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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.50
Data decisione, Autorità: 10.07.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00050
Lugano 10 luglio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 presentato da
contro
la sentenza 4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1° febbraio 1996 da
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° febbraio 1996 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 31 luglio 1995 (doc. B) per lavori di riparazione effettuati presso l’abitazione del convenuto e su sua esplicita richiesta (doc. A);
che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione della documentazione prodotta dall’istante - alla quale il convenuto non ha contrapposto nessuna contestazione o eccezione non avendo partecipato al contraddittorio - ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito fatto valere in causa;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella concreta fattispecie con ordinanza 29 febbraio 1996, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 13 marzo 1996 per la discussione;
che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3; ZR 1996, 1);
che quindi il giudizio impugnato dev’essere annullato in conformità con l’art. 327 lett. e CPC;
che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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