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Numero d'incarto:
16.1996.32
Data decisione, Autorità:
16.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00032
Lugano
16 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 27 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 24 ottobre 1995 da
patr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 27
febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, con la quale, in
accoglimento dell’istanza presentata dalla ex moglie __________, è stata
rigettata in via definitiva l’opposizione da lui interposta al PE sopra
menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’400.- oltre accessori a
titolo di contributi alimentari rimasti insoluti;
che
la controparte non ha presentato osservazioni al ricorso;
che
con scritto 6 dicembre 1996 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di
ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte, che nel frattempo ha
ritirato la procedura esecutiva, un accordo extra giudiziale;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza
del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che dovendo considerare il
desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese
del presente giudizio;
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 5 marzo 1996 di __________ è stralciato dai ruoli.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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