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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.56
Data decisione, Autorità: 30.05.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00056/7/8
Lugano 30 maggio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
Visto il ricorso 25 aprile 1996 presentato da
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
le decisioni 10 aprile1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano -Sezione 5-
nella causa promossa da
rappr. dalla __________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
richiamate le diffide 2 maggio 1996 del presidente di questa Camera mediante le quali alle ricorrenti veniva assegnato un termine scadente il 20 maggio 1996 per effettuare ciascuna sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 80.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si è avvalso il ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è pervenuto alla citata direzione il 17 maggio 1996 con indicata la scadenza del 21 maggio 1996, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2; 117 Ib 222; e pure sentenze TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995 e sentenza 9 maggio 1996 in re M./R.), condizioni queste cumulative;
che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo, i ricorrenti che fanno capo al servizio ordini collettivi (SOC) delle PTT (art. 133d OSP; RS 783.01) devono indicare quale ultima scadenza l’ultimo giorno del termine loro impartito - come indicato nell’ordinanza presidenziale - e trasmettere entro questo termine il supporto dati alle poste (DTF 117 Ib 220 consid 2a; cfr. sent. TF
11 aprile 1996 5C.51/1996 in re C.S. / Z);
che in concreto il pagamento è tardivo, il supporto dati essendo stato consegnato alle PTT entro il termine fissato dal Presidente, ma con l’indicazione di una scadenza posteriore al predetto termine, (cfr. sentenza TF sopra citata);
che in circostanze del genere il ricorso non può essere vagliato nel merito);
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. Il ricorso 25 aprile 1996 __________, __________ e __________ , avverso le decisioni 10 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è inammissibile per versamento tardivo dell’anticipo.
Non si preleva tassa di giustizia. Le spese, in fr. 50.-, sono poste a carico delle ricorrenti in solido.
Intimazione:
(con la restituzioni dei relativi incarti)
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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