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Numero d'incarto:
16.1997.115
Data decisione, Autorità:
16.02.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00115
Lugano
16 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 13 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 3 settembre 1997 da
patr.
dall’avv. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
Con istanza 3 settembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 1’800.-, importo in seguito ridotto a fr.
1’600.-, corrispondente al contributo alimentare arretrato per due mensilità
(luglio e agosto 1997). A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto
il decreto supercautelare 6 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6 (doc. B) in base al quale il marito è tenuto a versare alla moglie
fr. 4’250.- mensili a titolo di contributo alimentare.
Al
contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando
l’esistenza di un valido titolo esecutivo atto a giustificare la richiesta di
pagamento degli alimenti per i due figli di primo letto della moglie, avendo il
figlio __________ (nato il 21 giugno 1977) raggiunto la maggiore età (art. 277
CC).
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido
titolo esecutivo nel decreto supercautelare 6 dicembre 1994, ha accolto
l’istanza non ritenendo le eccezioni sollevate dall’escusso idonee ad inficiare
il titolo esecutivo trattandosi di questioni di merito.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 21 ottobre 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze, in particolare per non aver esaminato tutta la documentazione agli
atti dalla quale risulta che l’importo posto in esecuzione si riferisce agli
alimenti per il figlio __________, e che avendo quest’ultimo raggiunto la
maggiore età (art. 277 cpv. 1 CC), l’obbligo alimentare nei suoi confronti è
decaduto.
Con
osservazioni 28 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S.AG/B.).
Nella
fattispecie, non è contestato il carattere esecutivo del decreto supercautelare
6 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (doc. B) con il
quale il convenuto è stato condannato a pagare alla moglie l’importo di fr.
4’250.- a titolo di alimenti (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 100). Oggetto di un’istanza di revoca, è stato confermato negli stessi
termini, come risulta dal verbale 19 gennaio 1995 della stessa Sezione (doc.
2). Controverso è per contro l’obbligo per il convenuto di pagare l’importo
posto in esecuzione siccome riferito agli alimenti per il figlio maggiorenne
della moglie.
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, che censura il mancato esame ad opera del
primo giudice delle prove documentali, dalle stesse non è emerso nulla a
sostegno della sua tesi sull’idoneità del titolo prodotto per ottenere il
rigetto definitivo dell’opposizione. Infatti, dal dispositivo n. 1 del decreto
in esame (doc. B) si evince l’obbligo per il convenuto di pagare alla moglie un
contributo alimentare mensile di fr. 4’250.-, senza distinzione alcuna circa i
beneficiari dello stesso. Per parte sua , il convenuto non contesta di non aver
pagato l’importo posto in esecuzione.
In
particolare è opportuno osservare che l’applicazione alla fattispecie dell’art.
277 CC non è scontata (cfr. al proposito
Breitschmid,
in Comm. di Basilea, 1996, art. 277 CC, N. 3) e che comunque il decreto superprovvisionale
in esame non offre nessuna indicazione in base alla quale il giudice possa
ridurre l’importo per alimenti deciso in favore della moglie, salvo diverso
avviso che competerebbe al giudice del marito.
Di
conseguenza, non avendo il convenuto comprovato l’esistenza di una valida
eccezione atta ad inibire la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione,
la sentenza impugnata non può essere annullata.
Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 17 ottobre 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal
ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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