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Numero d'incarto:
16.1997.103
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00103
Lugano
26 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 15 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa
a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 13 agosto 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’904.50
oltre al 5% della cifra
d’affari ottenuta dal suo collaboratore nonchè gli interessi di
mora, domande accolte
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 agosto
1997 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della ditta
__________ presso la quale ha svolto l’attività di rappresentante addetto alla
vendita, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’904.50 corrispondenti alle
provvigioni di sua spettanza oltre al 5% della cifra d’affari conseguita dal
suo collaboratore __________ nell’ultimo mese di attività, il tutto
conformemente a quanto pattuito tra le parti sulla base del contratto di lavoro
di cui al doc. D;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dall’istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al
contraddittorio, ha accolto l’istanza riconoscendo all’istante l’importo di fr.
2’904.50 a titolo di provvigioni e fr. 510.- quale partecipazione alla cifra
d’affari ottenuta dal suo collaboratore;
che con il presente
tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando
l’accoglimento della pretesa avversaria;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che innanzitutto la
documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede
nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che
per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel
ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
in ogni caso il ricorso è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le
domande di ricorso né i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato
(cpv. 2);
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore
relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di
norme di diritto, il ricorrente propone (ovviamente per la prima volta in sede
giudiziaria) la sua versione dei fatti, confortati dal conteggio delle
spettanze salariali dell’istante;
che
questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato sulla base di
quelli esaustivamente previsti dall’art. 327 CPC;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono
assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 26
settembre 1997 di __________ è nullo.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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