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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.40
Data decisione, Autorità: 10.07.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00040
Lugano 10 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 29 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 12 ottobre 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’480.- oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto.
All’udienza indetta per la discussione dell’istanza, nessuno è comparso.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che al momento della sottoscrizione dei contratti doc. A e B la convenuta non era legittimata a vincolare la __________ alla quale sono state indirizzate le due fatture oggetto della presente vertenza, ha concluso alla sussistenza del debito a carico della convenuta medesima, debito comprovato dalla documentazione agli atti; da qui l’accoglimento dell’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato la documentazione agli atti, in particolare l’estratto del Registro di commercio dal quale si evince che al momento della sottoscrizione dei contratti ella ha agito quale valida rappre-sentante della __________, circostanza questa nota all’istante tant’è che le fatture e le relative diffide di pagamento (doc. C e D) sono state intestate alla società, debitrice dell’importo controverso.
Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Infatti, se è vero che le fatture (doc. C e D) e le relative diffide di pagamento sono intestate alla __________ e non alla convenuta, è altrettanto vero che i contratti di noleggio sui quali si basa la pretesa dell’istante sono stati sottoscritti da quest’ultima a titolo personale e non per conto della __________, peraltro mai menzionata negli stessi.
A comprova di ciò basta riferirsi al contenuto dei contratti nei quali sono menzionati i dati personali della convenuta (data di nascita, luogo di origine, reddito mensile, targa veicolo), inoltre nell’apposito spazio destinato all’indicazione del locatore figura “__________“ e non __________. Tutti questi elementi, mai contestati dalla convenuta, oltre al fatto che i primi due richiami di pagamento (doc. E e F) sono indirizzati a lei, non fanno che corroborare la conclusione del primo giudice secondo la quale debitrice dell’importo posto in esecuzione è la convenuta.
Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 14 marzo 1996 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
fr. 150.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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