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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.88
Data decisione, Autorità: 20.08.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00088
Lugano 20 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “reclamo” 1° luglio 1996 presentato da
contro
la sentenza 11 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 agosto 1995 da
avv. __________ avv. __________
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 896.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 18 agosto 1995 gli avvocati __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 896.50 a saldo della loro nota professionale 18 agosto 1994 relativa a prestazioni effettuate a favore della convenuta nell’ambito di una procedura di divisione ereditaria (doc. B);
che all’udienza indetta per il contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato da parte degli istanti, ciò che le avrebbe cagionato un danno;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, in parziale accoglimento dell’istanza e per ragioni di equità, ha ridotto la pretesa degli istanti a fr. 500.-;
che con scritto 1° luglio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando di non essere stata informata sul contenuto delle domande di interrogatorio formale presentate dalla parte istante e alle quali il giudice non aveva dato seguito;
che l’impugnazione è inammissibile poichè non chiede l’annullamento della sentenza del giudice di pace (art. 327 cpv. 1 CPC), ma lamenta solo il fatto di non aver conosciuto le domande di interrogatorio formale, poi non sottopostele, poichè il giudice non ha ammesso la prova;
che nemmeno è possibile collocare il gravame nell’ambito di una lesione del diritto della parte ad essere sentita, sia perché quelle domande sono rimaste inutilizzate nel processo, sia perché la parte che dev’essere interrogata (nel concreto: la ricorrente) ne avrebbe comunque preso conoscenza solo all’udienza di interrogatorio (art. 272 cpv. 3 CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 1° luglio 1996 __________ è irricevibile.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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