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Numero d'incarto:
16.1997.108
Data decisione, Autorità:
21.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00108
Lugano
21 ottobre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare i ricorsi per cassazione 5 e 9 ottobre 1997 presentati rispettivamente
da
E
contro
la
sentenza 22 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 gennaio 1997 da
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1‘350.- oltre a un’ulteriore a pretesa
a titolo risarcitorio,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice;
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 8 gennaio 1997 __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr.
1’350.- versato per l’acquisto di una vettura d’occasione Fiat Panda 4 x 4,
nella quale erano stati riscontrati difetti, così che la vettura stessa non
poteva essere considerata conforme all’offerta;
che
il convenuto si opposto alla pretesa avversaria per il fatto che l’istante ha
acquistato la vettura nello stato in cui si trovava e a lui noto o perlomeno
riconoscibile, trattandosi di un’auto d’occasione;
che
con sentenza 22 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
basandosi sulla perizia giudiziaria che ha accertato come il veicolo fosse da rottamare
e quindi in uno stato non corrispondente a quello dell’annuncio pubblicato dal
convenuto, ha condannato __________ alla restituzione dell’importo di
fr.1’350.- mentre ha respinto l’ulteriore pretesa dell’istante tendente al
pagamento di un importo giornaliero di fr. 9.- per il parcheggio del veicolo
controverso;
che
il pretore, valutando in egual misura il grado di soccombenza delle parti, ha posto
a carico delle stesse, in ragione di un mezzo ciascuna le seguenti spese: tassa
di giustizia fr. 130.-, spese fr. 120.- e spese di perizia fr. 730.-;
che
con ricorso 5 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio -limitatamente
al dispositivo n. 2- rimproverando al primo giudice di aver omesso di
considerare e suddividere tra le parti le spese poste a suo carico con decreto
16 aprile 1997, per un totale di fr 180.-;
che
anche __________ è insorto contro il predetto giudizio
con
atto ricorsuale 9 ottobre 1997 chiedendone l’annullamento sulla base del titolo
di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che
in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi vengono decisi
con
un’unica pronuncia trattandosi di identica causa;
che
per quanto riguarda il ricorso presentato da __________, va rilevato che nonostante
il richiamo al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, il
ricorrente non ne evidenzia gli estremi, in particolare egli non indica a
questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli
accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione
di norme di diritto: l’insorgente si limita infatti a riproporre la propria
personale versione dei fatti, peraltro neppure sostanziata dalle risultanze
istruttorie (in particolare laddove sostiene una probabile manomissione del
veicolo) senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del pretore siano
insostenibili;
che
il ricorso presentato da __________, di natura chiaramente appellatoria, deve
pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
per quanto attiene al ricorso presentato da __________ a prescindere dalla
proponibilità di un ricorso per cassazione relativamente a un errore che poteva
essere facilmente sanato dal giudice medesimo in applicazione dell’art. 339
CPC, nella redazione del dispositivo no. 2 il pretore ha effettivamente dimenticato
di inserire le tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 180.-,
anticipate dall’istante in virtù del decreto di nomina del perito del 16 aprile
1997;
che
trattandosi di una manifesta dimenticanza, essa viene sanata da questa Camera
senza ulteriori formalità e senza che sia necessaria l’intimazione del ricorso
alla controparte per eventuali osservazioni;
che
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre in considerazione
della particolarità del caso non vengono assegnate ripetibili (art. 148 CPC)
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: I.
Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo.
II.
Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 settembre 1997, del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, limitatamente al suo dispositivo no. 2, è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
- La
tassa di giustizia in fr. 130.- e le spese di fr. 120.-, unitamente alle spese
di perizia di fr. 730.- e a quelle di cui al decreto di nomina del perito di
fr. 180.-, da anticiparsi come di rito dalla parte istante, sono poste a carico
delle parti in ragione di metà per ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, devono essere poste a
carico di __________
IV. Intimazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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