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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.11
Data decisione, Autorità: 08.04.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00011
Lugano 8 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 febbraio 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
le sentenze 24 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. no. EF 96.1599 e EF 96.1601) promosse con istanze 23 maggio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
dai convenuti ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanze 23 maggio 1996 lo __________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da _________ e __________ ai PE sopra menzionati notificati loro per l’incasso di fr. 5’246.- oltre accessori, corrispondenti alle imposte cantonali rimaste insolute per gli anni dal 1988 al 1994;
che con separate sentenze 24 luglio 1996 il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto le istanze;
che con ricorso datato 6 febbraio 1997, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 febbraio 1997 del presidente di questa Camera, _________ e __________ sono insorti contro le predette decisioni postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC: i ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendo loro pervenuta la relativa citazione, erroneamente notificata a __________ anzichè al loro domicilio in Germania;
che in applicazione dell’art. 320 CPC il ricorso, presentato con atto unico nei confronti delle sentenze 24 luglio 1996 del Pretore di Lugano, sezione 5, nelle cause inc. no. EF 96.1599 e EF 96.1601, viene deciso con un’unica motivazione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia la comproprietà dei fondi n. __________e __________ RFD _________ (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334);
che per quanto attiene alla tempestività del ricorso, la domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini formulata dai ricorrenti merita di essere accolta;
che infatti, come si vedrà in appresso, le sentenze qui dedotte in cassazione non sono state intimate regolarmente,
di modo che la loro notifica è da ritenersi siccome non avvenuta, ciò che ha impedito la decorrenza del termine per ricorrere in cassazione (art. 388 cpv. 3 CPC);
che i ricorrenti sostengono di aver avuto conoscenza dell’esistenza delle sentenze impugnate -delle quali non conoscono però il contenuto in quanto intimate a _________ e non al loro domicilio in Germania- con il ricevimento, presso il loro rappresentante legale, della comunicazione della domanda di realizzazione in data 3 febbraio 1997: da qui la tempestività della domanda di restituzione in intero, rispettivamente quella del ricorso;
che nel caso concreto le citazioni alla discussione delle istanze di rigetto dell’opposizione, così come le sentenze impugnate, sono state inviate ai convenuti presso il __________ dove sono rimaste in giacenza sino ad oggi;
che infatti, come risulta dalla ricerca postale richiesta da questa Camera onde stabilire la sorte degli invii in discussione, questi sono stati ritirati da un dipendente di __________, senza che i loro destinatari ne siano mai venuti a conoscenza;
che poichè i ricorrenti sostengono di non aver autorizzato __________ a ricevere la corrispondenza loro indirizzata, questa doveva essere notificata al loro domicilio in Germania, domicilio peraltro noto all’istante che lo menziona sull’istanza ancorchè in modo generico;
che in applicazione dell’art. 122 CPC, nei rapporti tra Svizzera e Germania, la notifica di atti giudiziari a cittadini residenti in Germania deve essere fatta secondo le modalità previste dalla Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, in vigore dal 1. gennaio 1995, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RU 0.274.131);
che il mancato ossequio di questa procedura di notifica della citazione al contraddittoio, oltre a comportare la nullità della notifica come tale (art. 124 cpv. 7 CPC), ha impedito ai convenuti di tutelare i loro legittimi interessi, ciò che costituisce una lesione del loro diritto di essere sentiti (art. 327 lett. e CPC);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, le citazioni all’udienza del 25 luglio 1996 devono essere dichiarate nulle, così come ogni atto successivo, in particolare le sentenze impugnate;
che gli incarti devono così essere ritornati al pretore affinché proceda ad un nuovo giudizio previa regolare convocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che avendo nel frattempo i convenuti designato quale loro rappresentante legale l’avv. __________, la citazione potrà essere loro notificata presso quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC);
che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto;
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tasse di giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino in considerazione dei motivi che hanno determinato l’accoglimento del ricorso
Per i quali motivi
pronuncia:
Di conseguenza le sentenze 24 luglio 1996 di cui agli inc.no. EF 96.1599 e EF 96.1601 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, sono annullate e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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