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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.86
Data decisione, Autorità: 25.09.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00086
Lugano 25 settembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 5 luglio 1996 presentato da
contro
la sentenza 14 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 452.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 settembre 1995 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 452.50 a saldo della fattura 24 novembre 1994 emessa per lavori da muratore eseguiti su incarico del convenuto presso un appartamento da lui acquistato il 18 novembre 1994;
che il convenuto ha contestato di essere debitore della pretesa avversaria, che, a suo dire, doveva essere fatta valere nei confronti di ____________________ precedente proprietario dell’appartamento oggetto degli interventi dell’istante;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che i lavori fatturati sono stati ordinati dallo stesso convenuto, il quale peraltro aveva parzialmente onorato la fattura controversa versando un acconto di fr. 500.-, ha accolto l’istanza non ritenendo suffragate da nessun elemento probatorio le contestazioni del convenuto secondo il quale i lavori controversi dovrebbero essere addebitati al precedente proprietario dello stabile;
che con scritto 5 luglio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento poichè il primo giudice gli avrebbe a torto addebitato la responsabilità dei lavori litigiosi;
che a prescindere dall’iter procedurale seguito dal primo giudice, sicuramente favorevole al ricorrente in quanto gli ha permesso di far valere le proprie contestazioni nonostante la sua assenza all’udienza dell’11 ottobre 1995 - alla quale avrebbe dovuto far seguito l’emanazione del giudizio sulla base della sola documentazione prodotta dall’istante (art. 295 CPC) - nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcun titolo di cassazione, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle prove come sembra far valere il ricorrente;
che infatti, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni testimoniali __________ e __________, si evince che ad ordinare le controverse opere da muratore, quindi a concludere il contratto di appalto con l’istante, è stato senza dubbio il convenuto, - unico debitore della pretesa: è d'altra parte irrilevante per la ditta appaltatrice l’identità del proprietario dell’appartamento al momento dell’esecuzione dei lavori, trattandosi di questione che esula dal rapporto contrattuale alla base della pretesa fatta valere in giudizio;
che il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a proporre una versione dei fatti a lui più favorevole senza però evidenziare il motivo per il quale la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata ai sensi dell'art. 327 CPC, dev'essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 5 luglio 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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