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Numero d'incarto:
16.1996.70
Data decisione, Autorità:
03.02.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00070
Lugano
3 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 1996 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 22 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 5 marzo 1993 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 3’712.70
oltre accessori a titolo
di risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto
limitatamente a fr.
474.90 oltre interessi del 5% dal 13 novembre 1992,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 5 marzo
1993 i coniugi __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________,
titolare della lavanderia __________, al fine di ottenere il pagamento di fr.
3’712.70 a valere quale corrispettivo del valore del vestito da sposa di
__________, danneggiato dalla convenuta in occasione di un lavaggio a secco
effettuato nel mese di maggio 1992. La convenuta si è opposta alla pretesa
avversaria contestando una sua qualsiasi responsabilità per il danno fatto
valere dagli istanti, con particolare riferimento al preteso cambiamento di
colore del vestito e alla minor aderenza delle perline cucite sul tessuto.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice - previa qualifica del rapporto giuridico venuto in
essere tra le parti quale contratto di appalto - basandosi sulla perizia
giudiziaria che ha evidenziato l’errore commesso dalla convenuta nel lavaggio
del vestito degli istanti, ha accolto la loro pretesa limitatamente a fr.
474.90. Ai fini della quantificazione del danno il segretario assessore,
basandosi unicamente sul valore del tessuto (fr. 1’899.70) e non anche su
quello della confezione del vestito siccome non comprovato, ha valutato nella
misura del 50% il deprezzamento del vestito trattandosi di un abito da sposa
già utilizzato (fr. 949.85), importo che egli ha ulteriormente ridotto del 50%
(fr. 474.90) basandosi sulla perizia giudiziaria che ha quantificato in tale
misura la riduzione del valore dell’abito a seguito del lavaggio effettuato
dalla convenuta.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di
cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di
aver erroneamente applicato l’art. 8 CC e arbitrariamente valutato le prove,
con particolare riferimento alla quantificazione del danno dallo stesso operata
che non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie, tantomeno nella
perizia giudiziaria. A questo proposito, pur contestando la riduzione del danno
effettuata dal perito nella misura del 50%, rimproverano al primo giudice di
essersi scostato senza valido motivo dall’accerta-mento peritale circa il
valore del vestito prima dell’evento dannoso, ossia fr. 3’712.70 come da loro
indicato. Lamentano inoltre la mancata presa in considerazione da parte del
giudice del guadagno dalla rivendita dell'abito e dell’importo di fr. 120.-
necessario per un nuovo lavaggio del vestito.
Con osservazioni 1° luglio
1996 __________ a postula la reiezione del gravame, chiedendo nel contempo di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Pacifica tra le
parti è la conclusione di un contratto di appalto avente per oggetto la pulizia
da parte della convenuta del vestito da sposa dell’istante. Altrettanto
pacifico è che a seguito del lavaggio il vestito ha assunto una diversa
colorazione (da bianco a rosa) e la perdita di aderenza delle perline cucite
sul tessuto, modifiche alle quali il primo giudice ha attribuito la qualifica
di difetto ai sensi dell’art. 368 CO. Controversa è unicamente la
quantificazione del danno fatto valere dagli istanti.
Preliminarmente si osserva
che è manifestamente infondata la censura ricorsuale secondo la quale il primo
giudice si sarebbe scostato dalle risultanze peritali per quanto riguarda il
valore dell'abito prima del lavaggio.
Infatti, l'unico dato che
può essere ritenuto dalla perizia giudiziaria in discussione, oltre
all'accertamento di un probabile errore commesso dalla convenuta nelle
operazioni di lavaggio del vestito, è la quantificazione del minor valore
subito dall’abito, che il perito fissa nella misura del 50%.
Per contro -per quanto
riguarda l'ammontare del danno (quesito n. 2)- ha erroneamente considerato
pacifico il valore dell'abito da sposa in fr. 3'712.50, pari a quello preteso
dagli istanti, ma contestato dalla convenuta, almeno per aver negato valore
probatorio agli scontrini relativi al costo d'acquisto della stoffa.
- In un’azione basata
sul risarcimento del danno contrattuale, spetta al danneggiato provare la
violazione contrattuale, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, nonché
il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa essendo
presunta (Wiegand in Comm. di Basilea, 1996, n. 5 e segg. ad art. 97 CO;
Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 222
e segg.). Il danno consiste nella diminuzione del patrimonio che può
concretizzarsi in una diminuzione degli attivi, un aumento dei passivi o in un
mancato guadagno (Honsell, Schweizerisches Haftpflichrecht, 2. Auflage,
1996, n. 27, pag. 5). Per il calcolo del danno di una cosa alla quale non può
essere attribuito un valore commerciale definito e stabile, fa stato il valore
al momento in cui si avvera il danno ("Gebrauchwert o Zeitwert") (Honsell,
op.cit., n. 47, pag. 76), valore che per determinati oggetti può essere
notevolmente inferiore al prezzo di acquisto in quanto subiscono, per la loro
natura, un considerevole deprezzamento già dopo un primo utilizzo (Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 1995, § 6, n. 360).
Nella fattispecie, il
fatto per il primo giudice di essersi riferito a questi principi dottrinali per
la valutazione del danno subito dagli istanti non può essere considerato
arbitrario. Infatti, un abito da sposa è per sua natura destinato a perdere di
valore immediatamente dopo il suo utilizzo di modo che, escluso il valore
affettivo (come tale non risarcibile: Honsell, op. cit., n. 46, pag.
75), ipotizzabile sarebbe unicamente il mancato guadagno in caso di rivendita,
minor guadagno che gli istanti non hanno comunque fatto valere, avendo chiesto
il risarcimento del danno effettivo.
Agendo
nei limiti del potere di apprezzamento riservatogli dall’art. 42 cpv. 2 CO -
applicabile sia in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito
che, in virtù del rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO, del danno contrattuale -
il primo giudice ha quindi quantificato il danno fatto valere dagli istanti
sulla base del solo valore del tessuto, non sussistendo sufficienti elementi
probatori circa il valore della manifattura del vestito. A questo proposito va
rilevato che gli istanti, ai quali competeva l’onere della prova in virtù dell’art.
8 CC, non hanno fornito al giudice elementi tali da poterlo indurre a ritenere
che il loro danno fosse superiore, ad esempio indicando il valore di una
possibile rivendita del vestito, né hanno reso verosimile la loro pretesa
corrispondente alla confezione del capo.
Date
queste premesse, non entrano in considerazione né la richiesta di pagamento di
fr. 120.- per un nuovo lavaggio dell’abito e tantomeno il guadagno del
rivenditore, posta di danno fatta valere solo in questa sede, quindi
tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve quindi
essere respinto.
- La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con
le proprie osservazioni al gravame, può essere accolta avendo quest’ultima
comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale) e
considerata la fondatezza della sua resistenza all'impugnazione in esame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 14 maggio 1996 __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla
controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio
nella sede ricorsuale dell'avv. __________.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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