AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.3
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00003
Lugano 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 presentato da
__________ patr.__________
contro
la sentenza 20 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 31 ottobre 1995 da
____________________rappr. __________ __________
con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’602.50 oltre accessori, domanda in seguito ridotta a fr. 3’042.30 e così accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 ottobre __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’042.30 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale datato 5 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che per il computo di questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC);
che per l’art. 398bis CPC il termine per ricorrere non è interrotto dalle ferie;
che quindi, avendo l’insorgente ritirato la decisione impugnata il 22 dicembre 1995 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale, il ricorso per cassazione datato 5 gennaio e spedito l’8 gennaio 1996 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 __________ è irricevibile.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster