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Numero d'incarto:
16.1996.31
Data decisione, Autorità:
29.03.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00031
Lugano
29 marzo 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 presentato da
contro
la
sentenza 12 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella
causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 11 gennaio 1996
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori
nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Losanna, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 11 gennaio
1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori, a saldo dello scoperto per
l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui egli è titolare;
che all’udienza di
contraddittorio, benché regolarmente citato, il convenuto non ha fatto atto di
comparsa;
che con il querelato
giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla
base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto
nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione dell’art. 295 cpv.
1 CPC per non aver indetto una seconda udienza per la discussione dell’istanza;
che l’art. 295 cpv. 1 CPC
nella formulazione alla quale fa riferimento il ricorrente nel suo ricorso, è
stato abrogato il 1° marzo 1995 con l’entrata in vigore del nuovo testo che
così recita: “Se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice
procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte; la
citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata
comparsa.”;
che sulla citazione
all’udienza notificata al convenuto figura a chiare lettere l’avvertenza circa
le conseguenze della mancata comparsa all’udienza;
che quindi il ricorrente
non può dolersi in questa sede del disinteresse dimostrato per la causa
svoltasi dinnanzi al giudice di prime cure;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 4 marzo 1996 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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