AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.68
Data decisione, Autorità: 19.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00068
Lugano 19 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato nella forma dell’appello da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 26 marzo 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 luglio 1994 nei confronti di
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 12’002.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 7’940.- e accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 300.- oltre interessi del 5% dal 16 aprile 1993,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con petizione 14 luglio 1994 __________ ha convenuto in giudizio i coniugi __________ chiedendo la loro condanna al pagamento di fr. 12’002.- quale risarcimento del danno subito a seguito dell’illecito abbattimento da parte dei convenuti di sei piante di abete rosso site sul suo fondo. Il danno si compone di fr. 10’702.- per la sostituzione delle piante tagliate (doc. M) e fr. 1’300.- per le spese di patrocinio pre-processuale da lui sopportate (doc. Q). In sede di conclusioni l’istante ha ridotto la sua pretesa a complessivi fr. 7’940.-, ammettendo l’illecito abbattimento di quattro piante anziché sei, importo che alla convenuta è stato richiesto sulla base dell’art. 679 CC mentre nei confronti del marito sulla base dell’art. 41 CO.
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando che il taglio delle piante di proprietà dell’istante sia avvenuto illecitamente avendo ottenuto il suo preventivo consenso verbale, e avendo comunque agito entro i limiti dell’art. 687 CC al solo scopo di salvaguardare la loro proprietà dai pericoli cagionati dallo sgretolamento del muro dell’istante, reso pericolante proprio dalla crescita delle piante controverse le cui radici penetravano direttamente nel muro minacciandone la stabilità.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che gli abeti di proprietà dell’istante erano tre e non sei come da questi preteso, ha concluso a un agire illecito dei convenuti per aver tagliato le piante senza il preventivo accordo dell’istante e senza che fossero dati i presupposti di cui all’art. 687 cpv. 1 CC. Il pretore ha nondimeno ridotto le pretese dell’istante non riconoscendogli la posta relativa al pagamento delle spese di ripristino delle piante, e ciò in considerazione del fatto che se i convenuti avessero promosso un’azione negatoria nelle dovute forme (art. 641 cpv. 2 CC), avrebbero molto verosimilmente ottenuto l’abbattimento delle piante sporgenti sul loro fondo; per questi motivi egli ha accolto l’istanza limitatamente al controvalore del legname tagliato e riconosciuto dai convenuti nella misura di fr. 300.-. Per quanto attiene alla posta di danno relativa alle spese di patrocinio, il pretore non l’ha riconosciuta non ritenendo che la controversia sorta tra le parti rendesse necessario l’intervento di un legale.
Contro questa decisione __________ è insorto con tempestivo gravame datato 29 aprile 1996, trasmesso per competenza a questa Camera con ordinanza 15 maggio 1996 della presidente della Prima Camera civile.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto, senza alcun riscontro probatorio, che il tronco dei suoi alberi fuoriuscisse sul fondo dei convenuti, così da permettere a costoro di appellarsi all’art. 641 cpv. 2 CC per ottenerne l’abbattimento. Egli considera tale disposto inapplicabile poiché i convenuti non avrebbero in ogni caso potuto invocarlo avendo tollerato la presenza delle piante per oltre 20 anni. L’insorgente ripropone pertanto in questa sede la sua domanda di risarcimento del danno, comprendente le spese per il ripristino delle piante oltre a quelle per il patrocinio pre-processuale, contestando che si tratti di un caso bagatella come preteso dal pretore.
Con osservazioni 20 gennaio 1997, presentante entro il termine di 20 giorni dall’intimazione dell’atto ricorsuale, la controparte postula la reiezione del gravame.
Il presente gravame deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG ritenuto che, come correttamente accertato dalla Prima Camera civile, il valore di causa determinante ai fini dell’appellabilità è quello formulato nelle conclusioni (art. 15 CPC), ossia fr. 7’940.-.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il suo gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Preliminarmente, per quanto attiene alla posizione delle piante controverse, a sapere se queste fuoriuscivano interamente, ossia con il tronco, oppure solo con i rami sul fondo dei convenuti, la conclusione del primo giudice che ha fatto propria la prima ipotesi non è arbitraria e tantomeno è frutto di mere supposizioni così come preteso dal ricorrente. Al contrario, dalle risultanze istruttorie è emerso:
che le radici degli alberi, cresciuti spontaneamente (la questione non è litigiosa), affondavano di lato nel muro che delimita le due proprietà e che appartiene all’istante (cfr. teste __________);
che partendo dal muro le piante hanno avuto poi una crescita verticale, sporgendo sul terreno della convenuta situato a valle di quello dell’istante (doc. 3 e perizia);
che come ammesso dall’istante (cfr. pag. 3 petizione) e comprovato dalla documentazione fotografica agli atti (doc. D e 2), il taglio delle piante è avvenuto interamente sul fondo della convenuta senza che questa abbia dovuto accedere alla proprietà dell’istante.
