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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.99
Data decisione, Autorità: 10.03.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00099
Lugano 10 marzo 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 1996 presentato da
contro
la sentenza 29 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 giugno 1996 da
patr.
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17 giugno 1996 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 6’500.- a titolo di contributi alimentari arretrati per i mesi di aprile e maggio 1996;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la transazione giudiziale sottoscritta dalle parti il 17 ottobre 1994 (doc. B) nell’ambito della procedura di divorzio pendente dinnanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-campagna;
che in sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando l’eccezione di inadempienza da parte dell’istante, alla quale ha rimproverato di non aver rispettato il diritto di visita sui figli concessogli nell’accordo giudiziale sul quale fonda la sua pretesa; il convenuto ha inoltre contestato l’ammontare del contributo alimentare poichè eccessivo rispetto alle sue effettive possibilità finanziarie;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ha accolto l’istanza salvo per quanto attiene al tasso degli interessi di mora che è stato ridotto a quello legale del 5%;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 agosto 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito poichè egli doveva essere convenuto dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio (__________) che è il Pretore di Locarno-Campagna;
che con osservazioni 16 settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che va preliminarmente rilevato che la censura ricorsuale dell’incompetenza del giudice adito deve essere sussunta sotto il titolo di cassazione di cui alla lettera a) dell’art. 327 CPC e non come erroneamente indicato dal ricorrente la lettera g);
che giusta l’art. 97 cifra 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale, se esistono i presupposti processuali, in particolare la sua competenza territoriale se il foro è inderogabile;
che la LEF non prevede disposizioni esplicite sulla competenza ratione loci del giudice del rigetto dell’opposizione (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 143, § 1.4);
che quindi, in applicazione dell’art. 20 cpv. 1 CPC, la procedura di rigetto dell’opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione (Rep 1972 310), regola che dottrina e giurisprudenza hanno definito imperativa e pertanto inderogabile (DTF 76 I 45; SJ 1984 246;Gilliéron, op.cit., p. 143, § 1.4; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 48);
che il giudice del rigetto dell’opposizione non è tenuto ad esaminare d’ufficio la sua competenza ratione loci quando il PE è stato emesso dall’ufficio esecuzione della sua giurisdizione atteso che il foro del rigetto al domicilio o alla sede effettivi dell’escusso non è di diritto imperativo (DTF 112 III 13, Gilliéron, op.cit., p. 143, § 1.4; Panchaud/Caprez, op.cit., § 44);
che eventuali errori commessi nella procedura di notifica del precetto esecutivo sono infatti ininfluenti ai fini della verifica della competenza del giudice del rigetto, rilevando invece della competenza dell’autorità di vigilanza che deve essere adita mediante reclamo entro il termine di 10 giorni (art. 17 LEF; Gilliéron, op.cit.,p. 143, § 1.4);
che nel caso concreto, poichè il PE è stato notificato per il tramite dell’UEF di Locarno (competente sia per il territorio di __________ che ____________________ al recapito postale del convenuto in Via __________ a __________o -luogo dove peraltro gli è pure stata indirizzata la citazione al contraddittorio che egli ha debitamente ritirato - il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città al quale è stata inoltrata l’istanza di rigetto dell’opposizione non aveva motivo di dubitare della sua competenza;
che quindi l’eccezione di incompetenza del giudice adito si rivela infondata, ciò a maggior ragione se si considera che il ricorrente ha ritirato il PE e ha interposto opposizione senza mai nulla eccepire, né ha eccepito alcunchè in sede di rigetto dell’opposizione;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione deve pertanto essere respinto,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 9 agosto 1996 dell’avv. __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di indennità di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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