AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.69
Data decisione, Autorità: 16.07.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00069
Lugano 16 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 maggio 1996 presentato da
contro
la sentenza 2 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 febbraio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 febbraio 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 500.-, importo corrispondente alle ripetibili riconosciute all’istante con sentenza 27 dicembre 1995 della Pretura del Distetto di Lugano, sezione 2, passata in giudicato;
che all’udienza di contraddittorio __________ si è opposta all’istanza contestando la legittimazione attiva di __________, erroneamente menzionato quale istante nel decreto pretorile prodotto ai fini del rigetto dell’opposizione, nonostante trattavasi di una procedura che opponeva la convenuta al __________, e non al suo amministratore __________;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nel decreto pretorile del 27 dicembre 1995 regolarmente passato in giudicato, ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la contestazione sollevata dalla convenuta;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che con ossevazioni 6 giugno 1996 la controparte propone la reiezione del gravame;
che per quanto attiene alla lesione del diritto di essere sentita della ricorrente, con riferimento alla pretesa mancata assunzione agli atti dello scritto 7 settembre 1995 allegato al gravame, va rilevato che dal verbale di contraddittorio, regolarmente sottoscritto dalla convenuta, non risulta nulla, in particolare non si evince che la convenuta aveva proposto l’assunzione agli atti del citato documento, ragione per la quale la censura si rivela infondata;
che lo scritto 7 settembre 1995, allegato per la prima volta all’atto ricorsuale, deve quindi essere estromesso dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuove prove;
che comunque quello scritto -di __________ all’arch. __________ nulla avrebbe potuto comprovare ai fini del rigetto dell’opposizione, esprimendo la volontà di una delle parti in causa, ossia dell’escussa;
che anche la censura secondo la quale il primo giudice avrebbe arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie deducendo dal decreto pretorile del 27 dicembre 1995 l’esistenza di un valido titolo esecutivo nonostante l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante, è destituita di fondamento.
che infatti, il decreto pretorile allegato all’istanza, regolarmente passato in giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF;
che come correttamente rilevato dal giudice di pace, le contestazioni sollevate dalla convenuta non rientrano nelle eccezioni proponibili nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) ma andavano se del caso proposte mediante impugnazione del decreto pretorile medesimo che -tra l’altro- condanna la ricorrente al versamento di ripetibili a __________;
che il ricorso nel quale non è ravvisabile nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve pertanto essere respinto;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare a __________ fr. 50.- a titolo di indennità di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster