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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.112
Data decisione, Autorità: 20.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00112
Lugano 20 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 ottobre 1997 presentato da
Contro
la sentenza 30 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1997 da
Patr. dall’avv. dott. __________
con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’999.- oltre accessori a titolo di
risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a
fr. 4’329.- oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 30 settembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza presentata il 13 giugno 1997 da __________, ha condannato __________ al pagamento di fr. 4’329.-, corrispondenti alle spese legali sopportate dall’istante e al torto morale patito a dipendenza dei reati di ripetuta calunnia e ingiuria commessi ai suoi danni dal convenuto per aver allestito e divulgato un volantino di contenuto razzista e intimidatorio indicando, a torto l'autore nella persona dell’istante;
che con atto ricorsuale 2 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 ottobre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a giustificare e ridimensionare il proprio agire in relazione ai fatti che hanno condotto alla pronuncia del decreto di accusa 10 marzo 1997, e a evidenziare le sue precarie condizioni finanziarie;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti di annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 2 ottobre 1997 di __________ è nullo.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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