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Numero d'incarto:
16.1997.119
Data decisione, Autorità:
05.02.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00119
Lugano
5 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 1997 presentato nella forma
dell’appello da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con
istanza 27 agosto 1997
da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’152.-, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 27 agosto 1997 la __________, presso la quale è affiliato
__________ che ha lavorato alle dipendenze di __________ dal 22 aprile 1997
sino al 1° giugno 1997, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di
ottenere la rifusione dell’importo di fr. 4’152.- pari alle indennità di
disoccupazione versate al lavoratore per i mesi di giugno e luglio 1997,
periodo durante il quale egli avrebbe dovuto percepire il salario dalla
convenuta;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta
dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al
contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG,
__________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la
ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere
sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio causa malattia del
suo patrocinatore; nel merito contesta il riconoscimento alla controparte delle
pretese fatte valere in giudizio;
che
al ricorso è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 ottobre 1997;
che
con scritto 24 ottobre 1997 la controparte ribadisce il benfondato delle sue
pretese;
che l’art. 327
lett. e CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il suo gravame,
permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni;
che qualora la parte o il
suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare
all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
che tra i motivi gravi
enumerati all’art. 136 cpv. 1 CPC rientra anche la malattia, stato che nel caso
concreto il medico curante del patrocinatore della convenuta __________ ha
attestato mediante certificato 6 ottobre 1997;
che la richiesta di rinvio
dell’udienza, oltre a dover essere fondata su un motivo grave, deve essere
tempestiva così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei
motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo
utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC, n.
2 ad art. 136);
che nella concreta
fattispecie, la comunicazione telefonica
effettuata la mattina del
6 ottobre 1997 (data prevista per l’udienza) dal __________ per informare la
pretura circa l’impossibilità per l’avv. __________ di partecipare al
contraddittorio causa malattia, deve implicitamente essere trattata quale
domanda di rinvio dell’udienza ex art. 136 CPC;
che poichè la malattia del
patrocinatore della convenuta è intervenuta nel fine settimana precedente
l’udienza (cfr. ricorso pag. 2) -fissata per il successivo lunedì alle ore
10.00- il fatto che quest’ultimo abbia chiesto per il tramite del suo medico
curante il rinvio dell’udienza quella mattina stessa, deve ritenersi tempestivo
non potendosi legittimamente pretendere dall’avv. __________ un diverso agire e
tantomeno che egli avesse la possibilità di conferire subdelega a un collega;
che in queste circostanze
la decisione del pretore di procedere al contraddittorio nonostante l’assenza
preannunciata del legale della convenuta, costituisce formalismo eccessivo;
che
a prescindere dal merito, il gravame, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, deve essere accolto con il conseguente
annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinchè
proceda a un nuovo giudizio da pronunciare previa riconvocazione delle parti
per il contraddittorio;
che
vista la particolarità del caso non si assegnano ripetibili per questa sede,
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi
dei considerandi.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
III.
Intimazione a:
–
__________;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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