Questi accertamenti permettono di concludere che solo le radici degli abeti si trovavano sulla proprietà dell’istante, mentre il loro tronco sporgeva interamente sul fondo dei convenuti.
È’ in ogni caso pacifico, e neppure contestato dalle parti, che gli abeti controversi, nonostante la loro anomala quanto singolare crescita, appartenevano all’istante in virtù del principio dell’accessorietà: sono infatti le radici che determinano la proprietà della pianta, nel senso che questa appartiene al proprietario del fondo dal quale esse si dipartono (Meier-Hayoz in Berner Kommentar, n. 5 ad art. 667 CC).
-quindi commettendo un illecito- il pretore ha quantificato il danno da questi subito riferendosi all’art. 42 cpv. 2 CO.
In quest’ottica, il primo giudice non ha tenuto conto delle spese necessarie alla sostituzione delle piante tagliate poiché la loro eliminazione sarebbe stata molto verosimilmente autorizzata se i convenuti l’avessero chiesta mediante un’azione negatoria sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC. Questa considerazione del primo giudice, censurata dal ricorrente, non è insostenibile.
Con la cosiddetta azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), esclusa essendo in concreto l’applicazione dell’art. 687 CC (Meier-Hayoz in Berner Kommentar, n. 6 ad art. 687/688 CC), il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. Per giustificare l’applicazione dell’art. 641 CC basta il fatto dell’ oggettiva, indebita ingerenza, mentre non è necessaria la prova di un pregiudizio alla proprietà di colui che se ne prevale (Meier-Hayoz in Berner Kommentar, n. 89 e 99 segg. ad art. 641 CC), ingerenza che in concreto era sicuramente data dalla presenza sul fondo dei convenuti delle piante provenienti dal muro dell’istante (Meier-Hayoz, op.cit., n. 104 ad art. 641 CC).
Constatata l’esistenza di questo presupposto, il giudice non può respingere la domanda se non quando è accertata l’esistenza a carico dell’istante di un abuso di diritto (Meier-Hayoz, op. cit., art. 641 CC, N. 112).
Alla luce di queste premesse, non potendosi ritenere di primo acchito infondata un’eventuale azione negatoria dei convenuti, neppure può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante può pretendere solo il risarcimento del danno effettivo e non anche quello per il ripristino di una situazione giuridicamente incerta quale il mantenimento delle piante controverse.
A proposito della quantificazione del danno effettuata dal primo giudice e avversata dal ricorrente che ripropone le proprie iniziali pretese risarcitorie, va rilevato che il giudizio pretorile non solo è conforme al principio secondo il quale per il calcolo del danno di una cosa alla quale non può essere attribuito un valore commerciale definito e stabile -quale in concreto gli abeti dell’istante peraltro di qualità mediocre (perizia pag. 5)- fa stato il valore al momento in cui si avvera il danno (Honsell, Schweizerisches Haftpflichrecht, 2. Auflage, 1996, n. 47, pag. 76; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 1995, n. 306 e 318), ma è altresì confortato dalle risultanze peritali. Infatti, il perito giudiziario, chiamato a valutare il valore delle tre piante illecitamente abbattute dai convenuti (al proposito va rilevato che l’accertamento pretorile circa il numero delle piante trova puntuale riscontro nelle risultanze peritali: perizia, pag. 3 e 5) ha quantificato in fr. 90.- il valore del legname e in fr. 210.- gli inconvenienti per il taglio prematuro delle piante in relazione alla loro funzione protettiva e ambientale (perizia, pag. 6).
Riconoscendo all’istante un importo di fr. 300.- a titolo di risarcimento del danno subito per il taglio delle sue tre piante, e non anche quello per la sostituzione delle stesse trattandosi a non dubitarne di una miglioria e non del ripristino della situazione ante sinistro, il pretore ha agito conformemente alle emergenze processuali ed entro i limiti del potere di apprezzamento riservatogli dall’art. 42 cpv. 2 CO.
Lo stesso dicasi per il mancato riconoscimento all’istante delle spese di patrocinio pre-processuale. Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo il quale le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile costituiscono un elemento del danno, a condizione che sia provata la necessità di un tale intervento in considerazione della situazione personale del patrocinato e della natura del patrocinio che, a sua volta, dev’essere necessario, utile e appropriato (Rep 1989 pag. 492 e rif. ivi citati; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 1995, § 2 n. 34; Rey, op.cit., n. 229).
Nel caso concreto, le caratteristiche della lite (e il limitato intervento del legale nella fase pre-processuale) permettono di condividere l’assunto pretorile su questa posta del preteso danno.
Il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello di un’arbitraria valutazione delle prove o errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso 29 aprile 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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