AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.78
Data decisione, Autorità: 25.09.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00078
Lugano 25 settembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 1996 presentato da
contro
la sentenza 21 maggio 1996 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1993 nei confronti di
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1’100.-, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 settembre 1993 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’100.-, pari alle spese da lui sostenute nelle varie procedure amministrative che egli ha dovuto affrontare a dipendenza del rilascio da parte delle autorità comunali della licenza di costruzione a __________, proprietario di un fondo confinante al suo e al quale il convenuto avrebbe erroneamente attribuito in proprietà comune un muro sito a confine tra le due proprietà, muro che a dire dell’istante gli appartiene a titolo esclusivo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il pretore ha respinto la pretesa non avendo l’istante provato, e neppure chiaramente motivato, gli estremi dell’azione di risarcimento del danno: in particolare il primo giudice non ha riscontrato nell’operato del __________, in relazione alla procedura di rilascio della licenza edilizia al signor __________ alcuna violazione di norme di diritto;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver riconosciuto nell’operato del convenuto un agire illecito derivante dal rilascio di una licenza di costruzione avente per oggetto un muro che gli appartiene;
che l’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza:
in conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Komentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che nella fattispecie l’istante non ha provato di aver subito un danno a causa dell'agire dell’ente pubblico, in particolare egli non ha provato che il __________, nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia al proprietario confinante __________ abbia in qualche modo contravvenuto a norme di legge, ciò che è peraltro smentito dalle istanze giudiziarie superiori, adite dallo stesso istante che hanno confermato l’operato del __________;
che l’accertamento della proprietà del muro confinante, che sembra di capire essere il vero oggetto della discordia, andava se del caso proposto mediante un’azione civile di accertamento della proprietà;
che per quanto attiene alla richiesta di sopralluogo, che il ricorrente lamenta non essere stata accolta dal pretore, (seppur dal verbale sottoscritto dalle parti nulla emerga al proposito) va rilevato che appare di primo acchito ininfluente ai fini del giudizio che ha per oggetto un’azione di risarcimento del danno e non l’accertamento della proprietà sul muro controverso;
che il ricorso, con il quale __________ si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede senza evidenziare nessuna violazione di norme di diritto formale o materiale e tantomeno arbitrio nella valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 7 giugno 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster