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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.41
Data decisione, Autorità: 09.04.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00041
Lugano 9 aprile 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 presentato da
contro
la sentenza 27 febbraio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione
promossa con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di
rappr. dallo Studio __________
con la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che il primo giudice ha respinto,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 20 febbraio 1996 questa Camera ha annullato la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a motivo della diversa identità tra il firmatario della decisione, ossia il pretore, e la persona che aveva condotto l’istruttoria di causa, assicurata dal segretario assessore;
che con il querelato giudizio il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, al quale l’incarto è stato rinviato, ha respinto l’istanza con la quale __________ ha chiesto la verifica delle spese accessorie esposte dalla proprietaria dell’appartamento da lui locato, __________;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al segretario assessore di aver prolato un giudizio identico a quello precedentemente emanato dal Pretore;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie dal contenuto dell’atto ricorsuale, con il quale __________ si limita a ritenere contrario “all’etica professionale e alla legge” l’emanazione di un giudizio identico a quello precedentemente annullato per vizi di natura formale, non è possibile dedurre alcun titolo di cassazione;
che il rimprovero come tale non merita di essere approfondito ritenuto che il fatto per il segretario assessore di aver emanato una sentenza identica a quella prolata dal pretore, non significa che il suo giudizio non sia il frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente applicazione del diritto sostanziale, eventualità questa neppure invocata dal ricorrente;
che quindi lo scritto 12 marzo 1996 __________ non può essere considerato quale ricorso per cassazione ed è pertanto nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
L’atto ricorsuale 12 marzo 1996 __________ è nullo
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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