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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.2
Data decisione, Autorità: 18.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00002
Lugano 18 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Zali in sostituzione del giudice Giani, astenuto
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 gennaio 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 dicembre 1994 da
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’279.75 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 5’733.25 oltre interessi del 5%,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta __________ si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la sua carenza di legittimazione passiva per non avere nulla a che vedere con gli interventi controversi, tant’è che nessuna fattura o richiamo di pagamento è a lei personalmente intestato; ha sollevato inoltre l’eccezione di incompetenza del giudice adito, non avendo l’istante preventivamente adito nei suoi confronti l’Ufficio di conciliazione, come previsto dall’art. 418a CPC. Nel merito entrambi i convenuti sollevano l‘eccezione di prescrizione limitatamente alla fatturazione di lavori effettuati nel corso del 1989, contestando di aver ordinato tutti i lavori fatturati, peraltro neppure eseguiti a regola d’arte.
Per quanto attiene al merito della vertenza il primo giudice, dopo aver qualificato il rapporto sorto tra le parti quale contratto di appalto nell’ambito del quale i committenti non hanno tempestivamente notificato i difetti di cui oggi si prevalgono, ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza salvo per quanto attiene ad un importo di fr. 546.50 relativo a riparazioni effettuate l’8 febbraio, il 20 e 27 giugno 1989, pretese prescritte.
I ricorrenti eccepiscono in primo luogo l’incompetenza del primo giudice per il fatto che egli si è pronunciato sulla vertenza nonostante l’istante non abbia preventivamente adito il competente Ufficio di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC. Inoltre, rimproverano al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’esistenza del credito fatto valere in giudizio e ciò nonostante l’istante non abbia fornito una prova certa dell’esecuzione di tutti i lavori fatturati. A tal fine non possono bastare i documenti prodotti dall’istante e dallo stesso allestiti e tantomeno le dichiarazioni dei suoi ex dipendenti. Osservano inoltre che l’istante non ha neppure provato che tutti i lavori fatturati sono stati da loro ordinati e accettati, ciò che è peraltro avvenuto a distanza di anni contrariamente alle direttive UPSA che prevedono l’invio delle fatture tosto che i lavori sono stati ultimati.
Se la procedura di conciliazione non ha esito, l’azione può essere proposta -a seconda del valore- al giudice di pace o al pretore (art. 418b CPC).
Scopo di questa normativa, imposta ai Cantoni con l’entrata in vigore dell’art. 31sexies Cost il 14 giugno 1981, è quello di introdurre una via semplice e gratuita che permetta al consumatore di far valere le proprie ragioni, prima di affrontare una vertenza giudiziaria.
L’individuazione delle vertenze per le quali è necessario esperire tale procedura di conciliazione dipende sia dalla natura del rapporto messo in atto dalle parti e nell’ambito del quale è sorta la lite, sia dal concetto di consumatore finale. Su entrambi i temi la dottrina e la giurisprudenza sono univoche: il contratto base -sia esso espressamente regolato dal Codice delle obbligazioni o no- può avere per oggetto la fornitura di merce o di servizi o di entrambe le cose; consumatore finale è chi -indipendentemente dalla sua forza contrattuale- è destinatario di tali prestazioni per soddisfare le sue esigenze personali o della sua famiglia, escluse quelle dipendenti dalla sua attività professionale o commerciale (cfr. Rhinow R., in Commentaire de la Constitution fédérale, vol II, art. 31 sexies, n. 92; SJZ 1989, p. 12 segg. e Rehbinder M., Zum Rechtsbegriff des Konsumenten, in JKR 1995, p. 62 segg.).
Nella concreta fattispecie, poiché è incontestato che i due veicoli oggetto delle prestazioni litigiose erano utilizzati per le consegne di pane - e quindi servivano all’attività commerciale della panetteria dei convenuti - viene a mancare il requisito della prestazione a destinazione privata. Ne discende che la vertenza che oppone le parti non rientra tra quelle che devono essere sottoposte alla preventiva procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC.
La censura ricorsuale relativa alla violazione dell’art. 327 lett. a CPC si rileva pertanto infondata.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Se l’apprezzamento del giudice (art. 90 CPC) non può avvenire sulla base di elementi probatori certi, è principio acquisito che esso può fondarsi anche su indizi o su prove indirette (DTF 90 II 227, 75 II 102).
Nel caso concreto, le censure ricorsuali -per altro intese a mettere in dubbio l’equanimità del giudice nell’esame della vertenza- non possono essere accolte, proprio perché il pretore ha valutato la documentazione prodotta e le testimonianze in modo conforme al loro univoco contenuto e tenuto conto della coincidenza dei dati di fatto risultante dalle prove stesse. In particolare, i numerosi bollettini di lavoro prodotti sub F e H sono suffragati dalle deposizioni dei __________ e __________ che vi riconoscono persino la loro scrittura e che hanno eseguito i lavori di riparazione, o quantomeno parte degli stessi; essi attestano comunque, anche se non nel dettaglio, i numerosi interventi effettuati dall’istante sui due furgoni dei convenuti.
A proposito delle deposizioni di questi due ex dipendenti dell’istante, sulla fedefacenza delle quali i ricorrenti sembrano esprimere dubbi, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).
Nel concreto nessuno di questi elementi è dato, anzi -come già detto- fra le deposizioni dei due testi, il cui rapporto di subordinazione dall’autorimessa era per altro già terminato al momento dell’audizione, e il resto delle prove sussiste semmai convergenza.
D’altro canto, anche il __________, autista della panetteria, conferma di essersi recato più volte presso il garage dell’istante per gli usuali servizi e, in due occasioni, per interventi più importanti: una volta fu il mancato funzionamento del motorino d’avviamento e un’altra la rottura del cambio del furgone Mitsubishi che dovette essere trainato: entrambi gli episodi trovano riscontro nella documentazione prodotta dall’istante.
Tutto ciò, oltre ad essere determinante per l’esito del ricorso, nel merito toglie qualsiasi dubbio che la tardiva fatturazione da parte dell’autorimessa -che i convenuti asseriscono ma non provano di aver contestato- non trovi riscontro nella realtà dei lavori effettuati.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 8 gennaio 1996 di __________ e __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, per complessivi fr. 350.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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