AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.18
Data decisione, Autorità: 20.03.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00018
Lugano 20 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 1994 presentato quale appello da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 settembre 1986 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto venisse fatto obbligo al convenuto di eliminare la pianta di pino situata sul suo fondo a confine con la proprietà dell’istante, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 23 settembre 1986 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo l'allontanamento di questa pianta poiché posta a confine con la sua proprietà, quindi in contrasto con l’art. 155 LAC che prevede, per le piante d’alto fusto, una distanza minima di 8 metri.
Il convenuto si è opposto alla domanda avversaria osservando che il pino si trova in quella posizione da più di 10 anni e deve quindi essere tollerato dal vicino beneficiando della protezione decennale di cui all’art. 160 LAC. In ogni caso contesta l’esi-stenza di una turbativa ai danni dell’istante non trattandosi di un
pianta d’alto fusto bensì di un arbusto ornamentale che dista circa 6 metri dal confine con il fondo dell’istante, ossequiando quindi la distanza minima di cui all’art. 157 LAC. Il convenuto chiede in via riconvenzionale l’allontanamento di alcune piante dell’istante poste a distanza irregolare nonché l’abbattimento di una costruzione edificata pure in modo non conforme, domande alle quali ha in seguito rinunciato.
Con il querelato giudizio il primo giudice, esclusa la possibilità per il convenuto di far valere la tolleranza decennale di cui all’art. 160 LAC, non essendo stato possibile stabilire a quando risale la messa a dimora del pino oggetto della presente controversia, ha applicato nella fattispecie l’art. 156 LAC che limita per l’appunto a quattro metri la distanza delle piante da frutta, avendo il perito giudiziario definito la pianta in questione pino montano (o pino mugo) che può raggiungere l’altezza di un melo o un pero. Il pretore ha quindi parzialmente accolto l’istanza ordinando al convenuto l’arretramento del pino a 4 metri dal confine con la proprietà dell’istante.
Contro questa decisione __________ è insorto con tempestivo gravame datato 14 giugno 1994.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe che il pino già si trova a una distanza di 6 metri dal confine con il fondo dell’istante, affermazione questa che l’istante non ha smentito. Nel merito l’insorgente ripropone le proprie argomentazioni e contestazioni, in particolare che il pino è stato messo a dimora già nel 1974 e sarebbe quindi soggetto alla protezione decennale di cui all’art. 160 LAC. Argomenta inoltre che l’istante non ha provato una qualsiasi turbativa, presupposto questo per l’applicazione dell’art. 679 CC sul quale è basata l’istanza. Lamenta da ultimo che l’istanza è stata promossa in modo contrario alle regole della buona fede.
Trattandosi di una procedura ricorsuale per cassazione da evadere in applicazione degli art. 327 segg. CPC, l’appello adesivo 15 settembre 1994 con il quale l’istante contesta l’attribuzione della qualifica di pianta ornamentale al pino controverso anziché considerarlo pianta d’alto fusto non può essere esaminato non ammettendo la procedura ricorsuale per cassazione simile rimedio di diritto (art. 331 cpv. 3 CPC); altrettanto dicasi per le osservazioni all’appello adesivo.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa è per contro la valutazione delle risultanze
istruttorie operata dal primo giudice con riferimento alla distanza effettiva del pino litigioso dal confine fra i fondi.
Secondo l’art. 155 LAC non è permesso piantare o lasciar crescere alberi d’alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci se non alla distanza di 8 metri dalle abitazioni, orti, giardini e vigne e di 6 metri dagli altri fabbricati e fondi coltivi. Per gli alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz’asta la distanza è ridotta a 4 metri, rispettivamente a 3 metri (art 156 LAC) mentre per gli alberi da frutta di basso fusto e gli arbusti ornamentali la distanza è ridotta a mezzo metro dal confine.
Secondo il principio generale sull’onere della prova, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova (art. 8 CC, 183 CPC); trattandosi in concreto di un’azione volta ad ottenere l’ossequio delle distanze legali minime prescritte dalla LAC, spettava all’istante provare che il pino oggetto della controversia non si trovava a una distanza corretta.
Simile accertamento si imponeva nel caso di specie vista la discordanza tra quanto dichiarato dall’istante, secondo il quale il pino si trova a confine con la sua proprietà, e quanto sostenuto dal convenuto che nella sua risposta 7 gennaio 1987 ad. 3 punto c (pag. 3), afferma che “l’arbusto litigioso.....dista circa 6 metri dal confine con il fondo di proprietà dell’attore “.
In merito a queste allegazioni divergenti va rilevato, che se è vero che l'istante non ha l'obbligo di contestare l’impostazione fattuale e giuridica della vertenza così come esposta dal convenuto nella risposta poiché il nostro codice di rito impone l’obbligo della contestazione e della motivazione della stessa soltanto a quest'ultimo in sede di risposta (art. 170 cpv. 2 CPC e Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2, art. 170), è altrettanto vero
che una questione di importanza tale come la verifica della distanza del pino litigioso non poteva essere disattesa dall' istante, rientrando nei suoi obblighi procedurali quello della prova delle sue affermazioni.
In assenza di simile fondamentale accertamento non si vede come il primo giudice abbia potuto concludere all’arretramento di 4 metri del pino quando non si sa neppure a che distanza la pianta si trovi effettivamente.
Simile informazione non è mai emersa dalle risultanze istruttorie e ciò nonostante la lunga istruttoria di causa durante la quale è stato esperito un sopralluogo e allestita una perizia.
A tal fine non giova neppure la fotografia di cui al doc. A alla quale fa riferimento il verbale di sopralluogo ritenuto che dalla stessa non si evince nulla, tantomeno la distanza tra il pino sito sul fondo del convenuto e la particella di proprietà dell'istante.
Ne discende che le conseguenze della mancata prova della distanza effettiva della pianta di pino controversa, rispettiva-mente del mancato ossequio delle distanze legali minime, devono essere sopportate dall'istante.
Su questo punto la decisione pretorile, che ha ordinato l'arretramento della pianta a 4 metri dal confine, deve essere considerata arbitraria non essendo suffragata da uno stato accertato (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 15, art. 183).
Abbondanzialmente si può comunque rilevare che su questo punto la decisione pretorile non potrebbe essere censurata.
Quando, come nel caso di specie, il giudice si trova confrontato a delle emergenze processuali discordanti, egli è libero di riferirsi a quelle che più lo convincono, senza che ciò basti per ritenere arbitraria la sua scelta (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 18, art. 90).
In altre parole, il fatto per il pretore di aver dato maggior credito alle risultanze peritali, che escludono la messa a dimora decennale del pino, anziché a quelle delle deposizioni dei __________ e __________ che sostengono invece la tesi del convenuto in merito alla presenza del pino litigioso da altre 10 anni, non può essere censurato avendo egli agito nei limiti del potere di apprezzamento delle prove di cui dispone giusta l'art. 90 CPC.
Spese e ripetibili di entrambe le sedi sono poste a carico dell’istante quale parte soccombente, con la cautela, a dipendenza dell’accertato valore di causa, di un’adeguata riduzione della tassa di giustizia e delle ripetibili ad opera di questo giudice.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso 14 giugno 1994 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese da
anticipare come di rito dall’istante, rimangono a suo carico,
con l’obbligo di rifondere al convenuto fr.700.-- a titolo di
ripetibili.
della stessa. La tassa di giustizia e le spese rimangono a
carico di chi le ha anticipate.
II. Il ricorso adesivo 15 settembre 1994 __________ è irricevibile.
III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico __________ il quale verserà a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster