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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.36
Data decisione, Autorità: 18.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00036
Lugano 18 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 22 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 luglio 1991 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’900.- oltre accessori, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 1’900.- oltre interessi del 5% a far
tempo dal 7 maggio 1991,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
A lavori ultimati l’arch. _________ ha allestito la propria nota 21 gennaio 1991 (doc. B) per complessivi fr. 11’900.- importo sul quale il committente ha versato acconti per fr. 4’000.-.
Stante il diniego di __________ di procedere al saldo delle sue prestazioni professionali, l’arch. __________ lo ha convenuto in giudizio, unitamente alla moglie __________.
Quest’ultima ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva non avendo mai intrattenuto alcuna relazione contrattuale con l’istante, mentre il marito si è opposto al pagamento di qualsiasi ulteriore importo eccedente quello già versato di fr. 4’000.-, importo preventivamente concordato con l’istante (doc. 1) e sufficiente a coprire le sue prestazioni.
Con il querelato giudizio il pretore, previo accertamento della carenza di legittimazione passiva di __________, ha respinto l’istanza salvo per quanto attiene alla pretesa di fr. 1’900.- pari alle 23 ore di lavoro prestate dall’istante in aggiunta al tempo dedicato all’allestimento dei piani, e per la quale non vi era stata, a mente del primo giudice, una chiara e precisa contestazione da parte del convenuto.
Con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver invertito l’onere della prova ponendo a suo carico la prova della fondatezza delle sue contestazioni della pretesa di fr. 1’900.- anziché porre a carico dell’istante la prova di aver effettivamente effettuato queste prestazioni, chiaramente contestate.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Secondo l’art. 170 cpv. 2 CPC, disposto sul quale il primo giudice si è basato per concludere al parziale accoglimento dell’istanza, i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi. Ciò significa che la contestazione delle tesi di fatto avversarie, per essere ritenuta tale, deve essere sufficientemente esplicita e circostanziata (art. 170 cpv. 2 CPC), non valendo a tal fine generiche o implicite contestazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 2, 3, 6 ad art. 170 CPC).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal pretore, il convenuto, sia in sede di risposta (cfr. risposta n. 2 verbale 10 dicembre 1991) che in sede di conclusioni, ha chiaramente contestato l’ammontare delle pretese dell’istante che eccedevano l’importo complessivo di fr. 4’000.-. Infatti, egli si è opposto alla richiesta di pagamento di ulteriori fr. 7’900.-, compresi quindi i fr. 1’900.- di cui al punto 5 della fattura 21 gennaio 1991 (doc. B). Né sarebbe stato oggettivamente possibile pretendere una contestazione particolareggiata da parte del convenuto a dipendenza della genericità dell’istanza e della difficile lettura della fattura contestata (doc. B).
A fronte dell’attegiamento del convenuto, anche relativamente alla somma litigiosa, incombeva all’istante provare l’effettiva esecuzione di queste prestazioni nonchè il loro valore (art. 8 CC), prova che egli avrebbe potuto fornire ad esempio mediante una perizia come dallo stesso ventilato in sede di contraddittorio.
Nulla giova a sostegno del ben fondato della pretesa dell’istante la deposizione del teste __________, sulla quale il pretore si è basato per fondare il proprio convincimento in merito alla richiesta di pagamento di fr.1’900.-. Da questa testimonianza si evince unicamente che l’istante ha effettuato dei lavori per conto del convenuto, circostanza peraltro neppure contestata, mentre dalla stessa, come da nessuna altra risultanza istruttorie, non emerge se le prestazioni dell’istante siano o meno comprese nell’importo di fr. 4’000.-, riconosciuto e soluto dal convenuto.
Ora, mentre il convenuto ha chiaramente fatto fronte al proprio obbligo di contestazione delle allegazioni avversarie, l’istante non ha provato il suo credito, disattendendo così il principio generale di cui all’art. 8 CC secondo il quale spetta a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166).
Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 500.- e le spese, da
anticiparsi dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di
rifondere ai convenuti l’importo di fr. 800.- a titolo di
ripetibili.
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
vanno poste a carico di __________ il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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