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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.88
Data decisione, Autorità:
20.08.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00088
Lugano
20 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “reclamo” 1° luglio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 11 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1995
da
avv.
__________ avv. __________
con
la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 896.50 oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 18 agosto 1995 gli avvocati __________ e __________ hanno convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 896.50 a saldo
della loro nota professionale 18 agosto 1994 relativa a prestazioni effettuate
a favore della convenuta nell’ambito di una procedura di divisione ereditaria
(doc. B);
che
all’udienza indetta per il contraddittorio la convenuta si è opposta alla
pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato da parte
degli istanti, ciò che le avrebbe cagionato un danno;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, in parziale accoglimento
dell’istanza e per ragioni di equità, ha ridotto la pretesa degli istanti a fr.
500.-;
che
con scritto 1° luglio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio
lamentando di non essere stata informata sul contenuto delle domande di
interrogatorio formale presentate dalla parte istante e alle quali il giudice
non aveva dato seguito;
che l’impugnazione è inammissibile poichè non chiede l’annullamento della
sentenza del giudice di pace (art. 327 cpv. 1 CPC), ma lamenta solo il fatto di
non aver conosciuto le domande di interrogatorio formale, poi non sottopostele,
poichè il giudice non ha ammesso la prova;
che nemmeno è possibile collocare il gravame nell’ambito di una lesione del
diritto della parte ad essere sentita, sia perché quelle domande sono rimaste
inutilizzate nel processo, sia perché la parte che dev’essere interrogata (nel
concreto: la ricorrente) ne avrebbe comunque preso conoscenza solo all’udienza
di interrogatorio (art. 272 cpv. 3 CPC);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso 1° luglio 1996 __________ è irricevibile.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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