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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.71
Data decisione, Autorità: 07.02.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00071
Lugano 7 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 3 maggio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 17 maggio 1989 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’000.- oltre accessori, domanda
ridotta a fr. 6’000.- oltre accessori e così accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 17 maggio 1989 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’000.-, importo ridotto in sede di contraddittorio a fr. 6’000.-, corrispondente al saldo del prezzo di vendita del veicolo Rover 3500 Vanden Places di sua proprietà. L’istante ha basato la sua pretesa su un contratto di commissione concluso verbalmente con il convenuto, a tenore del quale quest’ultimo si era impegnato a vendere il citato veicolo a un prezzo minimo di fr. 12’000.-, dovendosi considerare l’eventuale maggior incasso quale commissione. Il veicolo è stato effettivamente venduto a __________ che ha però onorato solo parzialmente il suo impegno di pagamento mediante versamento di fr. 6’000.-, importo che il convenuto ha trasferito all’istante, il quale con la presente azione, chiede il saldo del prezzo pattuito. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un contratto di commissione, subordinatamente di un contratto-estimatorio, poiché egli avrebbe venduto il veicolo dell’istante sulla base di un mandato gratuito, agendo quale suo rappresentante diretto, da cui l’inapplicabilità degli art. 425 segg. CO.
Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto l’istanza ritenendo che tra le parti si sia perfezionato un contratto di commissione con il quale il convenuto si era impegnato a vendere a nome suo e per conto dell’istante, il veicolo di quest’ultimo al prezzo minimo pattuito di fr. 12’000.-, di modo che, in virtù dell’art. 429 cpv. 1 CO, egli é responsabile nei suoi confronti della differenza di fr. 6’000.- non soluta dall’acquirente, nel frattempo fallito.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentito per non aver esaminato la sua tesi circa la conclusione di un mandato gratuito. Nel merito rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie concludendo al perfezionamento di un contratto di commissione sebbene l’istante non abbia provato il realizzarsi dei presupposti di quest’istituto, in particolare quello della pattuizione di una provvigione.
Con osservazioni 19 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Nel caso concreto, l’accertamento pretorile circa la conclusione tra le parti di un contratto di commissione esclude implicita-mente l’eventuale perfezionamento di un mandato gratuito senza che fosse necessario l’esame dei presupposti del medesimo.
Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, deve essere respinto.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Secondo l’art. 425 cpv. 1 CO commissionario in materia di compravendita è colui che si incarica di eseguire in nome proprio e per conto di un altro - il committente - la compera o la vendita di cose mobili o carte calori in cambio di una mercede a titolo di commissione (von Planta in Comm. di Basilea, 1996, n. 1 ad art. 425 CO). Il commissionario agisce quindi quale rappresentante indiretto del committente che non è vincolato a titolo personale nei confronti del terzo acquirente (von Planta, op. cit., n. 3 ad art. 425 CO). Il contratto ha carattere oneroso (von Planta, op.cit., n. 5 ad art. 425 CO).
A proposito di quest'ultima caratteristica, nel caso concreto, la questione é controversa tra le parti: tuttavia, la conclusione del primo giudice, che ha fatto propria la tesi di parte istante secondo la quale al convenuto sarebbe spettata una provvigione pari alla differenza tra il prezzo stabilito per la vendita del veicolo e quanto il convenuto sarebbe riuscito ad ottenere oltre a questo, non è arbitraria. A parte il fatto che il convenuto non ha mai contestato la veridicità di quest’affermazione di parte istante, il fatto medesimo che egli si occupasse a titolo professionale della vendita di veicoli, permette di condividere l’opinione del primo giudice circa l’onerosità del suo operato. D’altronde, anche la dottrina ammette che le parti possano convenire di considerare quale provvigione il maggior ricavo della vendita (von Planta, op.cit., n. 8 ad art. 428 CO).
Per quanto attiene poi al fatto di sapere se il convenuto ha agito a titolo personale (ma per conto dell’istante) oppure quale suo rappresentante, il ricorrente si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove documentali senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal primo giudice sia arbitraria. Al contrario, dallo scritto di cui al doc. 4 si evince che l’acquirente __________ si rivolse direttamente al convenuto sottoponendogli le sue condizioni per il ritiro del veicolo, senza che fosse ventilata l’eventualità che questi agisse quale rappresentante dell’effettivo proprietario.
Di nessun sostegno ai fini della tesi del convenuto è il fatto che sul PE (doc. 5) e sulla notifica di credito nell’ambito del fallimento dell’acquirente __________ (doc. 6), figuri quale creditore l’istante rappresentato dal convenuto. Questi documenti, relativi al tentativo di incassare l’importo di fr. 6’000.- presso il terzo acquirente del veicolo, sono infatti successivi alle pattuizioni tra le parti. Lo stesso dicasi della lettera 16 novembre 1987 (doc. A), successiva alla conclusione del contratto di compravendita.
Date queste premesse, non si può sostenere che il pretore abbia applicato una norma -l'art. 429 CO- manifestamente estranea al tema della lite.
Il ricorso non ha pertanto rivelato nessuno fra i titoli di cassazione previsti dall'art. 327 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 15 maggio 1996 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 350.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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