AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.63
Data decisione, Autorità: 20.12.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00063
Lugano 20 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 26 aprile 1996 presentato da
contro
la sentenza 18 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 226.10 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che le aziende comunali municipalizzate, quale è l’istante, sono istituzioni di diritto pubblico senza personalità giuridica (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 1204);
che secondo l’art 13 lett. a della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, l’azienda è rappresentata, di fronte ai terzi e in giudizio, dalla municipalità;
che per stare in causa -anche per questioni inerenti servizi pubblici municipalizzati- la municipalità necessita dell’autoriz-zazione a stare in lite da parte del Consiglio comunale (art. 13 § 1 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) tranne nelle vertenze dipendenti da istanza di rigetto dell’opposizione, nelle azioni possessorie o nelle provvisionali (art. 13 § 2 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici);
che la controversia in esame, con la quale l’istante procede nei confronti del convenuto per l’incasso di una fattura rimasta insoluta, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della Legge sulla municipaliz-zazione dei servizi pubblici;
che in concreto, non solo l’istante non era regolarmente e validamente rappresentato, ma manca altresì dagli atti di causa la prova dell’autorizzazione a stare in lite;
che il ricorso, così come tutti gli atti compiuti dal __________, compresa quindi l’istanza e la sentenza qui impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti da una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
Per i quali motivi,
pronuncia:
Gli atti processuali della causa inc.no. 21-1996 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster