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Numero d'incarto:
16.1997.102
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00102
Lugano
18 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 1997 presentato da
Rappr.
dal __________
Contro
la
sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa
a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 17 giugno 1997
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’974.75
oltre accessori, pretesa
ridotta a fr. 958.70 e respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- __________ ha
lavorato alle dipendenze della __________ in qualità di venditrice-cameriera
dal 1° aprile 1996 sino al 5 giugno 1997, data per la quale le è stata
notificata la disdetta del contratto di lavoro, che la dipendente ha contestato
in quanto spedita il 5 maggio 1997 senza osservare il termine di preavviso di
due mesi previsto dal contratto collettivo di lavoro della Panetteria
Pasticceria Confetteria Artigianale Svizzera (CCL).
Ripresentatasi
regolarmente sul posto di lavoro il 6 giugno 1997 siccome intenzionata a
svolgere le proprie mansioni sino al termine del contratto (fine luglio 1997),
la datrice di lavoro le ha impedito la ripresa dell’attività lavorativa
considerando sciolto il rapporto di lavoro come da disdetta.
Con istanza 17 giugno 1997
__________ ha quindi convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine
di ottenere il pagamento delle proprie pretese salariali per il periodo da
giugno a fine luglio 1997, per un totale di fr. 4’974.75 oltre interessi,
importo ridotto a fr. 958.70 (pari al salario dal 6 al 30 giugno 1997) tenuto
conto delle indennità di disoccupazione e del guadagno intermedio nel frattempo
percepiti.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione
del rappresentante dell’istante. Nel merito, oltre a contestare l’applicabilità
del CCL, ha richiamato il doc. 6 dal quale risultava l’accordo delle parti di
porre fine al contratto per il 5 giugno 1997. In ogni caso essa ha contestato
l’ammontare della pretesa fatta valere dovendosi dedurre l’importo di fr.
2’435.50 percepito dall’istante oltre a quanto di sua spettanza. La convenuta
ha inoltre opposto in compensazione un credito di pari importo corrispondente
ai danni subiti a dipendenza del comportamento avuto dalla dipendente sul posto
di lavoro, che le ha cagionato perdita di clientela e che di per sé avrebbe
legittimato il licenziamento in tronco della lavoratrice di modo che le pretese
di quest’ultima sarebbero abusive.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, respinta in quanto infondata l’eccezione di carenza
di legittimazione del rappresentante dell’istante e accertata l’applicabilità
del CCL in quanto riconosciuta dalla stessa parte convenuta, ha respinto
l’istanza avendo le parti sciolto di comune accordo il contratto per il 5
giugno 1997 così come risulterebbe dal doc. 6 sottoscritto da entrambe.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il
diritto sostanziale, in particolare l’art. 341 CO; sostenendo che dalla
sottoscrizione del foglio dei salari (doc. 6) non può essere dedotto il suo
accordo a porre fine anticipatamente al contratto per il 5 giugno 1997.
Con osservazioni 13
ottobre 1997 -su cui si tornerà nel seguito- la controparte postula la
reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Nel caso concreto,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, alla presente fattispecie
non torna applicabile l’art. 335c cpv. 2 CO -disposto che permette alle parti
di modificare mediante accordo scritto i termini di disdetta del contratto,
prolungandoli o abbreviandoli (Rehbinder, Comm. bernese, 1992, n. 4 ad art.
335c CO)- non trattandosi di un problema di modifica dei termini di disdetta
bensì della disdetta medesima.
Secondo l’art. 341 cpv. 1
CO durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del
conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da
disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve
intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (Rehbinder, op.cit., n.
4 ad art. 341 CO). In quest’ottica è pure vietata dall’art. 341 CO la rinuncia
del lavoratore a prevalersi dei termini di disdetta previsti dal contratto se
ciò comporta rinuncia a pretese salariali (JAR 1991, pag. 244 segg.).
In altre parole, dalla
sottoscrizione da parte della lavoratrice del foglio stipendio prodotto sub.
doc. 6 non può essere dedotto il suo accordo di porre fine al contratto con
effetto al 5 giugno 1997; ciò a maggior ragione se ci si riferisce ai suoi
scritti 7 maggio e 5 giugno 1997 (doc. C e G) nei quali ha chiaramente
manifestato il proprio dissenso sul termine di disdetta proposto dalla datrice
di lavoro, ritenendo la stessa valida unicamente per il 31 luglio 1997 come da
CCL. Lo conferma il fatto che il 6 giugno 1997 l’istante si è regolarmente
ripresentata sul posto di lavoro, ancorché la convenuta non le abbia permesso
di riprendere l’attività lavorativa (doc. H).
