AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.72
Data decisione, Autorità: 28.01.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00072
Lugano 28 gennaio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 maggio 1996 presentato da
Contro
la sentenza 22 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 dicembre 1995 da
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 994.90 oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 28 dicembre 1996 __________, ditta che si occupa della fornitura e posa di impianti sanitari, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 994. 90 a saldo delle fatture emesse il 7 gennaio 1992 (doc. A) e 9 aprile 1992 (doc. A) per prestazioni effettuate presso l’abitazione del convenuto, e sulle quali quest’ultimo ha versato acconti per complessivi fr. 5’500.- (doc. D);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto la competenza del giudice di pace a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione formulata dall’istante con riferimento al PE no. __________ notificato per il recupero di un credito di fr. 2’637.90, quindi superiore ai limiti di competenza del giudice di pace; in via riconvenzionale ha proposto l’ultimazione dei lavori tramite un’altra ditta; da ultimo ha lamentato il mancato ossequio da parte dell’istante della sua proposta di liquidazione con il versamento a saldo di fr. 1’900.-; a sostegno delle sue allegazioni ha chiesto inoltre l’audizione testimoniale dell’istante;
che con citazione 29 marzo 1996 il giudice di pace ha convocato le parti all’udienza del 18 aprile 1996 per procedere all’interro-gatorio formale di __________;
che all’udienza del 18 aprile 1996 il convenuto non è comparso né ha fatto pervenire le domande di interrogatorio formale, di modo che questo non ha potuto aver luogo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata preliminarmente la sua competenza per valore ai sensi dell’art. 5 CPC, ha ritenuto inconsistenti le contestazioni del convenuto sia con riferimento alla sua “domanda riconvenzionale”, per la quale non sussiste alcun fondamento non avendo il convenuto mai sollevato contestazioni in merito ai lavori eseguiti dall’istante, che per quanto concerne la proposta transattiva di cui al doc. 1, decaduta per il mancato ossequio da parte del convenuto del termine di pagamento nella stessa previsto; da ultimo, per quanto concerne la mancata audizione di __________ di cui era previsto l’interrogatorio formale per il 18 aprile 1996, il giudice osserva che questo non ha potuto aver luogo non avendo il convenuto fatto pervenire le domande da sottoporre alla parte:
il giudice di pace, valutando gli atti in suo possesso, ha quindi concluso all’accoglimento dell’istanza non avendo il convenuto apportato valide motivazioni a sostegno del suo diniego di pagamento;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base delle censure di cui si dirà in seguito;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura ricorsuale relativa alla mancata indicazione nella sentenza qui dedotta in cassazione dei rimedi di diritto è destituita di fondamento non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che la competenza per valore del giudice è determinata dalla domanda (art. 5 CPC), di modo che la richiesta di pagamento di fr. 994.90 formulata dall’istante rientra nelle competenze del giudice di pace (art. 5 LOG);
che per quanto attiene alla richiesta di assunzione di parte istante quale teste, il giudice ha correttamento proposto l’interrogatorio formale di un organo della medesima - nella persona di __________ - non potendosi procedere alla sua audizione testimoniale (Rep 1990 pag. 276 segg.);
che sebbene il giudice di pace non abbia ossequiato le formalità previste per l’interrogatorio formale (art. 272 segg. CPC), in particolare non ha assegnato al convenuto un termine per proporre le domande da sottoporre alla parte così come gli impongono i combinati disposti di cui agli art. 272 cpv. 2 e 91 CPC - il convenuto medesimo, nel suo scritto 15 aprile 1996 (doc. 5) dichiara: “La richiesta di interrogatorio formale dell’attore non ha rispettato la procedura di cui all’art. 272 CPC e pertanto decade”, ragione per cui il giudice di pace poteva legittimamente dedurre la sua rinuncia alla prova;
che quindi, in considerazione della particolarità della fattispecie, il mancato ossequio da parte del giudice delle formalità che regolano l’interrogatorio formale, non comporta l’annullamento della sentenza qui dedotta in cassazione;
che comunque l’annullabilità di un alto processualmente irrito avrebbe dovuto semmai essere sollevata dal convenuto in sede di dibattimento finale, indetto in chiusura dell’udienza dedicata all’interrogatorio formale (citazione 26 gennaio 1996);
che mentre il convenuto ha giustificato la propria assenza dall’udienza indetta per il 21 marzo 1996, corredando l’istanza con un certificato medico, per il successivo termine del 18 aprile egli si è limitato a comunicare la sua assenza, formulando per scritto osservazioni conclusive;
che così facendo egli ha rinunciato a eccepire la pretesa irregolarità procedurale poiché il dibattimento finale deve tenersi nella forma orale (art. 297 CPC);
che le ulteriori argomentazioni contenute nel ricorso non meritano di essere considerate siccome non concretizzano alcun titolo di cassazione;
che a titolo abbondanziale va ricordato al giudice l’obbligo di emettere una sentenza motivata e chiara, con particolare riferimento al suo dispositivo che non deve essere soggetto a interpretazione (Cocchi/ Trezzini, op.cit, ad art. 285, n. 11) come potrebbe essere nella specie dal momento che alla condanna al pagamento dell’importo di fr. 994.90 oltre interessi fa seguito il rigetto definitivo dell’opposizione a un PE spiccato per un importo ben superiore;
che questa Camera può senz’altro precisare il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che l’istanza è accolta per fr. 994.90 oltre interessi del 5 % dal 6 ottobre 1995 (doc. 1), data nella quale è stato sollecitato per la prima volta il saldo delle fatture in questione (art. 102 cpv. 2 CO); limitatamente a quest’importo è concesso il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
§ Egli resta condannato al pagamento a __________ dell’importo di fr. 994.90 oltre interessi del 5 % dal 6 ottobre 1995.
Conseguentemente è rigettata in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster