fr. 300.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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