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Numero d'incarto:
16.1997.112
Data decisione, Autorità:
20.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00112
Lugano
20 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 2 ottobre 1997 presentato da
Contro
la
sentenza 30 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1997 da
Patr.
dall’avv. dott. __________
con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’999.- oltre
accessori a titolo di
risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal primo
giudice limitatamente a
fr. 4’329.- oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 30
settembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale
accoglimento dell’istanza presentata il 13 giugno 1997 da __________, ha
condannato __________ al pagamento di fr. 4’329.-, corrispondenti alle spese
legali sopportate dall’istante e al torto morale patito a dipendenza dei reati
di ripetuta calunnia e ingiuria commessi ai suoi danni dal convenuto per aver
allestito e divulgato un volantino di contenuto razzista e intimidatorio
indicando, a torto l'autore nella persona dell’istante;
che con atto ricorsuale 2
ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 ottobre 1997 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a
giustificare e ridimensionare il proprio agire in relazione ai fatti che hanno
condotto alla pronuncia del decreto di accusa 10 marzo 1997, e a evidenziare le
sue precarie condizioni finanziarie;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti di annullamento del giudizio impugnato;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità
del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 2 ottobre
1997 di __________ è nullo.
-
Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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