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Numero d'incarto:
16.1996.27
Data decisione, Autorità:
27.02.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00027
Lugano
27 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con
istanza 24 ottobre 1995 da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’700.- oltre accessori e il
pagamento di due mensilità corrispondenti al periodo di disdetta, nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________dell’UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che __________ è stato assunto
alle dipendenze dell’
istituto __________ a far
tempo dal 1° gennaio 1994 e che il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla
datrice di lavoro con effetto immediato il 20 gennaio 1995;
che con istanza 24 ottobre
1995 __________, conte-stando la sussistenza di gravi motivi giustificanti il
licenziamento immediato, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro
al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’700.- a saldo del salario relativo al
mese di gennaio 1995, oltre a due mensilità corri-spondenti al regolare periodo
di disdetta;
che la convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità del licenziamento
immediato;
che con il querelato
giudizio il pretore, non ritenendo che i motivi addotti dalla datrice di lavoro
fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento immediato, ha concluso
al parziale accoglimento dell’istanza calcolando le pretese del lavoratore
sulla base di un salario orario di fr. 15.- anziché di fr. 20.- come da questi
preteso, non essendovi prova alcuna di una pattuizione in tal senso;
che con atto ricorsuale
del 19 febbraio 1996 la società __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di non aver correttamente valutato l’incidenza delle manchevolezze accertate a
carico del dipendente;
che
trattandosi di un licenziamento in tronco, l’onere della prova circa le
circostanze invocate a fondamento del licenziamento compete alla parte che se
ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero
apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, con particolare
riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del
contratto, così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato
luogo al provvedimento, se queste circostanze costi-tuiscono una causa grave ai
sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep
1985 pag. 130);
che
il giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui
che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva
venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in BJM 1978, pag. 171 e segg.), ed esaminare se fosse o meno impensabile
esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al
prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8 ed., 1991, pag. 464);
che
già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità
d’intervento di questa Camera, a meno che la conclusione del primo giudice sia manifesta-mente
in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso
e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio;
che nella concreta
fattispecie, con il proprio gravame la ricorrente si limita a riproporre la
propria personale interpreta-zione dei fatti, senza con ciò evidenziare che
quella fornita dal giudice sarebbe arbitraria: essa non rimprovera infatti al
pretore di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare
riferimento alle deposizioni testimoniali, bensì di non aver considerato le
possibili conseguenze della carente pulizia delle strutture dell’istituto
addebitabile all’istante;
che simile motivazione
evidenzia il carattere chiaramente appellatorio del ricorso: in altre parole il
gravame non rileva nessun motivo per annullare la sentenza in virtù delle
fattispecie previste dall’art. 327 CPC;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio
di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manife-stamente
infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
19 febbraio 1996 __________ è respinto.
-
Il presente giudizio è
esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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