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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.53
Data decisione, Autorità: 11.12.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00053
Lugano 11 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 25 marzo 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 ottobre 1995 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’420.40 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 gennaio 1996 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’420.40 oltre accessori, a saldo della fattura emessa il 10 ottobre 1994 per riparazioni effettuate sul veicolo Fiat Tipo DGT (doc. A);
che in sede di contraddittorio il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione della rappresentante dell’istante nella persona di __________, non trattandosi di un organo dell’istante e ha contestato il credito in esame;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata preliminarmente la carenza di legittimazione della rappresentante dell’istante, ha poi concluso alla reiezione dell’istanza non avendo l’istante comprovato il benfondato della sua pretesa, in particolare non avendo provato che i danni cagionati al veicolo da lei riparato (verosimilmento oggetto di un contratto di noleggio) sarebbero stati cagionati dal convenuto;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: la ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il giudice, nonostante le assicurazioni fornitele dal personale di cancelleria della pretura, non ha ritenuto valida la sua rappresentanza per il tramite di __________ alla quale non è neppure stata offerta la possiblità di produrre ulteriori prove documentali atte a suffragare l’istanza; la ricorrente si duole inoltre della mancata applicazione da parte del giudice dell’art. 99 cpv. 3 CPC;
che con osservazioni 20 maggio 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che preliminarmente va estromessa dall’incarto la dichiarazione 18 aprile 1996 di __________, allegata al ricorso poichè improponibile in questa sede in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che la rappresentanza processuale di una persona giuridica, a prescindere da quella riservata agli avvocati e praticanti iscritti nell’Albo del Cantone Ticino (art. 64 CPC) e ad altre categorie di persone che qui non entrano in considerazione (art. 64bis CPC), può avvenire solo per il tramite dei suoi organi;
che organi di una società anonima sono i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali) e coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) esercitando autonomamente – o lasciando credere di esercitare autonomamente – funzioni societarie (Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 187 n. 10, pag. 441 n. 3 segg.; I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.);
che nel caso concreto è pacifico che __________, impiegata presso __________ non adempiva questi presupposti;
che nulla giova alla ricorrente il richiamo alle pretese errate informazioni rilasciatele dalla pretura in merito alla possibilità di farsi rappresentare dalla propria impiegata, e ciò in considerazione del fatto che la conduzione del processo, o meglio la corretta impostazione del medesimo, compete alle parti, rispettivamente che la verifica dei presupposti processuali può essere operata d'ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 CPC);
che spettava all’istante, che già nutriva dei dubbi sulla possibilità di demandare il suo potere di rappresentanza processuale alla dipendente __________, farsi parte diligente affidando questo compito a persona idonea (organo della società o rappresentante legale);
che la censura relativa alla mancata assunzione agli atti di documenti che la ricorrente sostiene essere stati in possesso di __________ al momento dell'udienza, può rimanere irrisolta poichè dal verbale sottoscritto dalla comparente medesima non risulta che ella abbia proposto queste prove - essendosi limitata a confermare l’istanza “sulla scorta delle allegazioni scritte e della documentazione prodotta” né che il giudice le abbia rifiutate;
che d’altra parte, al ricevimento del verbale, l’istante non ha avuto reazione alcuna, reazione che ci si doveva attendere se la sua dipendente avesse effettivamente proposto ulteriori prove documentali;
che la censura ricorsuale circa la mancata applicazione da parte del giudice dell’art. 99 cpv. 3 CPC, disposto che permette la sanatoria di difetti ai quali può essere ovviato entro un breve termine, non può essere accolta;
che i difetti ai quali fa riferimento questa norma, e che non sono definiti da nessuna disposizione di legge, sono in particolare quelli di carattere formale che risultano ad esempio da un’errata o incompleta designazione delle parti nell’istanza, dall’assenza di una procura, ecc. (Sträuli/ Messmer, in ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, § 108, n. 12; Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 97, n. 2): trattasi quindi di carenze alle quali la parte interessata deve poter ovviare senza ulteriori formalità e senza dover interrompere o procrastinare il proseguimento della causa, valutate dal giudice anche in base all'art. 99 cpv. 2 CPC;
che, nel caso concreto, applicando l'art. 97 CPC, il pretore ha quindi rettamente applicato il diritto processuale;
che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto e il giudizio sulle spese segue la soccombenza
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 24 aprile 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obblligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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