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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.47
Data decisione, Autorità: 11.12.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00047
Lugano 11 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 aprile 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 4 aprile 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 gennaio 1995 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4’000.- risultante a
suo carico dalla transazione giudiziaria conclusa il 17 gennaio 1995, domanda respinta
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione promossa da __________ nei confronti della sua datrice di lavoro __________ per il recupero di salari rimasti impagati per un totale di fr. 6’033.90, le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dal pretore secondo la quale la datrice di lavoro, rappresentata in quell’occasione da __________, riconosceva alla lavoratrice l’importo di fr. 4’000.- a saldo di ogni e qualsiasi pretesa di quest’ultima (cfr. verbale 17 gennaio 1995);
che con istanza 27 gennaio 1995 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito, pari all’importo pattuito, poiché sottoscritto da persona non legittimata a vincolare la società, domanda alla quale la convenuta __________ si è opposta;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo __________ fornito la prova della carenza di poteri di rappresentanza della società da parte di __________, presupposto per la validità della raggiunta transazione giudiziale;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 aprile 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 8 CC ponendo a suo carico la prova della carenza di legittimazione di __________, nonostante questa circostanza non sia stata contestata da controparte, donde l’inutilità della prova ai sensi dell’art. 296 cpv. 1 CPC;
che con osservazioni 29 aprile 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che il problema di sapere se -di fronte a una transazione sul merito delle pretese di dare e avere fra le parti ossia di per sé estranea alla procedura di rigetto dell’opposizione- la causa intesa all’annullamento della transazione potesse o dovesse essere proposta come azione di disconoscimento del debito può restare irrisolto;
che comunque il procedere dell’istante appare conforme alla giurisprudenza cantonale secondo la quale, quando una transazione pone direttamente fine al processo senza che si renda necessaria una decisione del giudice (come nel caso concreto), la sua validità può essere rimessa in discussione non per mezzo di un rimedio di diritto, ma con una causa ordinaria (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 352, n. 2);
che con l’istanza __________ ha contestato la validità della rappresentanza di __________ nella procedura di rigetto dell’opposizione, poichè amministratore unico della società risulta altra persona, e che comunque egli non poteva patrocinarla non essendo dati i presupposti dell’art. 64bis CPC;
che, contrariamente a quanto afferma in questa sede il ricorrente, il patrocinatore di __________ -nella sostanza- ha risposto a queste allegazioni affermando che __________ è apparso legittimato a rappresentare la società, non potendosi altrimenti immaginare il motivo della sua presenza all’udienza alla quale era stata verosimilmente citata l’escussa così come indicato sull’istanza di rigetto 14 novembre 1994, ossia “rappresentata dall’amministratore unico __________ ”;
che la legittimazione del rappresentante è un presupposto processuale che il giudice, in caso di dubbio, deve esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC);
che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117 II 571 consid. 3);
che nel caso concreto, poiché dalle risultanze istruttorie non è emerso alcun indizio che avrebbe dovuto indurre il giudice del rigetto a dubitare della legittimazione di __________ a rappresentare l’istante nell’ambito di quella procedura, rispettivamente nell’ambito della sottoscrizione della transazione giudiziaria in discussione, spettava all’istante provare nella causa ordinaria che questi non era né organo di diritto, né organo di fatto della società, per altro in conformità con l’art. 8 CC;
che l’art. 8 CC pone infatti a carico di chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza: in conseguenza di questa norma fonda-mentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che nella presente procedura l’istante nulla ha provato al riguardo, limitandosi ad allegare la carenza di poteri del contestato rappresentante, senza neppure indicare quale fosse la funzione di __________ all’interno della società e aderendo altresì alla rinuncia della convenuta di procedere alla sua audizione testimoniale;
che le conclusioni del primo giudice sono pertanto conformi al diritto, onde il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla pretesa violazione dell’art. 8 CC, deve essere respinto, caricando le ripetibili alla parte soccombente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 let. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 15 aprile 1996 di __________ è respinto.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
__________ verserà a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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