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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.76
Data decisione, Autorità: 14.03.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00076
Lugano 14 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 28 maggio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 31 agosto 1995 nei confronti di
Comunione dei comproprietari del __________ patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’000.- oltre accessori, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 1’000.- oltre interessi del 5% dal 1°
marzo 1995,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
__________ si è occupato della manutenzione del giardino di proprietà della Comunione dei comproprietari del __________ dal 1983, attività che le parti hanno formalizzato solo in data 31 luglio 1994 con la conclusione di un contratto scritto con __________, amministratrice del __________ (doc. 8). Il contratto è stato disdetto con effetto immediato, una prima volta, il 14 novembre 1994 (doc. 2), e poi ancora il 1° dicembre 1994 (doc. A).
Con istanza 31 agosto 1995 __________, qualificando il contratto in discussione quale contratto di lavoro, ha contestato la validità della disdetta notificatagli il 1° dicembre 1994 e ha conseguentemente convenuto in giudizio la Comunione dei comproprietari del __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’000.-, di cui fr. 3’000.- a titolo di salario per il periodo di disdetta ordinario scadente alla fine di febbraio 1995 (art. 335c cpv. 1 CO), e fr. 3’000.- quale indennità per disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a CO.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando che tra le parti si sia perfezionato un contratto di lavoro; a mente della stessa le prestazioni dell’istante sarebbero da ricondurre a un contratto di appalto, che come tale può essere disdetto in ogni tempo.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dovendo definire il rapporto giuridico che vincolava le parti, ha attribuito allo stesso la qualifica di contratto di appalto di durata, mentre ha escluso la conclusione di un contratto di lavoro mancando il rapporto di subordinazione tipico di questo negozio giuridico. Ai fini della verifica della validità della disdetta con effetto immediato, egli ha nondimeno ritenuto applicabili per analogia le norme sul contratto di lavoro, concludendo alla nullità della stessa. Per quanto attiene invece alla verifica del termine ordinario di disdetta, il pretore si è riferito alle peculiarità del caso concreto e all’ipotetica volontà delle parti, concludendo alla validità della medesima per la fine di un mese con preavviso di un mese. Per questi motivi, collocando la disdetta tra il 18 novembre e il 1° dicembre 1994 (cfr. punto 3.4 sentenza), il pretore ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 1’000.-, pari alla mercede di un mese, mentre non ha ritenuto fondata la pretesa basata sull’art. 336a CO.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi riferito a una pretesa disdetta che la convenuta avrebbe notificato prima dello scritto 1° dicembre 1994 e comunque di aver erroneamente applicato il diritto materiale, qualificando il contratto quale appalto anziché lavoro.
Con osservazioni 24 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa tra le parti è anzitutto la natura giuridica del contratto che le vincolava.
Già perché non si può considerare di facile e immediata definizione la reale natura del contratto, la conclusione cui è giunto il primo giudice esaminando quella che doveva essere la reale volontà delle parti alla luce del principio dell’affidamento e delle circostanze del caso concreto (art. 1, 18, 319, 363 CO, 2 CC; DTF 99 II 313), non è arbitraria.
Il pretore ha infatti escluso la conclusione di un contratto di lavoro -tesi riproposta in questa sede dal ricorrente- non potendosi evincere dalle risultanze istruttorie l’esistenza di un rapporto di subordinazione dell’istante nei confronti della convenuta, rapporto di subordinazione che l’insorgente deduce invece dall’obbligo conferito dalla convenuta alla sua amministratrice di controllare la sua attività e dalla retribuzione mensile fissa, non corrispondente ai lavori svolti di mese in mese.
Il criterio decisivo per la distinzione del rapporto di lavoro da altre forme contrattuali assimilabili è quello della subordinazione, che si concretizza in un legame personale al datore di lavoro, implicante ad esempio l’obbligo di seguirne le istruzioni, o anche in un legame di tipo organizzativo e strutturale, che comporta per il dipendente una limitata autonomia ed in generale l’impossibilità di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta, dovendo rendere conto regolarmente del lavoro svolto (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13 ed., 1997,pag. 34 segg.; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 2 ad art. 319; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 5 e 10 ad art. 319 CO).
Nel caso concreto, l’istante, al quale competeva l’onere della prova (art. 8 CC) non ha dimostrato l’esistenza di questo rapporto di subordinazione. Al contrario, dagli atti istruttori è emerso che egli organizzava liberamente la sua attività presso la convenuta, non soggiacendo ad alcun obbligo di presenza sul posto di lavoro, tant’è che nello stesso periodo egli eseguiva lavori anche presso terzi (risposta n. 8, interrogatorio formale istante). L’autonomia di cui beneficiava l’istante nello svolgimento delle proprie mansioni, elencate nel contratto di lavoro, è evidentemente incompatibile con il rapporto di subordinazione che caratterizza il contratto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, pag. 17, n. 12).
Per quanto attiene alla sorveglianza esercitata dall’ammini-stratrice della convenuta sull’istante e alla richiesta di rendiconti formulata a quest’ultimo, va rilevato che questi interventi -peraltro decisi solo nel 1994 (doc. L e 3) sebbene il contratto fosse in vigore da parecchi anni- servivano unicamente a controllare l’effettiva esecuzione e ultimazione dei lavori menzionati nel doc. 8 (testi __________ e __________), mentre nulla hanno a che vedere con il concetto di dipendenza del lavoratore al datore di lavoro.
Di nessun conforto alla tesi ricorsuale è il fatto che sia stata la convenuta a decidere l’aumento della retribuzione di sua spettanza, riconoscendogli un importo mensile di fr. 1’000.- (doc. U). La fissazione di un contributo mensile forfettario per il lavoro svolto dall’istante, non implica infatti che si tratti di un contratto di lavoro, ben potendosi immaginare simile tipo di retribuzione anche nell’ambito di un contratto di appalto di durata.
Essendo quindi sostenibile l'esclusione di un contratto di lavoro, quindi l’applicabilità dell’art. 335c CO per stabilire il periodo di disdetta, il pretore ha optato per un periodo di disdetta mensile, soluzione questa non arbitraria in quanto conforme alla natura del contratto di appalto di durata e per la rescissione del quale la dottrina lascia al giudice il più ampio margine di apprezzamento (Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 322, 325 e 597).
Il ricorso deve invece essere accolto là dove evidenzia un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie in merito all’accertamento della data della disdetta.
Dal fascicolo processuale emerge infatti che la disdetta 14 novembre 1994 è stata superata da un successivo accordo per un intervento limitato al blocco A cui __________ non avrebbe corrisposto con prestazioni soddisfacenti (doc. A). Da qui la decisione definitiva di interrompere il rapporto contrattuale, che reca la data del 1° dicembre 1994.
Rettamente quindi il ricorrente censura ogni altra interpretazione dei fatti.
Di conseguenza la disdetta è valida per la fine di gennaio 1995, data sino alla quale l’istante ha diritto alla mercede pattuita: in tal senso il ricorso dev'essere accolto e la sentenza modificata in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC.
Le ripetibili possono venir compensate. __________ ha, da un lato, visto accolto il suo ricorso per una parte della sua originale pretesa; d'altro canto, non è chiaro se egli abbia rinunciato a parte di essa, dal momento che, nemmeno a titolo subordinato, ha censurato la sentenza pretorile per quanto riguarda la mancata applicazione dell'art. 336a CO.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 10 giugno 1996 di __________ è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 maggio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza la Comunione dei comproprietari del __________ è condannata a versare a __________ la somma di fr. 2’000.- oltre interessi del 5% dal 1° marzo 1995.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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