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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.64
Data decisione, Autorità: 15.01.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00064
Lugano 15 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 25 marzo 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 1994 nei confronti di
patr. dall’avv. dott. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’791.05 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di
Locarno, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 11 ottobre 1994 __________, ditta attiva nel campo della riproduzione di eliografie, fotocopie, rilegature e affini, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’791.05 oltre accessori a saldo di fatture emesse per lavori eseguiti su ordinazione di quest’ultima nei mesi di febbraio e marzo 1992 (doc. A-M). Trattasi di lavori di rilegatura, della riproduzione di copie di piani, di fotocopie a colori e laser che la convenuta sostiene di aver ordinato per conto di __________ ossia del __________ di __________ e dintorni (in seguito ), dalla quale ha ricevuto l’incarico di allestire un prospetto illustrato per la vendita di appartamenti di proprietà di quest’ultima (doc. 2). La convenuta, secondo la quale questo rapporto di rappresentanza era noto all’istante tant’è che il pagamento delle fatture litigiose è stato sollecitato direttamente al __________ (doc. 6), si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la sua carenza di legittimazione passiva non essendo essa parte all’atto giuridico sul quale l’istante fonda la propria pretesa, ossia il contratto di appalto concluso per conto del, unica debitrice della pretesa litigiosa. Nel merito ha contestato l’esecuzione del lavoro e l’ammontare della pretesa avversaria alla quale ha opposto in compensazione un proprio credito di fr. 120.-, pari all’indennità riconosciutale nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione che ha visto l’istante quale parte soccombente (sentenza 6 giugno 1994, doc. 9).
Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza per carenza di legittimazione passiva della convenuta. Il pretore, accertato che la convenuta è stata debitamente autorizzata dal __________ a rappresentarla nell’ambito di tutte le trattative necessarie all’allestimento del prospetto di vendita dei suoi appartamenti, ha escluso che essa abbia manifestato all’istante l’esistenza di questo rapporto di rappresentanza, così come ha escluso la fattispecie di cui all’art. 32 cpv. 2 in fine CO secondo la quale all’istante sarebbe stata indifferente la persona dello stipulante. Ciò nondimeno ha ritenuto che l’istante avrebbe dovuto in buona fede riconoscere che la convenuta non agiva a titolo personale bensì quale rappresentante del __________.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. L’insorgente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare le norme sulla rappresentanza, e di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali emerge che la convenuta ha agito a titolo personale e comunque non ha in alcun modo manifestato o lasciato intendere l’esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore del __________.
Con osservazioni 3 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
La prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale, in concreto alla convenuta
(art. 8 CC; II CCA 12 febbraio 1996 in re A.SpA c/T. SA; Watter, in Comm. di Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO).
Le premesse della rappresentanza diretta sono: una procura del
rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/ Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
Per agire in nome del rappresentato il rappresentante deve far in modo che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attua ugualmente (Watter, op.cit., n. 16 e 17 ad art. 32 CO).
. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., pag. 152; Von Thur/Peter, op. cit., pag. 386 e segg.).
Dalle prove testimoniali emerge infatti che i lavori controversi sono stati ordinati dalla convenuta, considerata dalle dipendenti dell’istante quale cliente, ossia inequivocabilmente quale controparte nel negozio giuridico che stava per essere concluso (testi __________ e __________). Anche i bollettini di ordinazione dei lavori (doc. A-I) - sottoscritti dall’amministratore della convenuta o da sue dipendenti - recano tutti il timbro (pacificamente appostovi dalla ditta __________) o il nominativo della stessa convenuta nella finca destinata all’indicazione del cliente e, nella finca “oggetto”, quello della __________ (indicazione questa che compare su 4 bollettini). A proposito di quest’ultima indicazione, va rilevato che la conclusione pretorile secondo la quale questa costituirebbe un indizio dell’esistenza del rapporto di rappresentanza a favore del __________, non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie dalle quali emerge invece che la finca “oggetto” è stata compilata al solo scopo di facilitare alla convenuta l’individuazione del lavoro eseguito (testi __________ e __________).
Del pari, anche la menzione dell’oggetto “__________ nelle fatture di cui ai doc. L e M -comunque indirizzate alla convenuta- non significa nulla, in particolare, in assenza di altri indizi, non permette di ritenere che l’istante abbia dovuto riconoscere nel __________ (“”) la propria controparte. Trattasi infatti di un semplice riferimento (vedi indicazione “Rif.”) che individua l’oggetto degli importi fatturati, così come per altre poste (cfr.: “ ”).
Anche il doc. 3, più volte richiamato dalla convenuta a sostegno del fatto che l’istante sarebbe stata a conoscenza del rapporto di rappresentanza, non soddisfa l’onere probatorio dell’eccepente; manca infatti qualsiasi prova circa la consegna del medesimo all’istante al momento della stipula o comunque prima della fatturazione. Neppure le deposizioni delle testi __________ e __________, che si limitano a riportare quanto loro riferito dall’amministratore della convenuta, giovano alla tesi difensiva di quest’ultima. Secondo l’art. 237 cpv. 1 CPC i testimoni vengono infatti sentiti per appurare dei fatti da loro percepiti personalmente, di modo che le testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni rilasciate da un terzo o da una parte su un determinato fatto, non costituiscono prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, n. 1 ad art. 237 CPC).
Parimenti, il fatto per l’istante di aver sollecitato al__________ il pagamento delle proprie prestazioni (doc. 6), non significa, in difetto di altri più convincenti indizi, che essa abbia riconosciuto nel __________ il suo contraente. A questo proposito non va dimenticato che determinante ai fini del giudizio sulla rappre-sentanza è il comportamento delle parti al momento della stipula litigiosa (IICCA 5 settembre 1996 in re T.SA/G.), di modo che il successivo tentativo dell’istante di incassare le fatture rimaste insolute presso __________ non ha nessuna rilevanza.
Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante avrebbe dovuto in buona fede dedurre dalle circostanze che la convenuta agiva in qualità di rappresentante del __________, adempie la fattispecie dell’art. 327 lett. g CPC poiché è frutto di una valutazione manifestamente erronea delle prove, relativamente al diritto sostanziale sulla rappresentanza.
Per quanto attiene alla pretesa fatta valere in giudizio, le prove documentali prodotte dall’istante, e mai contestate dalla convenuta, costituiscono validi indizi sull’esistenza e la consistenza del credito litigioso.
La contestazione dei lavori, effettuata in modo generico dalla convenuta solo in sede di risposta non avendo mai sollevato reclamazione alcuna al momento della consegna dei lavori (teste __________), non può essere esaminata in quanto tardiva ai sensi dell’art. 367 cpv. 1 CO secondo il quale, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità (DTF 64 II 257 segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, 1985 n. 1557; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).
Anche la contestazione del quantum della pretesa si rivela inconcludente: non appare arbitrario in questo giudizio di far riferimento al Listino prezzi emanato dal __________ (doc. P).
Gli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, possono essere riconosciuti solo al tasso legale del 5% e ciò a far tempo dall’8 febbraio 1994, data della prima messa in mora ex art. 102 CO (doc. N).
L’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta con riferimento all’importo di fr. 120.- riconosciutole a titolo di indennità nella procedura di rigetto dell’opposizione che la opponeva all’istante (doc. 9 ), può per contro essere accolta avendo la convenuta provato il suo credito.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 30 aprile 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 marzo 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 5’671.55 oltre interessi del 5% dall’8 febbraio 1994.
Per lo stesso importo, è rigettata in via definitiva, l’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF di Locarno.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.-, sono poste a carico dell’istante per 1/10 mentre la rimanenza è posta a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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