Così stando le cose, di
fronte all’intenzione esplicita della lavoratrice di attenersi al termine di
disdetta previsto dall’art. 54 cpv. 3 CCL, dalla sola sottoscrizione del doc. 6
non può essere dedotto un diverso consenso, in particolare non quello alla rescissione
del contratto di lavoro per il 5 giugno 1997, ostandovi una norma del diritto
sostanziale.
Pur respingendo l’istanza,
il primo giudice ha considerato applicabile al rapporto di lavoro in esame il
CCL di categoria: a ragione, già perché la stessa datrice di lavoro (che in
causa non ne riconosce la validità nel caso concreto) in un documento da lei
redatto in epoca non sospetta -ossia pendente causa- ha dichiarato che “il
rapporto di lavoro era soggetto a un contratto collettivo di lavoro”, indicando
inoltre la Panvica come Cassa di compensazione AVS, ossia la Cassa pensione dei
confettieri-pasticceri (doc. N). Pertanto, il diritto alla remunerazione della
lavoratrice può essere calcolato in virtù dell’art. 54 cpv. 3 del CCL .
Per quanto attiene
all’ammontare della pretesa salariale dell’istante, la stessa deve essere
accolta nella misura di fr. 958.70 lordi come rivendicati (avendo la
lavoratrice nel frattempo cercato un’altra occupazione nell’ottica della
giurisprudenza richiamata dalla convenuta), avendo la convenuta medesima
riconosciuto siccome corretto il conteggio del salario di spettanza
dell’istante per il periodo controverso (cfr. punto 3.1 conclusioni convenuta),
mentre non può essere accolta la domanda della convenuta secondo la quale dalle
pretese dell’istante deve essere dedotto l’importo di fr. 2’435.50 versato in
eccedenza, ritenuto che dalle prove documentali (doc. 6) detto importo risulta
essere stato versato a titolo di gratifica, mentre la diversa tesi della
convenuta non è stata provata.
- A dipendenza della
soluzione adottata, il pretore ha ritenuto di non esaminare la fondatezza delle
pretese di risarcimento che la convenuta ha opposto in compensazione al credito
dell’istante, ovvero per un importo equivalente a quello fatto valere da
__________. Infatti, in sede di contraddittorio (e anche in questa sede), la
datrice di lavoro sostiene che il comportamento scorretto della dipendente è
stato causa di danni nei suoi confronti, in particolare per perdita di
clientela, di immagine e torto morale. Allo scopo di provare queste circostanze
essa aveva proposto tutta una serie di prove che il primo giudice ha rifiutato,
rilevando che nelle vertenze salariali vige la massima ufficiale e che il
licenziamento litigioso non era assimilabile alla fattispecie dell’art. 337 CO
(cfr. verbale 21 luglio 1997).
L’art. 332 cpv. 2 CPC,
tenuto conto del carattere straordinario del rimedio della cassazione, è
garante del principio della doppia giurisdizione: esso prevede come norma
generale, in caso d’accoglimento di un ricorso, il rinvio al primo giudice per
nuovo giudizio, creando invece in via d’eccezione -verosimilmente in conformità
con il principio dell’economia processuale- un effetto devolutivo alla Camera
di cassazione civile in presenza di due presupposti cumulativi: che il ricorso
venga accolto in virtù di uno dei motivi previsti dall’art. 327 lett. g CPC e
che gli atti siano completi (cfr. Cocchi / Trezzini, CPC, art. 332 n. 4
e DTF 99 Ia 322 segg.).
Giacché il pretore non ha,
nemmeno a titolo subordinato, esaminato l’eccezione di compensazione della
convenuta, a dipendenza dell’accoglimento delle censure dell’istante in questa
sede è tenuto ora a procedervi egli stesso. Questa Camera infatti non considera
di potervi supplire, in particolare perché la resistente lamenta la mancata
assunzione di prove a sostegno della sua eccezione, ciò che potrebbe
configurare una lesione del diritto della parte di essere sentita, ossia un
ipotetico difetto procedurale di portata rilevante, per altro contemplato anche
quale motivo di cassazione dall’art. 327 lett. e CPC.
- Il giudizio sulle
ripetibili segue l’esito del ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 28 settembre 1997 di __________ è accolto.
§. Di
conseguenza la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del Distretto di
Bellinzona è annullata.
-
L’incarto è
ritornato al Pretore di Bellinzona perché proceda nel senso dei considerandi.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ verserà alla
ricorrente fr. 350.- a titolo di ripetibili per questa sede.
- Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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