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Numero d'incarto:
16.1997.104
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00104
Lugano
26 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 17 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 maggio 1997 da
__________ e
con la quale gli istanti hanno chiesto il disconoscimento del
debito di fr. 4’400.-
risultante a loro carico dal contratto di locazione sottoscritto
con la convenuta,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con sentenza 15
aprile 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, accogliendo
l’istanza presentata da __________, aveva respinto in via provvisoria
l’opposizione interposta
da __________ e __________
ai PE no. __________e __________ dell’UEF di Locarno, loro notificati per
l’incasso di fr. 4’400.- pari alle pigioni rimaste insolute per la locazione da
parte di quest’ultimi di un appartamento di proprietà dell’istante nel comune
di __________.
-
Con istanza 2 maggio
1997 __________ e hanno chiesto il disconoscimento del menzionato debito, al
quale hanno opposto in compensazione un credito di pari importo e
corrispondente ai danni morali subiti a dipendenza di insulti e ingiuste accuse
proferite nei loro confronti da __________ e concretizzatesi nei confronti di
__________ in una denuncia penale.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, ritenendo comprovato un comportamento scorretto da
parte di __________ per aver ingiustamente denunciato __________ per i reati di
vie di fatto, ingiuria e violazione di domicilio, e per aver ingiustamente
accusato la signora __________ di aver incitato il convivente __________ a
picchiarla, ha parzialmente accolto l’istanza di disconoscimento del debito
formulata da __________ e __________, riconoscendo ad ognuno un importo di fr.
500.- a titolo di risarcimento danni per torto morale.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato le prove, in
particolare per aver riconosciuto agli istanti un importo a titolo di danni
morali sebbene essi non abbiano provato né la pretesa e tantomeno il suo
quantum.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’art. 49 CO attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità
il diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in
considerazione della speciale gravità dell’ offesa subita e se il pregiudizio
che ne è derivato non è stato riparato in altro modo. La prima condizione cui
la riparazione per torto morale è subordinata è che la vittima abbia
effettivamente subito un pregiudizio morale, ossia una sofferenza fisica,
psichica e morale cagionata da un agire illecito: accertata l’esistenza di
queste condizioni, occorre ancora che l’offesa subita sia particolarmente grave
(Messaggio concernente la revisione del CC - Protezione della
personalità, art. 28 CC e 49 CO in FF 1982 II, n. 272, p 671).
L’onere
della prova circa l’esistenza di un torto morale cagionato da un agire
illecito, compete alla parte che se ne prevale (Tercier, Contribution à l’étude
du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p. 193 segg.).
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice gli istanti
non solo non hanno provato di aver subito un’offesa di una gravità tale da
giustificare un risarcimento pecuniario ma neppure hanno provato un agire
illecito a carico di controparte, ritenuto che come correttamente rilevato da
quest’ultima nel suo ricorso il solo fatto di aver sporto querela penale -peraltro
nei soli confronti di __________ - non costituisce certo un comportamento
illecito, ciò a maggior ragione quando, come in concreto, l’esito del
procedimento penale è ancora incerto (Brehm in Commentario bernese, n.
27 ad art. 49 CO).
Mancando qualsiasi prova
di un agire offensivo della convenuta nei confronti degli istanti, la sentenza
pretorile che ha loro
riconosciuto un’indennità
a titolo di torto morale sulla base dell’art. 49 CO è arbitraria siccome non
conforme al diritto e alle risultanze istruttorie onde il ricorso, che ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento alla
violazione degli art. 8 CC e 49 CO, deve essere accolto.
- Accogliendo il
ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 26 settembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
17 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare in
solido dagli
istanti, rimangono a loro carico con l’obbligo
solidale di
rifondere alla convenuta __________ l’importo di fr.
400.- per
ripetibili.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dalla
ricorrente, devono essere poste a carico di __________ e __________ in solido,
ai quali viene pure
fatto obbligo in solido di
versare a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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