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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.54
Data decisione, Autorità: 05.12.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00054
Lugano 5 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 1996 presentato da
Comunità dei comproprietari del __________ rappr. da __________
contro
la sentenza 25 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 dicembre 1995 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di 879.15 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 dicembre 1995 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in giudizio l’ing __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 879.15 a saldo di spese condominiali in particolare spese di pulizia rimaste insolute per il periodo 1992-93;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’effettiva esecuzione dei lavori di pulizia oggetto della pretesa litigiosa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che l’istante non ha fornito la prova delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dei lavori di pulizia di cui chiede il pagamento, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame la Comunione dei comproprietari del __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove dalle quali si evince il benfondato della sua pretesa e lamenta inoltre la mancata indicazione nella sentenza dei rimedi di diritto,
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che l’art. 8 CC pone a carico di chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, in difetto della quale il giudice deve decidere a sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che nel caso concreto, a fronte delle contestazioni del convenuto in merito all’esecuzione dei lavori di pulizia e al loro costo, già sollevate prima dell’inoltro della causa (doc. A, B, H e 2), spettava all’istante provare la fondatezza della sua pretesa, in particolare l’effettiva esecuzione delle pulizie e il pagamento di una determinata somma di denaro per tale prestazione da parte dell’amministrazione del condominio;
che in sede di contraddittorio le parti hanno accettato la richiesta del giudice di pace di emettere il suo giudizio sulla base delle fatture relative alle spese di pulizia (verbale 17 gennaio 1996);
che il giudizio impugnato si fonda sull’assunto che l’istante non ha fatto fronte a questo incombente probatorio, non potendo considerare alla stregua di una fattura la dichiarazione 18 gennaio 1996 dei coniugi __________, riferita per altro solo al periodo luglio 1993 - settembre 1994;
che questa valutazione della prove (incombente retto dall’art. 90 CPC) non può essere considerata arbitraria poiché il documento prodotto non è atto a dimostrare l’effettiva spesa sostenuta dall’amministrazione per i lavori di pulizia contestati (1.1.1992-31.12.1993);
che quindi il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del giudice (art 327 lett. g CPC), deve essere respinto;
che pure infondata è la censura ricorsuale relativa alla mancata indicazione nella sentenza qui dedotta in cassazione dei rimedi di diritto, non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che al convenuto, che non ha presentato osservazioni al gravame, non vengono assegnate ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 8 aprile 1996 della Comunità dei comproprietari del __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per coplessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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