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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.48
Data decisione, Autorità: 20.12.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00048
Lugano 20 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 presentato da
contro
la sentenza 15 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 982.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il 22 maggio 1995 __________ ha sottoscritto con __________, ditta che effettua in scavi, demolizioni e trasporti, un contratto di appalto (doc. 2) avente per oggetto la sistemazione della strada di accesso alla sua proprietà a __________. Sul costo complessivo di fr. 3’000.- concordato tra le parti per l’esecuzione dei lavori, la convenuta ha versato un acconto di fr. 2’000.- (doc. 3) rifiutando di versare la differenza di fr. 982.- richiesta dalla ditta appaltatrice con fattura 31 maggio 1995 (doc. 1). Da qui l’inoltro dell’istanza 26 febbraio 1996 alla quale la convenuta si è opposta a motivo dell’inesecuzione da parte dell’istante di tutti i lavori commissionati. Con il versamento di fr. 2’000.- la convenuta ritiene di aver onorato le pretese avversarie per i lavori effettivamente eseguiti.
Con il querelato giudizio il primo giudice, tenuto conto dell’ammissione dell’istante di non aver eseguito tutti i lavori previsti, ha respinto l’istanza facendo propria la tesi della convenuta secondo la quale l’importo di fr. 2’000.- già versato, corrisponde al valore dell’opera fornita.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato l’impegno assunto contrattualmente dalla convenuta di pagare la somma di fr. 3’000.-. Osserva inoltre che la fattura controversa, per un totale di fr. 2982.-, tiene già conto di una deduzione per i lavori non eseguiti.
Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
La ricorrente sostiene che il contratto 22 maggio 1995 ha carattere di riconoscimento di debito e rimprovera al giudice di pace di non averne tenuto conto nella valutazione delle prove. La censura non può essere considerata poiché il documento in esame è pacificamente -e tale è stato considerato in prima sede - un contratto d’appalto dove, per l’esecuzione di determinati lavori ivi descritti, è stata pattuita una mercede a corpo di fr. 3’000.- Essa sarebbe dovuta (e in tal senso si potrebbe parlare di riconoscimento di debito) soltanto se le opere previste fossero state eseguite tutte (art. 373 CO): nella fattispecie concreta è fuori di discussione che le cose non stanno così.
Per le opere effettivamente portate a termine la ditta istante ha emesso la fattura 31 maggio 1995, in cui ha descritto i lavori eseguiti (“trasporto macchinari, esecuzione scavo per sistemazione strada al cantiere __________ ”) stimandone il valore “a corpo” in fr. 2’800.- (fr. 2’982.- con l’IVA).
La decisione del giudice di pace non espone i motivi giuridici che l’hanno indotto a respingere l’istanza: dalla narrativa della sentenza sembra piuttosto che egli abbia voluto giungere a una soluzione de bono et aequo. Così facendo (pur ammettendo una certa difficoltà della fattispecie) egli ha applicato in modo errato il diritto sostanziale.
Nel caso in cui l’appaltatore non porti a termine tutti i lavori pattuiti, vi è inadempimento del contratto; in questo caso il committente può scegliere tra l’azione in esecuzione del contratto, chiedendo quindi l’ultimazione dei lavori oppure, se -in concreto- vi rinuncia, deve provare il valore del lavoro non eseguito, ritenuto che per quest’importo si giustifica una riduzione proporzionale della mercede inizialmente pattuita
(Gauch, Der Werkvertrag, ed. 1996, n. 1446 e 1447; DTF 94 II 165 consid. 2e).
In concreto, di fronte a un contratto d’appalto dove la mercede è stata fissata a corpo e in cui l’appaltatore -tenuto conto dei lavori non eseguiti- ha stimato la sua mercede a corpo in una percentuale della mercede totale, spetta alla committente l’onere di provare in giudizio che la differenza proporzionale fra i lavori non eseguiti e la propria stima del dovuto (in concreto soli fr. 2’000.-) è corretta. In difetto di questa prova, essa è tenuta a onorare interamente le pretese della controparte. In tal senso dev’essere corretta la sentenza impugnata.
Le spese di questa sede seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso 12 aprile 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di __________ è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ la somma di fr. 982.- oltre interessi del 5 % dal 30 giugno 1995.
E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 100.-, e le spese, da anticipare dall’istante, vanno poste a carico della convenuta.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 90.-, già anticipate dallla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 60.- a valere quale indennità di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla giudicatura di pace del circolo di Sonvico
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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