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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.117
Data decisione, Autorità: 05.02.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00117
Lugano 5 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi, e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’040.90 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che __________ ha lavorato alle dipendenze di __________ in qualità di aiuto cucina presso il __________ dall’1° novembre 1995 sino al 31 luglio 1997;
che con istanza 19 settembre 1997 la lavoratrice ha
convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’040.90 a saldo delle proprie pretese salariali;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio causa malattia del suo patrocinatore; nel merito contesta il riconoscimento alla controparte di un maggior salario rispetto a quello pattuito;
che al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 ottobre 1997;
che con osservazioni 28 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che l’art. 327 lett. e CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il suo gravame, permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che qualora la parte o il suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
che tra i motivi gravi enumerati all’art. 136 cpv. 1 CPC rientra anche la malattia, stato che nel caso concreto il medico curante del patrocinatore della convenuta __________ ha attestato mediante certificato 6 ottobre 1997;
che la richiesta di rinvio dell’udienza, oltre a dover essere fondata su un motivo grave, deve essere tempestiva così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 136);
che nella concreta fattispecie, la comunicazione telefonica
-esplicitamente ammessa dalla controparte- effettuata la mattina del 6 ottobre 1997 (data prevista per l’udienza) dal __________ per informare la pretura circa l’impossibilità per l’avv. __________ di partecipare al contraddittorio causa malattia, deve implicitamente essere trattata quale domanda di rinvio dell’udienza ex art. 136 CPC;
che poichè la malattia del patrocinatore della convenuta è intervenuta nel fine settimana precedente l’udienza (cfr. ricorso pag. 2) -fissata per il successivo lunedì alle ore 10.30- il fatto che quest’ultimo abbia chiesto per il tramite del suo medico curante il rinvio dell’udienza quella mattina stessa, deve ritenersi tempestivo non potendosi legittimamente pretendere dall’avv. __________ un diverso agire e tantomeno che egli avesse la possibilità di conferire subdelega a un collega;
che in queste circostanze la decisione del pretore di procedere al contraddittorio nonostante l’assenza preannunciata del legale della convenuta, costituisce formalismo eccessivo;
che a prescindere dal merito, il gravame, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinchè proceda a un nuovo giudizio da pronunciare previa riconvocazione delle parti per il contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si assegnano ripetibili per questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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